Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27468 del 20/11/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 27468 Anno 2017
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

ORDINANZA

sul ricorso 2232-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
3189

MAZZOCCHI SIMONETTA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA
RITA PUGLIA, giusta delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 20/11/2017

avverso la sentenza n. 43/2012 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 13/01/2012 R.G.N. 160/2008;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

RG 2232\13

Che la Corte d’appello di Ancona, con sentenza depositata il 13.1.12, dichiarò
l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato da Poste
Italiane s.p.a. con Simonetta Mazzocchi il 10.6.2000, ai sensi dell’art. 8 del
c.c.n.l. 1994, (per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione
e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, ed in ragione della
graduale introduzione di nuovi processi produttivi, e sperimentazione di nuovi
servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul
territorio delle risorse umane), con conseguente accertamento della
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e con
condanna di Poste al pagamento di 8 mensilità dell’ultima retribuzione ai sensi
dell’art. 32 L.n. 183\10, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi.
Che per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso
affidato a quattro motivi; resiste la Mazzocchi con controricorso. La ricorrente
Poste ha depositato memoria. La Procura Generale ha presentato requisitoria.
CONSIDERATO
Che la ricorrente Poste ha depositato atto di rinuncia al presente ricorso
notificato alla controparte, che non ha accettato tale rinuncia insistendo per il
rigetto del ricorso.
Che la rinuncia al ricorso, notificata alla controparte, determina comunque
l’estinzione del giudizio, incidendo l’accettazione unicamente sul regime delle
spese. Di conseguenza deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio, con
condanna di Poste Italiane s.p.a. al pagamento delle spese di lite come da
dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente Poste al pagamento delle
spese di lite, pari ad €.200,00 per compensi ed €.3.000,00 per compensi
professionali, oltre a spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.
Così deciso in Roma, nella Adunanza del 12 luglio 2017

RILEVATO

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