Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27466 del 09/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27466 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23611-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente contro

2013
9463

SIA SOCIETA’ ITALIANA AUTOSERVIZI SPA, in persona
dell’amministratore delegato e legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 259,
presso lo studio legale BONELLI EREDE PAPPALARDO,
rappresentata e difesa dall’avvocato SILVESTRI ANDREA
giusta procura speciale in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 09/12/2013

- controricorrente avverso la sentenza n. 117/66/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO SEZIONE DISTACCATA di
BRESCIA del 16/05/2011, depositata il 14/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

MARIO CICALA;
udito l’Avvocato Andrea Silvestri difensore della
controricorrente che si riporta agli scritti e chiede
la trattazione del ricorso in P.U..

consiglio del 28/11/2013 dal Presidente Relatore Dott.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto: IRAP e contributi regionali alle imprese di trasporto
Reg. Gen.23611/2012
RICORRENTE: AGENZIA ENTRATE
INTIMATO: Sia Italiana Autoservizi spa

1. L’ Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
della Lombardia – Brescis 117/66/11 del 14 luglio 2011 che respingeva l’appello dell’Ufficio
affermando che i contributi regionali per il trasporto locale, in quanto destinati al ripianamento
delle perdite di esercizio, non entrano nella base imponibile IRAP.
2. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso.
Il ricorso deve essere accolto in adesione a quanto affermato nella sentenza delle Sezioni Unite
14-10-2009, n. 21749, secondo cui in tema di Irap, debbono essere inclusi nel calcolo per la
determinazione della base imponibile tutti i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli
versati alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio,
che l’art. 3, 1° comma, d.l. 9 dicembre 1986 n. 833 (convertito, con modificazioni, nella 1. 6
febbraio 1987 n. 18) esclude dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, salvo che non si
tratti di contributi per i quali l’esclusione dalla base imponibile Irap sia prevista dalle relative leggi
istitutive ovvero da altre disposizioni di carattere speciale. In termini è anche l’ordinanza n. 21775
del 22/10/2010: “i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati – prima dal
Fondo nazionale trasporti, poi dalle Regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al
fine di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione
della base imponibile dell’IRAP, anche se erogati in epoca anteriore al 31 dicembre 2002 (ed in
questo caso trattasi di erogazioni successive a tale data)
La contribuente ha depositato memoria ed il Collegio ha ritenuto di deferire la controversia alla
pubblica udienza.

PQM
La Corte dispone il rinvio della controversia alla pubblica udienza VI Trib.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 28 novembre 2013

Il

E’ stata depositata la seguente relazione:

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