Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27464 del 29/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. un., 29/12/2016, (ud. 06/12/2016, dep.29/12/2016),  n. 27464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Presidente di sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di sez. –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23873-2015 proposto da:

REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 12,

presso lo studio dell’avvocato GRAZIANO PUNGI’, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE NAIMO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.L., in proprio e quale legale rappresentante di

FinCalabria S.p.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHISIMAIO

29, presso lo studio dell’avvocato OLIVIA POLIMANTI, rappresentato e

difeso dagli avvocati RENATO ROLLI, CLAUDIA PARISE e GIANCARLO

POMPILIO;

– controricorrente –

e contro

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione nel giudizio pendente al TRIBUNALE

AMMINISTRATIVO REGIONALE di CATANZARO, r.G. 498/15;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato GRAZIANO PUNGI’;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

SANLORENZO Rita, che chiede accogliersi il proposto regolamento di

giurisdizione, ed affermarsi la giurisdizione del Giudice Ordinario.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al TAR della Calabria M.L., premesso che con Delib. 24 luglio 2014 della Regione Calabria l’istante era stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione della s.p.a. Fincalabra per tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica, esponeva che il 26-1-2015, dopo che erano trascorsi 47 giorni dalla proclamazione degli eletti per il rinnovo degli organi politici della Regione Calabria, gli era stata notificata la comunicazione di avvio del procedimento per la presa d’atto della decadenza dalla carica ricoperta ai sensi della L.R. Calabria 3 giugno 2005, n. 12, art. 1, comma 1 e che il provvedimento così avviato non era stato concluso; aggiungeva che in seguito con Delib. 24 febbraio 2015, n. 9 dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale era stato approvato il bando per le nomine di alcuni organi di enti ed aziende gravitanti nell’area regionale, compresa la nomina di Presidente del Consiglio di Amministrazione della s.p.a. Fincalabra.

Il M. impugnava detta delibera dinanzi al TAR della Calabria in quanto illegittima.

Il TAR adito con ordinanza del 21-5-2015, affermata preliminarmente la propria giurisdizione al riguardo, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L.R. Calabria 3 giugno 2005, n. 12, art. 1, comma 1 per contrasto con gli artt. 3-97 e 98 Cost., ha accolto provvisoriamente la domanda cautelare ed ha sospeso provvisoriamente gli effetti del provvedimento impugnato fino alla camera di consiglio del giudizio cautelare, successiva alla definizione della questione di legittimità costituzionale.

La Regione Calabria ha proposto a questa Corte un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione del TAR della Calabria sul ricorso proposto dal M. e dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande proposte nei confronti dell’attuale ricorrente.

Il M. ha resistito con controricorso chiedendo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in relazione alla sospensione del giudizio dinanzi al TAR della Calabria in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale.

Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dell’eccezione pregiudiziale sollevata dal M. e l’accoglimento del ricorso dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario.

La Corte ritiene la sussistenza di ragioni di opportunità che inducono ad attendere l’esito della decisione sulla questione di legittimità costituzionale della L.R. Calabria 3 giugno 2005, n. 12, art. 1, comma 1 sollevata dal TAR della Calabria con la sopra richiamata ordinanza, con il conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.

PQM

LA CORTE

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA