Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27465 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. II, 28/10/2019, (ud. 22/03/2019, dep. 28/10/2019), n.27465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8184/2015 R.G. proposto da:

G.M., rappresentato e difeso in proprio ex art. 86

c.p.c., elettivamente domiciliato in Bergamo, Rotonda dei Mille, n.

3, presso il proprio studio;

– ricorrente –

contro

DOMUS 2000 AGENZIA IMMOBILIARE DI P.I.A. & C.

s.a.s., in persona del legale rappresentante P.I.A.,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Culla e Giacomina

Cisternino, con studio legale in Roma, via Tacito n. 64, presso il

quale elegge domicilio;

– controricorrente –

avverso la l’ordinanza della Corte d’appello di Brescia n. 113

depositata il 2 ottobre 2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2019

dal Consigliere Dott. Falaschi Milena.

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:

– con ricorso del 15.04.2014, proposto L. n. 794 del 1942, ex art. 28 (come modificato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14), depositato innanzi alla Corte di appello di Brescia, l’avv. G.M. chiedeva la liquidazione dei compensi per l’attività professionale svolta in favore della (OMISSIS) s.r.l. nel giudizio, instaurato dinanzi al Tribunale di Bergamo, di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso in favore della Domus 2000 Agenzia Immobiliare di Petenzi I.A. & C. s.a.s. (di seguito Domus 2000), somma da corrispondersi dalla stessa ingiungente-opposta. A sostegno della domanda il G. deduceva che tale giudizio si era concluso con la sentenza n. 49 del 2009 del Tribunale di Bergamo di rigetto dell’opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo; avverso tale decisione la (OMISSIS) s.r.l. aveva proposto impugnazione, ma nelle more la controversia era stata definita fra le parti ((OMISSIS) s.r.l. e Domus 2000), a sua insaputa, con una transazione, per cui invocava l’applicazione del vincolo di solidarietà passiva fra le medesime parti;

– la Corte di appello di Brescia, con ordinanza n. 113/2014, nella resistenza della Domus 2000, rigettava il ricorso per non aver il G. fornito la prova del credito. In particolare, la Corte di merito esponeva che nessuna transazione sarebbe potuta intervenire tra le parti in giudizio, stante la dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) s.r.l. in data 9.1.2014, e la missiva del procuratore della Domus 2000, che confermava il raggiungimento di “una soluzione transattiva”, era irrilevante, risalendo a un periodo di tre anni precedente la dedotta definizione del giudizio e riferendo la controparte trattarsi di accordo relativo ad un diverso procedimento;

– per la cassazione dell’ordinanza della Corte d’appello di Brescia ricorre il G. sulla base di tre motivi, illustrati anche da memoria;

– la Domus 2000 Agenzia Immobiliare resiste con controricorso, anch’esso illustrato da memoria.

Atteso che:

– con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione della L. n. 794 del 1942, art. 28. A detta del ricorrente, la Corte di merito, accertato il contrasto sull’esistenza di un’avvenuta transazione della causa, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso, così da permettere alle parti di risolvere detto contrasto con le garanzie del processo ordinario.

Il motivo è infondato.

Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 4485 del 2018) le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell’avvocato nei confronti del proprio cliente previste dalla L. n. 794 del 1942, art. 28 – come risultante all’esito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34 e dall’abrogazione degli artt. 29 e 30 medesima legge – devono essere trattate con la procedura prevista dal menzionato D.Lgs. n. 150, art. 14 anche ove la domanda riguardi l’an della pretesa, senza possibilità, per il giudice adito, di trasformare il rito sommario in ordinario, ovvero di dichiarare l’inammissibilità della domanda.

Pertanto, nella specie, la Corte, pur rilevato un contrasto in merito ad un’avvenuta transazione della causa tra le parti, non avrebbe mai potuto, nella vigenza del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 dichiarare inammissibile il ricorso per permettere l’istaurazione di un giudizio a cognizione ordinaria, essendone normativamente prevista la sola ed esclusiva trattazione con il rito sommario di cognizione.

Nè rileva il fatto che tale orientamento interpretativo sia intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso, riferendosi comunque a normativa entrata in vigore dal 6 ottobre 2011;

– con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 5, la violazione dell’art. 132 c.p.c. e della L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 8, nonchè l’apparente motivazione del provvedimento. A detta del ricorrente, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che, per effetto della declaratoria di fallimento della (OMISSIS) s.r.l., nessun accordo sarebbe potuto intervenire tra le parti. A tal proposito il ricorrente deduce che alla data dell’udienza di precisazione delle conclusioni, il 29.1.2014, egli non era a conoscenza della comunicazione dell’avvenuto fallimento da parte del Curatore, pervenutagli peraltro al 6.3.2014. Aggiunge che la Corte di merito avrebbe errato a ritenere irrilevante la missiva, datandola 24.08.2001, anzichè 24.08.2011, la quale non poteva che riferirsi al giudizio pendente in appello. Da ultimo, la Corte di appello non avrebbe tenuto conto della dichiarazione resa dall’impiegata del G. ( P.S.), prodotta in atti, la quale affermava di aver ricevuto una telefonata dall’avvocato R., che riferiva della “pratica” tra la (OMISSIS) s.r.l. e la Domus 2000, assumendo essere stata “definita”.

Il motivo è infondato.

La L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 8, applicabile ratione temporis al caso di specie, recependo l’orientamento giurisprudenziale estensivo formatosi in riferimento al precedente R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 68 (Cass. n. 13135 del 2006), stabilisce che: “Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà”.

Il vincolo di solidarietà passiva deriva, dunque, per espressa previsione di legge, dalla presenza di un accordo tra le parti che definisce la lite. Tale accordo rappresenta, pertanto, il presupposto di fatto del diritto del legale a riscuotere il compenso anche nei confronti della parte avversa al proprio cliente.

Ciò premesso, nella specie non vi è prova di un accordo tra le parti per la definizione della controversia e il giudizio presupposto parrebbe essersi estinto per inattività delle parti, a seguito di interruzione della causa per la dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) s.r.l. il 9.1.2014, come rilevato dai giudici di merito.

A tale riguardo la asserita mancata conoscenza da parte del G. del fallimento è del tutto irrilevante, stante quanto sopra esposto. Quanto alla missiva, a prescindere dalla erroneità o meno della data (anno 2001 anzichè 2011), la Corte di merito ha accertato che aveva ad oggetto il diverso procedimento di espropriazione, R.G. n. 5183 del 2010. A fronte di tale verifica, il ricorrente non chiarisce da quali elementi si dovrebbe dedurre che la stessa si riferisse anche al giudizio in esame, genericamente deducendo solo che “il riferimento era solo ed esclusivamente al giudizio di appello”.

Riguardo, infine, all’asserito omesso esame delle dichiarazioni rese da P.S., va premesso che tale mancanza avrebbe potuto essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui avesse determinato la carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia, ovvero allorchè la censura avesse offerto la prova di circostanze di portata tale da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venisse a trovarsi priva di fondamento (Cass. n. 25371 del 2018).

Nella specie, dalle (uniche) parti della dichiarazione riportate a pagina 13 del ricorso, si evince che tali dichiarazioni non provavano l’avvenuta definizione del giudizio de quo con una transazione o comunque con un accordo equivalente, riferendosi unicamente all’avvenuta “definizione di pratica” tra (OMISSIS) s.r.l. e la Domus 2000, senza chiarire il concetto di “definizione”, di per sè alquanto generico, nonchè a quale giudizio in concreto si riferissero.

In definitiva, in mancanza di prova certa di un accordo transattivo in qualunque forma raggiunto, correttamente il giudice di merito ha ritenuto non operante il principio di solidarietà sancito dalla norma professionale;

– con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 5, la violazione dell’art. 92 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, per non avere la Corte di merito compensato le spese di lite e, in ogni caso, per averle liquidate in Euro 4.500,00, a fronte di un compenso unitario per i procedimenti di volontaria giurisdizione pari, di regola, a Euro 2.225,00. Il motivo è privo di pregio.

Quanto al primo profilo della censura, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese processuali a norma dell’art. 92 c.p.c., comma 2. Tale norma – che è stata dapprima emendata dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), come modificata dalla L. n. 51 del 2006, art. 39-quater poi è stata ulteriormente modificata dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 2, (applicabile ratione temporis alla fattispecie, essendo stato il ricorso depositato in data 15.04.2014) ed infine, dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, – ammette la compensazione delle spese processuali in caso di soccombenza reciproca o, per quanto qui di interesse, ove concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione.

Nella specie, dunque, il giudice, non ricorrendo nessuno dei presupposti sopra descritti, non avrebbe potuto, come richiesto in ricorso, compensare le spese unicamente per il fatto che l’iniziativa giudiziale del G. era stata preceduta da una lettera raccomandata alla Domus 2000, peraltro disattesa, non giustificando la richiesta – peraltro priva di fondamento, per quanto sopra esposto – l’avvio di un giudizio.

In ordine all’applicazione del D.M. n. 55 del 2014, si osserva che le controversie per la liquidazione delle spese e dei compensi dell’avvocato nei confronti del proprio cliente previste dalla L. n. 794 del 1942, art. 28 – come risultante all’esito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34 e dell’abrogazione degli artt. 29 e 30 medesima legge – devono essere trattate con la procedura prevista dal menzionato D.Lgs. n. 150, art. 14. Non si tratta, pertanto, di un procedimento di volontaria giurisdizione, come tale regolato dall’art. 737 c.p.c. e ss., bensì di un procedimento sommario di cognizione, per il quale è competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha asseritamente prestato la propria opera.

Nella specie, dunque, si trattava di un procedimento svoltosi con rito sommario di cognizione innanzi alla Corte di appello, per il quale, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, è previsto un compenso medio di Euro 9.515,00.

La Corte, pertanto, condannando il G., quale parte soccombente, al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.500,00, e quindi ben al di sotto della somma sopra indicata, ha fatto corretta applicazione dell’art. 91 c.p.c. e non è incorsa in alcuna violazione del D.M. n. 55 del 2014.

Conclusivamente, il ricorso va respinto.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità in favore della controricorrente, che vengono liquidate in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte di Cassazione, il 22 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA