Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27465 del 29/12/2016
Cassazione civile, sez. un., 29/12/2016, (ud. 06/12/2016, dep.29/12/2016), n. 27465
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente di sez. –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di sez. –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24838-2015 proposto da:
ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA’ DI NAPOLI, in persona del
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR 19, presso lo STUDIO TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO E SOCI,
rappresentata e difesa dagli avvocati RAFFAELE DE LUCA TAMAJO,
GIANCARLO SORRENTINO e VINCENZO LUCIANI, per delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
L.M., C.A., PROVINCIA DI NAPOLI – CITTA’
METROPOLITANA DI NAPOLI, AGENZIA DEL LAVORO ADECCO ITALIA S.P.A.;
– intimati –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente
n.1299/2015 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di NAPOLI;
udito l’Avvocato Benedetta GAROFALO per delega orale dell’avvocato
Vincenzo Luciani;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/12/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.
SANLORENZO Rita, il quale chiede accogliersi il proposto regolamento
di giurisdizione, ed affermarsi la giurisdizione del Giudice
Ordinario in funzione di Giudice del lavoro.
Fatto
ESPOSIZIONE DEL FATTO
Ritenuto che l’Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. esponendo di essere stata convenuta in giudizio dinanzi al TAR Campania – Napoli, unitamente con gli altri soggetti indicati in epigrafe da L.M., in conseguenza della esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva indetta dalla suindicata Associazione teatrale per l’assunzione a tempo indeterminato di 15 unità di personale, relative a 10 profili professionali, tra i quali quelli di macchinista teatrale;
che con il ricorso si chiede che venga dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (in particolare del TAR Campania – Napoli) e che sia affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, data la natura privatistica dell’Associazione teatrale ricorrente e, quindi, la non riconducibilità della procedura selettiva in argomento all’esercizio di pubblici poteri, anche se volontariamente effettuata con l’applicazione dei principi fissati dalla legge in materia di assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
che L.M. non ha svolto attività difensiva in questa sede;
che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., il quale ha chiesto l’accoglimento del proposto regolamento di giurisdizione con conseguente dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che il ricorso è da accogliere per le ragioni di seguito esposte;
che, com’è noto, per effetto del D.L. 24 novembre 2000, n. 345 convertito dalla L. 26 gennaio 2001, n. 6, gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate non hanno più natura pubblicistica, avendo acquisito la personalità giuridica di diritto privato, retroattivamente a decorrere dal 23 maggio 1998;
che, pertanto, da tale data le controversie aventi ad oggetto i rapporti di lavoro dei dipendenti di tali enti ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario, in applicazione del D.L. n. 269 del 1994, art. 1 convertito dalla L. n. 432 del 1994 (vedi, per tutte: Cass. SU 3 marzo 2010, n. 5029);
che, nella specie, come si osserva anche nel ricorso:
a) l’Associazione teatrale ricorrente è una persona giuridica privata che svolge la propria attività in ambito artistico-culturale e senza fini di lucro;
b) di conseguenza, nei confronti dell’Associazione, è inapplicabile il D.Lgs. n. 165 del 2001, in quanto essa non rientra tra le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 cit. D.lgs.;
c) neppure può essere considerata una società pubblica, assoggettata per il reclutamento del personale al D.L. n. 112 del 2008, art. 18 convertito dalla L. n. 133 del 2008;
d) in base alla costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite e del Giudice amministrativo ciò che è essenziale per radicare la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali per l’assunzione di personale è la riconducibilità dell’atto o del comportamento all’esercizio di pubblici poteri, riconducibilità che, nella specie, è da escludere per quanto si è detto;
e) come affermato più volte dalla giurisprudenza amministrativa, sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte, “la circostanza che una società di diritto privato abbia volontariamente scelto di avvalersi, per il reclutamento del proprio personale, dei principi fissati dalla legge in materia di assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, non è infatti di per sè idonea ad incardinare la relativa procedura nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo in materia concorsuale” (vedi, per tutte: Cons. Stato, Sez. 5, 8 giugno 2015, n. 2794 ove è richiamata Cass. SU 22 dicembre 2011, n. 28330);
che, in sintesi, sulle conformi conclusioni del pubblico ministero, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, in particolare del TAR Campania – Napoli e la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro;
che non v’è da provvedere sulle spese del regolamento di giurisdizione, giacchè l’intimata L.M. non ha svolto attività difensiva in questa sede.
PQM
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Nulla per le spese del presente giudizio di regolamento.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016