Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27466 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 19/12/2011), n.27466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.F., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Lojodice Oscar, per legge

domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione,

piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, per

legge rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e

presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi,

n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Lecce in data 3 febbraio

2010 (n. 693/08 V.G.);

Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 5

dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che S.F. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso il decreto in data 3 febbraio 2010, con il quale la Corte di Appello di Lecce ha respinto il ricorso con il quale egli aveva chiesto, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 la condanna del Ministero della giustizia alla corresponsione di un’equa riparazione per i danni sofferti in relazione alla irragionevole durata del processo da lui promosso in materia di lavoro, per il pagamento di differenze asseritamente dovute a titolo di indennità di disoccupazione agricola, processo iniziato il 5 agosto 2005 e definito il 7 febbraio 2008;

che il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che la Corte di appello di Lecce ha respinto il ricorso, rilevando che la durata del giudizio doveva ritenersi congrua, essendosi il giudizio concluso con il rigetto della domanda in poco più di due anni;

che inoltre la Corte territoriale ha sottolineato che il processo presupposto faceva parte di una serie estremamente numerosa di giudizi uguali istruiti con l’allegazione di copiosa documentazione, giudizi che hanno ingolfato il ruolo del giudice del lavoro di Bari, venendo così a concretizzarsi quella complessità del procedimento che, quanto meno per il numero, giustifica l’andamento del processo, articolatosi sostanzialmente in tre udienze;

che il ricorrente censura il decreto impugnato, proponendo tre articolati motivi di ricorso, con i quali si critica la decisione, da un lato, per avere la Corte territoriale ritenuto congrua la durata di tre anni del giudizio presupposto e, dall’altro, per avere la stessa Corte escluso che l’istante possa rivestire la qualità di vittima; questi si duole inoltre della liquidazione delle modalità di liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa (Euro 1.500,00, di cui Euro 800,00 per onorari);

che il primo motivo è infondato, in quanto l’affermazione che il processo nella specie si è svolto in un arco temporale da ritenersi ragionevole è conforme ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza CEDU e da quella nazionale per la determinazione della ragionevole durata del processo, secondo i quali il limite massimo di ragionevole durata del processo di primo grado è di circa tre anni (Cass., Sez. 1^, 6 aprile 2011, nn. 7914 e 7915);

che restano assorbite le censure sollevate dal ricorrente con il secondo motivo;

che è infondato anche il terzo motivo, perchè la liquidazione degli onorari è stata effettuata con distinta e separata evidenziazione dell’importo, il che da un lato consente di ricavare, per differenza dal totale, l’importo dovuto a titolo di diritti, e dall’altro permette alla parte di controllare le modalità di liquidazione in relazione al valore della causa e alle voci della tariffa;

che il ricorso va conseguentemente respinto con condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta, il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero della giustizia, che liquida in complessivi Euro 425,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^-1 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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