Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27468 del 30/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 30/12/2016, (ud. 21/09/2016, dep.30/12/2016),  n. 27468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8755-2012 proposto da:

T.R., S.V., G.G.P.,

M.G., P.L., P.A.L., L.G.B.,

P.G., G.R. rappresenta il coniuge

R.F., B.F., S.E. nq di erede di

B.M., M.L., B.E., B.M. deceduto e per

esso S.E., D.S.S., P.M.,

D.S.R. nq di erede di D.S.S., D.P.S.,

D.C.G., T.E., R.O., B.P.,

B.G. nq di erede di B.G., P.B.,

B.B., S.A., D.M.M., T.S.,

F.M., B.G. deceduto e per esso B.G.,

F.V., D.S.M., L.G., P.F.

deceduto e per esso P.A., B.G.,

G.G., D.S.S. deceduto e per esso D.S.R.,

B.R., G.G., D.B.F., D.M.,

T.S. avente causa da T.A., P.A. nq di erede

di P.F., elettivamente domiciliati in ROMA VIA BERGAMO

43, presso lo studio dell’avvocato ENRICO VEDOVA, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIANMARTINO FONTANA giusta delega

in calce;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO BONIFICA ALTA PIANURA VENETA;

– intimato –

Nonchè da:

CONSORZIO BONIFICA ALTA PIANURA VENETA in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CRESCENZIO 19, presso lo studio dell’avvocato CARLO BALDASSARI, che

lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente incidentale –

contro

B.G., B.G., P.A.L.,

D.S.S., P.M., G.G., M.G.,

D.S.S. deceduto e per esso D.S.R., D.S.R.,

B.R., G.G., L.G.B.,

B.B., M.L., P.G., D.B.F.,

D.P.S., D.C.G., D.M.M., T.S.,

B.E., T.E., S.A., F.M.,

G.R., P.B., F.V., P.L.,

D.M., T.R., R.O., B.F.,

D.S.M., S.V., B.M. deceduto e per esso

S.E., S.E., G.G.P., L.G.,

T.S., B.P., B.G. deceduto e per

esso B.G., B.G., P.F. deceduto e per

esso P.A., P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 23/2011 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 16/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito per i ricorrenti l’Avvocato ALIANELLO per delega degli Avvocati

FONTANA e VEDOVA che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

principale;

udito per il controricorrente l’Avvocato BALDASSARRI che ha chiesto

il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello

incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

IN FATTO

I contribuenti indicati in epigrafe proposero ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta all’istanza di rimborso dei contributi consortili pagati per l’anno 2007 e, quanto alla D.C., per l’anno 2006, in relazione ad immobili (terreni agricoli) di loro proprietà, ubicati nel Comune di Piovene Rocchette e ricadenti nel comprensorio consortile.

A fondamento della pretesa, i ricorrenti deducevano che il Consorzio non aveva recato loro alcun beneficio, per l’assoluta mancanza, nel territorio, di rogge, canali, torrentelli, opere irrigue, e puntualizzavano di aver conferito acque reflue e parte delle acque meteoriche al gestore Servizio Idrico Integrato Alto Vigentino Servizi s.r.l., sicchè nulla dovevano ad altri enti ai sensi della L. n. 36 del 1994.

L’adita CTP di Vicenza accolse il ricorso sul presupposto che, secondo quanto ritenuto ricavabile dalla espletata CTU, il beneficio dei consorziati non comportava un incremento di valore fondiario degli immobili, essendo il presidio realizzato con le opere di bonifica volto a preservare i terreni da rischi idraulici.

In esito all’appello del Consorzio, la decisione di primo grado fu riformata dalla CTR di Venezia-Mestre, con la sentenza n. 23/30/11, pronunciata il 31/1/2011 e depositata il 16/1/2011.

Secondo il giudice di appello, in particolare, i beni dei ricorrenti rientravano nell’area del Consorzio, e nel relativo “perimetro di contribuenza”, circostanza che comprovava la sussistenza del beneficio, tanto più che la L.R. n. 12 del 2009, art. 36 riconnette il beneficio della bonifica all’incremento o alla conservazione del valore fondiario, sicchè il beneficio derivante dall’attività del Consorzio consisteva, nel caso di specie, proprio nell’idoneità delle opere ad evitare un potenziale danno ai terreni. Nessuna preclusione poteva farsi discendere dalla ulteriore circostanza che i contribuenti non avevano impugnato gli avvisi di pagamento loro precedentemente notificati, non possedendo questi ultimi i requisiti di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19.

Avverso la decisione di appello i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo.

Il Consorzio ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato.

Diritto

IN DIRITTO

I ricorrenti deducono violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, per avere il giudice di appello erroneamente tratto dalla CTU la conclusione che l’attività del Consorzio preserverebbe gli immobili dei quali si discute da un elevato rischio idraulico e da fenomeni erosivi e franosi, senza considerare che è pressochè impossibile che si verifichi siffatta tipologia di fenomeni in un’area rurale praticamente piana, uniforme ed omogenea, con terreni molto permeabili, stante anche l’esistenza di una rete fognaria convogliante le acque collinari e di un alveo artificiale, costituito dal tracciato in trincea dell’Autostrada (OMISSIS), in grado di far defluire le acque meteoriche in caso di fenomeni atmosferici intensi e persistenti.

Deducono, inoltre, che la domanda di rimborso dei contributi consortili è stata presentata nel 2008 per cui non può trovare applicazione la normativa regionale richiamata nell’impugnata sentenza in quanto irretroattiva, essendo incostituzionale una interpretazione che dilatasse il concetto di beneficio fondiario rispetto a quanto previsto dalla Legge Serpieri (R.D. n. 215 del 1933).

Il motivo di doglianza deve essere disatteso per le ragioni di seguito precisate.

Va, innanzitutto, evidenziato un profilo di inammissibilità delle doglianze con cui i ricorrenti, pur prospettando argomentatamente carenze di motivazione, tendono, in realtà, a rimettere in discussione, contrapponendovene uno difforme, l’apprezzamento in fatto del giudice di merito che, in quanto basato sull’analitica disamina degli elementi di valutazione disponibili ed espresso con motivazione immune da lacune o vizi logici, si sottrae al giudizio di legittimità.

E ciò perchè, nell’ambito di tale giudizio, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, cui restano riservato l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e, all’uopo, la valutazione delle prove, il controllo della relativa attendibilità e concludenza nonchè la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 22901/2005, n. 15693/2004, n. 11936/2003).

Il motivo di ricorso, peraltro, non coglie compiutamente la ratio della decisione impugnata, essendo essa basata sul riscontro dell’inserimento dei beni dei contribuenti nel “perimetro di contribuenza” all’epoca vigente e del “piano di classifica” e sulla presunzione da ciò derivante essendo all’evidenza ininfluente la circostanza che il Comune di Pieve Rocchette avesse impugnato – non viene precisato quando – l’atto redatto ai sensi della L.R. n. 12 del 2009, art. 12, allo scopo di ottenere l’esclusione del proprio territorio dal “perimetro di contribuenza” Ed invero, a fronte della motivazione in base alla quale i giudici di secondo grado hanno rilevato la ricorrenza dei presupposti per il pagamento dei contributi consortili, peraltro, in conformità con la giurisprudenza di questa Corte sul correlativo regime di prova (Cass. n. 11722/2010; n. 26009/2008), i ricorrenti propongono una diversa valutazione delle risultanze processuali e deducono l’inesistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti dalle opere di bonifica per gli immobili situati all’interno del “perimetro di contribuenza” (approvato con Delib. Consiglio Regionale 26 luglio 2000, n. 28), trascurando che tale circostanza è decisiva ai fini della determinazione dell’an del contributo, così come altrettanto decisiva ai fini del quantum è l’esistenza di un “piano di classifica” (approvato dalla Regione Veneto con Delib. G.R. 5 luglio 2002, n. 1799) con la identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio, in difetto di prova contraria da parte del contribuente.

L’acquisto della qualità di consorziato e della posizione passiva nel rapporto di natura tributaria con l’ente consortile, segue alla inclusione del fondo del singolo proprietario “entro il perimetro del comprensorio” (art. 860 c.c.), mentre la entità del contributo imposto al singolo proprietario del fondo ricadente nella perimetrazione è modulata in relazione ai benefici conseguiti o conseguibili (R.D. n. 215 del 1933, art. 11, comma 1) dal fondo stesso, nel senso precisato dalla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui il vantaggio per il fondo “deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile, a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una qualità del fondo” (Cass. Sez. U. n. 8960 del 1996) non essendo sufficiente “un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall’inclusione in esso del bene” (Cass. n. 8770/2009; n. 8554/2011; n. 15607/2011).

Il giudice d’appello ha condiviso l’assunto della c.t.u. secondo il quale i terreni oggetto di causa hanno ottenuto un beneficio generale, non generico, e quindi pur sempre specifico, essendo rimasto acclarato che “l’attività del Consorzio preserva gli immobili de quo da un elevato rischio idraulico e da fenomeni erosivi e franosi”.

Di contro, le contestazioni mosse dai ricorrenti appaiono incentrate su affermazioni apodittiche per le quali il beneficio riguarderebbe il territorio complessivamente considerato e solo indirettamente interesserebbe le proprietà dei consorziati, affermazioni non corroborate dalla richiamata relazione tecnica e che non sono in grado di escludere l’efficacia delle opere di bonifica.

Secondo l’insegnamento di questa Corte in tema di contributi di bonifica, il contribuente che non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), che riguardano l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può comunque contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell’ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’opera del consorzio.

Quando, però, vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l’ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (Cass. n. 21176/2014).

E laddove si discorra – come nel caso di specie – di opere non di comune bonifica, ma di difesa idraulica del territorio, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse senza per questo cessare di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sè un maggior valore per effetto delle opere stesse (Cass. n. 27057/2014; n. 7175/2011; n. 14404/2013).

L’errore giuridico in cui è incorsa la CTR del Veneto, laddove nella impugnata sentenza ha fatto riferimento alla L.R. n. 12 del 2009, art. 36 che è entrata in vigore “il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta” (BUR 12 maggio 2009, n. 39), disposizione ratione temporis inapplicabile all’esaminata fattispecie, ben può essere emendato in questa sede, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., risultando il dispositivo della sentenza, per le ragioni esposte in precedenza, pienamente conforme a diritto.

Alla stregua delle considerazioni che precedono s’impone il rigetto del ricorso principale; il ricorso incidentale resta assorbito.

Le spese del giudizio di legittimità, secondo la soccombenza, sono liquidate come in dispositivo.

PQM

la Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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