Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27465 del 20/11/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 27465 Anno 2017
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: RIVERSO ROBERTO

ORDINANZA

sul ricorso 28844-2012 proposto da:
NAPOLETANO CARLO C. F. NPLCRL46S19F839B,

PAROLISI

RAFFAELE C.F. PRLRFL62M27A455Q, domiciliato in ROMA
PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato BIAGIO GRASSO, giusta delega in atti;
– ricorrenti contro
2017
3088

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Data pubblicazione: 20/11/2017

Avvocati

VINCENZO

TRIOLO,

ANTONIETTA

CORETTI,

EMANUELE DE ROSE, VINCENZO STUMPO, giusta delega in
atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 5903/2011 della CORTE

3493/2008.

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/12/2011 R.G.N.

R.G. 28844/2012

RITENUTO
che Parolisi Raffaele e Napoletano Carlo chiesero la condanna dell’INPS al pagamento
del TFR a carico del Fondo di Garanzia e che il tribunale di Napoli, poiché l’INPS aveva

materia del contendere con compensazione delle spese processuali per giusti motivi;
che la Corte d’Appello di Napoli con sentenza 5903/2011 respinse gli appelli proposti
da Parolisi Raffaele e Napoletano Carlo sul punto riguardante la compensazione delle
spese, e dispose la compensazione delle spese del giudizio di appello;
che a fondamento della pronuncia la Corte di Appello rilevava che il pagamento della
prestazione da parte dell’INPS fosse avvenuto prima della notifica del ricorso e prima
ancora dell’esaurimento della fase amministrativa e che tanto giustificava la decisione
del primo giudice di compensare le spese del giudizio di primo grado;
che propongono ricorso per cassazione Parolisi Raffaele e Napoletano Carlo con due
motivi con i quali denunciano: 1) la violazione e falsa applicazione di legge (art. 2 I.
297/1982), vizio di motivazione, e violazione degli artt. 24 e 111 Cost. in quanto la
norma speciale stabilisce l’obbligo dell’INPS di pagare la prestazione in oggetto entro
60 giorni dalla richiesta; i ricorrenti correttamente avevano agito in giudizio allo
scadere del prescritto termine; il richiamo al termine stabilito dalla legge 88/1989 per
l’esaurimento della fase amministrativa fosse del tutto inconferente; 2) la violazione e
falsa applicazione degli artt. 91,1 0 comma e art. 92, 2° comma poichè il pagamento
della prestazione, disposto dall’INPS dopo il deposito del ricorso e prima della notifica,
determinava, oltre alla cessazione della materia del contendere, il diritto al pagamento
delle spese processuali.
che l’INPS ha resistito con controricorso; e le parti hanno depositato memorie ex art.
378 c.p.c.;
CONSIDERATO
che il ricorso è infondato poiché come stabilito da questa Corte di Cassazione nella
sentenza n. 21595/2004, richiamata dalla Corte d’Appello di Napoli nella pronuncia
impugnata, la natura previdenziale delle prestazioni a carico del Fondo di Garanzia
1

pagato la prestazione prima della notifica del ricorso, dichiarò la cessazione della

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comporta l’applicazione delle norme che regolano le modalità per conseguire le
prestazioni previdenziali e pertanto oltre all’onere di presentazione della domanda
amministrativa, ricorre anche quello di rispettare l’iter procedimentale da ultimarsi nei
termini stabiliti dalla legge (ex art. 7 1.533/1973 e 46, commi 5 e 6 I. 88/1989);
che tanto risulta pure confermato dal dato normativo fornito dalla legge 9 marzo
1989, n. 88, il cui art. 24 (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti),

fine rapporto (l’estensione ad altri crediti retributivi non era, all’epoca, prevista) tra le
forme di previdenza a carattere temporaneo, diverse dalle pensioni, che sono fuse
nell’unica gestione che assume la denominazione di “Gestione prestazioni temporanee
ai lavoratori dipendenti”; mentre l’art. 46 dello stesso testo normativo, al primo
comma, demanda espressamente al comitato provinciale dell’Inps di decidere in via
definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Istituto concernenti, tra l’altro, “le
prestazioni del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto”;
che pertanto per le prestazioni a carico del Fondo di Garanzia prima del ricorso
giudiziale, occorre rispettare lo spatium deliberandi riconosciuto all’INPS
dall’applicazione della disciplina dettata per la procedura amministrativa, mentre non
è sufficiente il rispetto del termine di 60 giorni stabilito per l’esame della domanda da
parte dell’Istituto ex art. 2 della legge 297/1982;
che pertanto alcuna violazione di legge o di principi costituzionali può derivare dalla
corretta affermazione operata dalla Corte territoriale circa l’obbligo di rispettare i
termini del procedimento amministrativo preordinati in generale dalla legge per la
liquidazione delle prestazioni previdenziali;
che le spese processuali devono essere compensate considerato il travagliato sviluppo
giurisprudenziale sulla natura (retributiva o previdenziale) del credito per TFR posto a
carico del Fondo di Garanzia e delle sue conseguenze anche sul tema oggetto di
discussione, in materia di rispetto delle regole sul procedimento amministrativo.
P.Q. M .
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.
Roma, così deciso nella adunanza camerale del 5.7.2017

2

che al comma primo elenca espressamente il Fondo di garanzia per il trattamento di

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