Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27464 del 09/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27464 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 3355-2011 proposto da:
FOGLIETTA MARIA FGLLRI87A61H501Z, FOGLIETTA
CHIARA FGLCHR84T45H501D, ALBERTINI ADELE
LBRDLA52H67C228Z in qualità di eredi legittime di Foglietta
Agostino, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA EDOARDO
D’ONOFRIO 43, presso lo studio dell’avvocato CASSANO
UMBERTO, che le rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;

– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

Data pubblicazione: 09/12/2013

- controricorrente nonchè contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580,

TERRITORIALE DI ROMA 3- SETTEBAGNI,
EQUITALIA GERIT SPA – AGENTE DELLA RISCOSSI
PER LA PROVINCIA DI ROMA;

– intimati avverso la sentenza n. 105/34/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA del 17.6.2010, depositata il 18/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO
ATTILIO SEPE.

Ric. 2011 n. 03355 sez. MT – ud. 27-11-2013
-2-

DIREZIONE PROVINCIALE 1 DI ROMA – UFFICIO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 3355/11

Ricorrenti: A. Albertini +2
Controricorrente: agenzia entrate

Ordinanza

La Corte

v

Ritenuto:
che appare quanto mai opportuno che il presente ricorso venga
discusso e deciso in pubblica udienza presso la quinta Sezione civile, dinanzi alla quale pende l’altro avente il RG. n. 8858/10
proposto dall’agenzia delle entrate, ed avente ad oggetto la sentenza n. 26/22/09 pronunciata dalla CTR del Lazio circa
l’impugnazione dell’avviso di accertamento, per la contestuale
./
trattazione ed eventuale riunione\,stante la loro connessione;
P.Q.M.
Dispone che la discussione del
4.
.

X ricorso avvenga

pubblica

udienza, ed all’uopo rimette gli atti alla quinta Sezione civile
della Corte.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2013.

Oggetto: impugnazione cartella pagamento

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