Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27464 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. II, 28/10/2019, (ud. 22/03/2019, dep. 28/10/2019), n.27464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8075/2015 R.G. proposto da:

D.M.V., rappresentato e difeso in proprio e unitamente

all’avv. Pasquale Pacifico, elettivamente domiciliato in Ischia, via

Delle Ginestre, n. 28, presso il proprio studio;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ISCHIA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso

dall’avv. Alessandro Trani ed elettivamente domiciliato presso il

suo studio sito in Ischia, via Delle Fornaci, n. 14;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 41/2014,

depositata in data 08.01.2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2019

dal Consigliere Dott. Milena Falaschi.

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:

– il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 152 del 2 maggio 2008, in accoglimento della domanda proposta dall’avv. D.M.V., condannava il Comune di Ischia al pagamento della somma di Euro 66.314,03 per l’attività di difesa svolta dall’attore a favore del convenuto nel procedimento introdotto nei confronti di quest’ultimo dall’avv. L.S., compenso che veniva liquidato tenendo conto dei massimi di tariffa quadruplicati, ai sensi del D.M. n. 584 del 1994, art. 5, comma 3;

– in virtù di impugnazione interposta dal Comune di Ischia, la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 41/2014, nella resistenza del D.M., in accoglimento del gravame, riformava la decisione di primo grado riducendo il compenso. In particolare, la Corte distrettuale, ritenendo non sussistere i presupposti per il raddoppio dei massimi della tariffa, rideterminava il compenso dovuto dal Comune in complessivi Euro 14.196,92 e, accertato il pagamento in corso di causa dell’importo complessivo di Euro 14.988,02, dichiarava l’estinzione del credito vantato dall’avv. D.M.;

– per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Napoli ricorre il D.M. sulla base di quattro motivi;

– è rimasto intimato il Comune di Ischia.

Atteso che:

– con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 342 c.p.c., per non avere la Corte di merito dichiarato inammissibile il terzo motivo di appello formulato dal Comune di Ischia, relativo all’entità della liquidazione del compenso (per avere il primo giudice, senza motivazione, liquidato i massimi di tariffa quadruplicati), sebbene la doglianza fosse priva del requisito di specificità.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Questa Corte già da tempo ha avuto modo di precisare che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo “ratione temporis” applicabile, anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

In altri termini, è stato chiarito che la ricorrenza della specificità dei motivi di appello non può essere definita in via generale ed assoluta, ma va correlata con la motivazione della sentenza impugnata e deve ritenersi sussistente quando alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengono contrapposte quelle dell’appellato in modo da incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, come nell’ipotesi in cui, con riferimento ad un autonomo capo di sentenza, l’appellante, pur non procedendo all’esplicito esame dei passaggi argomentativi della sentenza, svolga il motivo di appello in modo incompatibile con la complessiva argomentazione della decisione impugnata sul punto, posto che l’esame dei singoli passaggi della stessa è inutile, una volta che l’appellante abbia esposto argomentazioni incompatibili con le stesse premesse del ragionamento della sentenza impugnata (v. in termini, Cass. n. 15936 del 2003).

Si sono poste in perfetta continuità con detto principio di diritto le Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 27199 del 2017), declinandolo nel senso che ciò che è richiesto dalla norma è che l’atto di citazione in appello ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili.

Dall’esposto principio di diritto la Corte ha fatto poi discendere l’ulteriore specificazione interpretativa enunciata nei termini seguenti: non può considerarsi aspecifico il motivo d’appello il quale esponga il punto sottoposto al riesame d’appello, in fatto e in diritto, in maniera tale che il giudice d’appello sia posto in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l’appellante alleghi e, tantomeno riporti, analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l’impugnazione a critica vincolata. Del resto, in virtù della regola generale, le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito (così Cass. n. 13535 del 2018 e Cass. Sez. Un. 26242 del 2014, quest’ultima sia pure in materia diversa da quella dell’ammissibilità dell’atto d’appello, laddove è stato proclamato il superamento “dell’assunto della inossidabile primazia del rito rispetto al merito”, soggiungendo che tra più ragioni di rigetto della domanda, il giudice dovrebbe optare per quella che assicura il risultato più stabile: sicchè tra un rigetto per motivi di rito e uno per ragioni afferenti al merito, il giudice dovrebbe scegliere il secondo).

Nella specie, come si evince dalla stessa lettura della sentenza gravata (v. pag. 3), con il terzo motivo di appello il Comune di Ischia impugnava il capo della decisione del giudice di prime cure che aveva riconosciuto al D.M. la quadruplicazione dei massimi di tariffa, ai sensi del D.M. 5 ottobre 1994, art. 5, comma 3. In particolare, il Comune lamentava l’assenza di motivazione sul punto e la mancanza nella specie della “particolare importanza delle questioni giuridiche trattate”, presupposto necessario per l’applicazione dell’aumento della tariffa.

Va, pertanto, condiviso il giudizio di ammissibilità del motivo formulato dalla Corte di merito, essendo possibile individuare la parte della sentenza impugnata ed essendo sufficientemente identificate le censure mosse dall’appellante;

– con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 345 c.p.c., per non avere la Corte di merito dichiarato inammissibile l’eccezione di avvenuta estinzione dell’obbligazione per intervenuto pagamento del debito, proposta dal Comune per la prima volta con l’atto di appello.

Anche siffatto motivo non può avere seguito.

Premesso che il pagamento della somma di Euro 12.720,39 a favore del D.M. è fatto pacificamente avvenuto nel corso del giudizio di primo grado (ricevuti i soli acconti di Lire 1.024.000, di cui alla fattura n. (OMISSIS), e di L. 4.965.171, di cui alla fattura n. (OMISSIS), prima dell’avvio della presente causa), la introduzione della circostanza nel procedimento di appello non può comportarne la qualificazione come di eccezione stricto sensu di estinzione dell’obbligazione, al fine di pronunciarne la decadenza, bensì deve essere intesa quale fatto sopravvenuto, la cui allegazione da parte del Comune non poteva che avvenire per la prima volta proprio in appello (v. Cass., Sez. Un., n. 10790 del 2017 dove in motivazione si considera che “In linea di massima è nuova tanto la prova avente ad oggetto un fatto nuovo, ossia allegato per la prima volta in appello – perchè sopravvenuto o perchè, pur preesistente, divenuto rilevante solo grazie al tenore della sentenza di primo grado o ad una novità normativa sopraggiunta dopo che erano maturate le preclusioni istruttorie quanto quella intesa a dimostrare un fatto già allegato in primo grado. Nella prima ipotesi risulta applicabile – a tutta evidenza – l’art. 345 c.p.c., comma 3, là dove consente quei nuovi documenti e mezzi di prova che la parte non abbia potuto chiedere nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”).

Il divieto di domande e di eccezioni nuove in appello ex art. 345 c.p.c. si riferisce a quelle domande e a quelle eccezioni che potevano essere proposte nel giudizio di primo grado e non anche a quelle che traggono origine o da una normativa sopravvenuta o da una evento anch’esso sopravvenuto necessariamente collegato a quello iniziale, sia perchè ne costituisca il naturale sviluppo sia perchè integri la volontaria esecuzione o prosecuzione del rapporto.

Va ricordato al riguardo, inoltre, che la idoneità in astratto di un fatto a produrre un effetto giuridico ovvero la esistenza di una norma che al fatto associ l’effetto, è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con il solo limite del giudicato interno il quale, per quanto concerne il merito, non può formarsi che sulla statuizione avente ad oggetto congiuntamente le decisioni sulla esistenza di un fatto, l’esistenza di una norma e l’idoneità del fatto a produrre, in base alla norma, l’effetto da questa previsto (v. Cass. 29 ottobre 1998 n. 10832).

Ed è ovvio che con l’accertamento dell’efficacia estintiva dell’obbligazione dedotta in giudizio a seguito del pagamento, come allegato dal Comune e non contestato dal D.M., la questione della idoneità di detto pagamento a produrre l’effetto invocato dall’ente è stata sottratta al giudicato interno.

Non poteva, quindi, il giudice di appello arrestarsi al rilievo della fondatezza delle ragioni addotte dal Comune, ma doveva, in applicazione del principio “iura novit curia”, verificare, indipendentemente dalla prospettazione giuridica dell’appellante, l’astratta idoneità dei fatti accertati a produrre l’effetto estintivo.

E, una volta accertato che l’entità del credito ammontava ad Euro 14.196,92, in base ad una diversa valutazione dell’opera prestata dal professionista, la verifica non poteva che condurlo a riconoscere l’effetto satisfattivo del credito con la corresponsione del maggiore importo complessivo di Euro 14.988,02, in conformità al principio sopra enunciato, con efficacia estintiva del credito medesimo;

-con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione degli artt. 342,345 e 190 c.p.c., per avere la Corte di merito rideterminato il compenso professionale dell’avv. D.M. sulla base di una diversa valutazione delle prestazioni professionali dallo stesso svolte a favore del Comune, in assenza di alcuna domanda di parte.

Anche siffatto motivo non può trovare ingresso.

Va osservato che per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr Cass. n. 19630 del 2011; Cass. n. 19435 del 2018), in tema di interpretazione della domanda, il giudice di merito è tenuto a valutare il contenuto sostanziale della pretesa, alla luce dei fatti dedotti in giudizio e a prescindere dalle formule adottate, per cui è necessario, a questo fine, tener conto anche delle domande che risultino implicitamente proposte, in modo da ricostruire il contenuto e l’ampiezza della pretesa secondo criteri logici che permettano di rilevare l’effettiva volontà della parte in relazione alle finalità concretamente perseguite dalla stessa.

Nella specie, come emerge dalla lettura della sentenza impugnata (v. pag. 3 e 4), nell’atto di citazione in appello era stata dal Comune espressamente censurata la violazione del D.M. 5 ottobre 1994 da parte del giudice di prime cure, lamentando l’appellante l’entità della liquidazione dei compensi accordati all’avv. D.M., la loro non congruità e domandandone la loro riduzione, oltre all’insussistenza dei presupposti per l’aumento della tariffa ex art. 5, comma 3 D.M. n. cit. di cui si è detto al primo motivo e di cui si dirà nel quarto. Pertanto, la Corte di merito, nel rideterminare il compenso dovuto al D.M., si è rigidamente tenuta al devolutum del provvedimento gravato;

– con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.M. 5 ottobre 1994, art. 5 per non avere la Corte di merito esaminato la particolarità delle prestazioni svolte dal D.M..

Il motivo è inammissibile prima che infondato.

Premesso che il D.M. n. 585 del 1994, art. 5, comma 3, stabilisce che: “Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, può essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti nonchè dell’urgenza richiesta per il compimento di singole attività; nelle cause di straordinaria importanza la liquidazione può arrivare fino al quadruplo dei massimi stabiliti”, la Corte di merito ha tenuto conto di tutti siffatti parametri, ripercorrendo dettagliatamente l’intera attività difensiva dell’avv. D.M. e ha ritenuto che, nonostante le difese svolte fossero idonee a tutelare gli interessi del Comune, la controversia, essendo limitata alla quantificazione di competenze professionali, non potesse ritenersi di “straordinaria importanza”, presupposto necessario ed indefettibile, D.M. n. 585 del 1994, ex art. 5, comma 3, ai fini della quadruplicazione del compenso professionale.

La Corte di merito è giunta a dette conclusioni esaminando gli atti difensivi predisposti dall’avv. D.M. e facendo un raffronto sia con la questione della compatibilità del principio della non derogabilità dei minimi tariffari con le norme Europee a tutela della concorrenza sia con la complessità dei temi giuridici trattati (applicabilità dell’art. 151 c.p.c.), ed ha escluso che siffatta attività potesse giustificare la quadruplicazione del compenso, essendo a tal fine necessaria la “straordinarietà della causa”.

D’altra parte, occorre rilevare che se gli onorari “possono” essere quadruplicati, secondo la previsione invocata, non per questo “debbono” necessariamente esserlo, e la valutazione della particolare o addirittura straordinaria importanza, complessità, difficoltà della pratica è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. n. 1202 del 2016), come tale non censurabile in sede di legittimità ove supportata – come nella specie – da logica e non apparente motivazione.

Conclusivamente, il ricorso va respinto.

Nessuna pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità per non avere il Comune intimato svolto difese.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte di Cassazione, il 22 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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