Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27468 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/12/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 02/12/2020), n.27468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4607-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMMA SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 31/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 24/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ STEFANO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PELUSO che si riporta agli atti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dall’avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino (n. (OMISSIS)) con cui determinava il reddito della società COMMA srl nella misura di L. 748.719000 ed ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 il volume di affari in L. 260.6628000.

A seguito di ricorso del contribuente Comma srl, la Commissione Tributaria Provinciale di Avellino in parziale accoglimento, riduceva al 50% quanto accertato dall’Ufficio Impositore.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società COMMA srl deducendo sia l’omesso esame di punti decisivi che la carente motivazione della decisione di primo grado.

Con sentenza n. 31/5/11 la Ctr della Campania accoglieva l’appello “in quanto l’atto impositivo era basato su presunzioni non suffragate da prove concrete”.

Propone ricorso in Cassazione la Agenzia delle Entrate che si affida ad un unico complesso motivo:

1) Insufficiente e contraddittoria motivazione in un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento all’art. 350 c.p.c., n. 5. Non si costituì soc. COMMA.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente assume che la sentenza impugnata abbia omesso qualsiasi considerazione degli elementi emergenti dagli atti di causa in particolare del verbale della Guardia di Finanza richiamato nell’accertamento. Nel caso concreto il giudice di primo grado aveva ritenuto corretta la ricostruzione dei dati contabili per individuare il valore dei beni commercializzati riducendo solo l’entità del ricarico effettuato dall’ufficio impositore, considerando che la società era sorta da poco (tale punto della sentenza di primo grado non era oggetto di appello incidentale da parte dell’Agenzia come si ricava dalla ricostruzione dei fatti, indicata dallo stesso ricorrente e dalla sentenza impugnata).

La sentenza di secondo grado, invece, annullava l’accertamento sulla sola affermazione che dalla lettura del processo verbale della G. F non sarebbero “emersi elementi idonei a potere ritenere valide le presunzioni” utilizzate nella ricostruzione dei dati contabili del reddito della società, con ciò esaurendo il percorso argomentativo. Nè appare illuminante l’ulteriore frase “appare evidente che la società contesta l’atto impositivo in quanto basato su presunzioni non suffragate da prove concrete”.

Nella sentenza gravata, quindi si è dato solo atto della mancanza di elementi “idonei a poter ritenere valide le presunzioni “sulle quali si fondava l’accertamento, senza minimamente esaminare criticamente il ragionamento contabile merceologico effettuato dalla G. F. (verbale riportato integralmente nel ricorso) che in parte non si basava su alcuna presunzione ma solo su elementi di fatto avendo la G. di Finanza in primis individuato il fatturato, sulla base delle scritture contabili del contribuente, partendo dalle rimanenze al primo gennaio 1999, dalle rimanenze finali al 23 marzo 2000, e dagli acquisti intervenuti medio tempore, a cui ha aggiunto un ricarico poi ridotto della metà dal giudice di primo grado. Pertanto su questa ricostruzione contabile appare fuorviante assumere l’esistenza di una presunzione, trattandosi di mero calcolo algebrico contabile, che poteva essere svalutato solo specificando con congrua motivazione che i dati utilizzati erano frutto di errore o travisamento dei fatti. La CTR quindi ha omesso del tutto l’esame dei fatti decisivi per il giudizio e relativi alla determinazione dei ricavi.S olo con riferimento al mancato riscontro in cassa di lire 288.492 o00, l’Ufficio, in conformità del ragionamento contenuto nel p.v. della G.F, ha ritenuto in base a presunzione semplice che tale somma fosse stata utilizzata per acquisti e vendite in evasione di imposta. Di fronte ad una accertata uscita di tale somma dal patrimonio sociale, in alcun modo giustificata dal contribuente, il che implicava la non attendibilità della contabilità sul punto, il giudice del merito avrebbe dovuto specificare perchè tale presunzione circa l’utilizzo della somma per acquisti in evasione di imposta e del successivo reddito non era “idonea”.

Appare evidente che il giudice nel valutare la correttezza della presunzione utilizzata dalla Agenzia, avrebbe dovuto anche tener conto che lo stesso legislatore ha previsto, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione posta a carico del contribuente dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 in virtù della quale i prelevamenti ed i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività d’impresa, situazione che presenta evi dente analogia con la fattispecie in concreto. Nella sentenza non vi è alcun argomento motivazionale circa la non idoneità della presunzione applicata, anche con riferimento al silenzio serbato dal contribuente sul punto, riducendosi la motivazione ad una mera asserzione circa la non “idoneità” delle presunzioni applicate.

Inoltre il che pare dirimente, non si comprende la ragione per cui sia Stato annullato l’intero accertamento, anche per la parte in cui la ricostruzione contabile si basava su elementi analitici.

Costituisce ormai ius receptum, a cui il collegio intende dare continuità, il principio secondo cui, quando “il giudice ravvisi l’infondatezza parziale della pretesa dell’amministrazione, non deve nè può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dal “petitum” delle parti” (Cass. n. 17072 del 2010), dando “alla pretesa dell’amministrazione un contenuto quantitativo diverso da quello sostenuto dalle parti contendenti, avvalendosi degli ordinari poteri di indagine e di valutazione dei fatti e delle prove consentiti dagli artt. 115 e 116 c.p.c., (…) in tal modo determinando il reddito effettivo del contribuente, e senza che ciò costituisca attività amministrativa di nuovo accertamento, rappresentando invece soltanto l’esercizio dei poteri di controllo, di valutazione e di determinazione del quantum della pretesa tributaria” (Cass. n. 1852 del 2008).

Sussiste il difetto di insufficiente motivazione dedotto ove si consideri che la pronuncia manca di qualsiasi esplicitazione del quadro probatorio rappresentato proprio dal processo verbale della G. F. quadro probatorio, nè alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. n. 25866 del 2010; Cass. n. 12664 del 2014) dandosi solo atto della mancanza di elementi “idonei a poter ritenere valide le presunzioni sulle quali hanno fondato l’accertamento..” e quindi fondata su una mera formula di stile, riferibile a qualunque controversia, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici, del tutto inidonea dunque a rivelare la ratio decidendi e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità. Pertanto la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Ctr di Napoli in diversa composizione che provvederà anche alle spese di questo grado.

P.Q.M.

La Corte in accoglimento del ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione che provvederà anche per le spese di questo grado.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

 

 

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