Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27464 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 02/12/2020), n.27464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6762-2019 proposto da:

B.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCO MANCINI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3/2019 del TRIBUNALE di MACERATA, depositata

il 15/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

B.M.L., con ricorso ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., agiva per l’accertamento del requisito sanitario utile ai fini del ripristino dell’indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità L. n. 118 del 1971, ex art. 12 a decorrere dalla data della visita di revisione (14.4.2014) o da quella successiva da accertarsi in giudizio;

avverso l’accertamento totalmente favorevole alla ricorrente, l’INPS proponeva “opposizione” (esclusivamente) per l’accertamento di una diversa decorrenza della condizione sanitaria relativa all’indennità di accompagnamento;

disposto il rinnovo di CTU e confermate le precedenti conclusioni peritali, il Tribunale di Macerata, in accoglimento dell’istanza di B.M.L.,”condanna(va) l’INPS alla erogazione periodica dell’indennità di accompagnamento (…) con decorrenza dal 14.4.2014″; quanto alle spese, il Tribunale condannava l’INPS al pagamento delle stesse, per la fase di opposizione (liquidandole in misura di Euro 1.300,00);

B.M.L. ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi;

l’I.N.P.S. ha resistito con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 -, è dedotta la nullità della sentenza ex artt. 99 e 112 c.p.c. per omessa pronuncia su questione decisiva per il giudizio; l’omissione è riferita alla richiesta di accertamento e sussistenza dello status di invalida civile totale (recte: di accertamento e sussistenza del requisito sanitario utile) per il diritto alla concessione della pensione di inabilità e di condanna dell’INPS al pagamento della predetta pensione;

con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – è dedotta la nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. per mancanza assoluta di motivazione, relativamente alla domanda di pensione;

con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – è dedotta la nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. per motivazione apparente, relativamente alla domanda di pensione;

con il quarto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – è dedotta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c.;

parte ricorrente deduce che, ove si volesse interpretare la decisione come implicito rigetto della domanda di pensione per carenza dei requisiti amministrativi, risulterebbe violato il principio di non contestazione sulla circostanza allegata e documentata della sussistenza del requisito reddituale nonchè (risulterebbe) omesso l’esame dei documenti comprovanti l’esistenza del requisito medesimo;

con il quinto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – è dedotta la nullità della sentenza ex artt. 99 e 112 c.p.c. per omessa pronuncia su questione decisiva per il giudizio; l’omissione è riferita alla richiesta di rifusione delle spese relative alla fase di ATP, avendo il Tribunale pronunciato solo in merito alle spese del giudizio di opposizione;

con il sesto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – è dedotta la nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. per mancanza assoluta di motivazione, relativamente alla domanda di rifusione delle spese della fase di ATP;

con il settimo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta la violazione e la falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, della L. n. 794, art. 24 e del D.M. n. 585 del 1994, art. 4 per essere la liquidazione dei compensi inferiori ai limiti legali;

è fondato, nei termini che seguono, il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri;

va premesso che, come risulta dagli atti di causa, puntualmente trascritti nelle parti utili a reggere le censure, in sede di ricorso introduttivo del giudizio ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., la ricorrente, contestando la verifica amministrativa, ha chiesto l’accertamento dello status di invalida civile totale (recte: l’accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile) per la concessione della pensione di inabilità e la condanna dell’INPS al pagamento della relativa prestazione;

la parte ha rinnovato tale richiesta, con domanda riconvenzionale, in sede di giudizio introdotto dall’INPS ai sensi del comma 6 del medesimo art. 445 bis c.p.c.;

ciò premesso, è utile ricordare che, come questa Corte ha oramai definitivamente chiarito, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all’art. 445 bis c.p.c., u.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario) (v. Cass. n.27010 del 2018, seguita, ex plurimis, da Cass. n. 17787 del 2020 e numerose altre di questa sesta sezione);

nella fattispecie di causa, il Tribunale non si è pronunciato neppure nei imiti dell’accertamento del requisito sanitario utile per la pensione di inabilità, così incorrendo nel dedotto vizio di omissione di pronuncia (v. Cass. n. 8857 del 2017);

in proposito, questa Corte ha anche chiarito (Cass. n. 3377 del 2019) che al giudice della opposizione (id est: al giudice adito ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6) è rimesso l’accertamento della intera res controversa e non soltanto la cognizione delle ragioni di contestazione;

opinando diversamente, nei casi in cuì i motivi di contestazione investono solo parzialmente la CTU, si determinerebbe l’assenza di ogni accertamento giudiziario sulla parte non contestata delle conclusioni del consulente dell’accertamento tecnico preventivo (così per Cass. n. 3377 cit.). Tale esito sarebbe in contrasto, oltre che con la previsione testuale dell’art. 445 bis, con la finalità deflattiva del contenzioso ed acceleratoria della durata dei processi, dichiarata dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, (convertito con modificazioni dalla L. n. 111 del 2011) a fondamento della introduzione dell’accertamento tecnico preventivo obbligatorio;

in definitiva, il giudice della cd. “opposizione” ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, non può limitare la sua pronunzia al rigetto dei motivi di opposizione ma è tenuto ad accertare, nella sentenza definitiva del giudizio, il requisito sanitario, in conformità ai principi di diritto sopra esposti, in relazione alla domanda originariamente proposta dalla parte;

va dunque accolto, in parte qua, il primo motivo di ricorso;

restano assorbiti gli ulteriori motivi, anche quelli relativi alle spese processuali che dovranno essere rideterminate all’esito del giudizio di rinvio; è ovvio che, coerentemente con le considerazioni innanzi svolte, le spese saranno liquidate considerando anche la fase di ATP; inoltre, le stesse, se regolate in base al principio di soccombenza, terranno conto dei principi espressi da Cass. n. 28977 del 2018 e dalle successive pronunce conformi;

conclusivamente, la sentenza del Tribunale di Macerata va cassata in accoglimento, in parte qua, del primo motivo e la causa rinviata ad altro giudice del medesimo Tribunale;

il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese – ad altro giudice del Tribunale di Macerata.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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