Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27463 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. un., 29/12/2016, (ud. 06/12/2016, dep.29/12/2016),  n. 27463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente di sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di sez. –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24524-2015 proposto da:

S.A., G.M., M.A., C.C.,

D.M.C., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA S.

ANDREA DELLA VALLE, 3, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

MELLARO, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE SAITTA, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO “GAETANO MARTINO” DI

(OMISSIS), in persona del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ARTURO MERLO,

per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

ASSESSORATO PER LA SALUTE DELLA REGIONE SICILIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 444/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 20/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito gli avvocati Lara DENTICI per delega dell’avvocato Giuseppe

Saitta ed Arturo MERLO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IACOVIELLO

Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1. Con sentenza n. 2515/2012 il Tribunale di Messina dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande avanzate da S.A. e dagli altri quattro litisconsorti indicati in epigrafe – tutti assunti, con plurimi contratti a tempo determinato, dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di (OMISSIS) come tecnici di fisiopatologia respiratoria – al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad essere ammessi alla procedura di stabilizzazione di personale non dirigenziale, indetta dall’Azienda Ospedaliera stessa in virtù della L. n. 296 del 2006 e della L. n. 244 del 2008, con la conseguente condanna dell’Azienda al pagamento degli importi corrispondenti a quanto i ricorrenti avrebbero percepito se fossero stati ammessi a partecipare alla procedura suddetta oppure, in via gradata, con la condanna dell’Assessorato Regionale alla Sanità al risarcimento dei danni (da liquidare in via equitativa) derivanti dall’avvenuto avviamento dei corsi di specializzazione per l’anzidetta figura professionale, non seguito dal relativo riconoscimento giuridico.

2. Avverso la suddetta sentenza proposero appello gli originari ricorrenti chiedendo l’accoglimento delle loro domande, previa affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, riferendosi le pretese azionate ad atti di gestione posti in essere dalla P.A. come datrice di lavoro e non al cattivo esercizio di poteri pubblicistici.

I ricorrenti, inoltre, sottolineavano la diversità delle domande risarcitorie formulate nei confronti dell’Assessorato Regionale alla Sanità rispetto a quelle proposte nei confronti del Policlinico, essendo le prime da qualificare come ordinarie domande di risarcimento da perdita di chance, devolute, in ogni caso, al giudice ordinario.

3. La Corte d’appello di Messina, nella sentenza attualmente impugnata, ha confermato la sentenza di primo grado, affermando la correttezza del dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Per quel che qui interessa la Corte territoriale è pervenuta alla suddetta conclusione precisando che:

a) i ricorrenti non potevano richiedere l’automatica conversione dei loro rapporti precari in rapporti a tempo indeterminato sulla base degli invocati L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 565, 519 e 558 in quanto la suindicata normativa prevedeva l’automatismo soltanto per il diritto ad essere inseriti nelle procedure di stabilizzazione, che è diverso e prodromico rispetto al diritto all’assunzione vera e propria;

b) infatti, la scelta di assumere, per le Amministrazioni pubbliche soggette al patto di stabilità, è sempre discrezionale, tanto che la legge si limita a prevedere una facoltà di assunzione non un obbligo;

c) in questa situazione non è configurabile alcun diritto da risarcire, secondo la istanza subordinata avanzata dagli interessati, i quali, infatti, hanno proposto ricorso per la medesima questione al TAR di Catania;

d) il TAR ha riconosciuto la sussistenza della propria giurisdizione ed ha affermato l’infondatezza delle pretese azionate, in considerazione della mancata previsione nel CCNL di Comparto della figura professionale dei tecnici di fisiopatologia respiratoria, essendo ininfluente la circostanza che il Ministero della Salute avesse stabilito l’equivalenza del titolo posseduto dai ricorrenti a quello universitario di tecnico di fisiopatologia respiratoria;

e) per le anzidette ragioni appare corretta la decisione di difetto di giurisdizione dell’AGO essendo alla base della presente controversia la verifica del possesso da parte di alcuni lavoratori appartenenti ad una categoria non prevista dalla contrattazione collettiva dei requisiti per partecipare alla procedura di stabilizzazione in oggetto, in assenza di una specifica riserva di posti nell’organico dell’Azienda ospedaliera.

4. Il ricorso di S.A. e dagli altri quattro litisconsorti indicati in epigrafe illustrato da memoria – domanda la cassazione della sentenza per quattro motivi; resiste, con controricorso, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di (OMISSIS).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi delle censure.

1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

1.1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1, erronea declinatoria della giurisdizione dell’AGO.

Si rileva principalmente che nel ricorso introduttivo è stata evidenziata la discriminazione subita dal A.S. e dagli altri litisconsorti per il fatto che l’Azienda ha proceduto – sulla base della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 519 e 558, e della L. n. 244 del 2007, art. 3, comma 90, – ad una stabilizzazione generale di tutti i precari, escludendo soltanto la categoria dei tecnici di fisiopatologia respiratoria, di appartenenza dei ricorrenti.

Si aggiunge che per la stabilizzazione sono stati richiesti requisiti generici, pacificamente posseduti dai ricorrenti, e che, a partire da Cass. SU 31 gennaio 2008, n. 2031, nella giurisprudenza, anche amministrativa, si è affermato l’indirizzo secondo cui i provvedimenti, anche di macro-organizzazione, adotatti dalle Aziende Sanitarie Locali riguardano la sfera del diritto privato, stante il carattere imprenditoriale impresso a tali enti dalle norme che li disciplinano, sicchè la materia è devoluta comunque al giudice del lavoro, nel campo del pubblico impiego privatizzato.

Pertanto, anche se la scelta dell’Azienda viene configurata come atto di macro-organizzazione comunque la controversia sarebbe devoluta alla giurisdizione dell’AGO.

Si ribadisce l’irrilevanza dell’avvenuta instaurazione da parte dei ricorrenti di altro giudizio dinanzi al TAR Catania, visto che tale giudizio ha un diverso oggetto rispetto al presente e inoltre è ancora pendente.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1, un ulteriore errore nella declinatoria della giurisdizione dell’AGO, con riguardo al ritenuto difetto di giurisdizione dell’AGO anche per le domande risarcitorie formulate nei confronti dell’Assessorato Regionale alla Sanità, che diversamente da quelle proposte nei confronti del Policlinico sono qualificabili come ordinarie domande di risarcimento da perdita di chance, pacificamente devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

1.3. Con il terzo motivo – in subordine, cioè per l’ipotesi della ritenuta sussistenza della giurisdizione dell’AGO sulle domande risarcitorie di cui al precedente motivo – si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle domande stesse.

1.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la disposta integrale compensazione delle spese di lite, sostenendosi che le spese avrebbero dovuto essere poste a carico delle Amministrazioni resistenti, sul presupposto della giurisdizione dell’AGO.

2 – Esame delle censure.

2. Il ricorso non è da accogliere, per le ragioni di seguito esposte.

3. La sentenza impugnata, benchè formalmente – e nel dispositivo – abbia confermato la sentenza di primo grado, affermando la correttezza del difetto di giurisdizione del giudice ordinario ivi dichiarato, nella sostanza ha respinto le domande degli attuali ricorrenti, con molteplici argomentazioni e con riguardo sia alla pretesa ad essere inseriti nelle procedure di stabilizzazione in oggetto sia alle richieste di tipo risarcitorio.

In tal modo, la Corte d’appello, avendo esaminato nel merito le domande, ha implicitamente ritenuto sussistente la propria giurisdizione, sicchè in mancanza di una impugnativa specifica al riguardo, sul punto si è formato il giudicato e ciò comporta la dichiarazione di inammissibilità dei primi due motivi del presente ricorso (vedi, per tutte: Cass. SU 9 ottobre 2008, n. 24883, Cass. SU 18 dicembre 2008, n. 29523; Cass. SU 13 ottobre 2011, n. 21065).

Tali motivi, infatti, muovono dalla premessa della erronea declinatoria della giurisdizione dell’AGO e neppure censurano la non corrispondenza del dispositivo della sentenza impugnata con la motivazione.

4. Anche il terzo motivo è inammissibile.

E’ jus receptum che il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d’appello è configurabile solo quando manchi completamente l’esame di una censura mossa al giudice di primo grado e che la violazione non ricorre nel caso in cui il giudice d’appello fondi la decisione su un argomento che totalmente prescinda dalla censura o necessariamente ne presupponga l’accoglimento o il rigetto: infatti nel primo caso l’esame della censura è inutile, mentre nel secondo essa è stata implicitamente considerata (Cass. 19 maggio 2006, n. 11756; Cass. 17 luglio 2007, n. 15882; Cass. 14 gennaio 2015, n. 452).

Nella specie, la Corte d’appello, sulla base della argomentata ricostruzione della fattispecie effettuata nella sentenza, ha escluso la configurabilità di alcun diritto da risarcire, secondo la istanza subordinata avanzata dagli interessati, il che comporta che mancano i presupposti per ipotizzare una violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle domande risarcitorie.

5. Il quarto motivo va respinto.

In base ad un consolidato e condiviso orientamento di queste Sezioni Unite l’art. 92 c.p.c., comma 2, – nel testo applicabile nella specie “ratione temporis” laddove permette la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche.

In applicazione di tale indirizzo si è ritenuto che la suddetta nozione possa essere integrata dalla novità delle questioni affrontale(Cass. SU 22 febbraio 2012, n. 2572), sicchè analogamente essa può essere integrata dalla “particolarità” delle questioni stesse, cui viene fatto esplicito riferimento nella sentenza attualmente impugnata al fine di giustificare l’integrale compensazione delle spese del giudizio.

3 – Conclusioni.

6. In sintesi, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono i presupposti per compensare interamente le spese del presente giudizio di cassazione, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie e della questione controversa, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e compensa, tra le parti, le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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