Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27463 del 20/11/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 27463 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA
sul ricorso 2641-2012 proposto da:
MACRI’

GIOVAMBATTISTA

C.F.

MCRGMB47D16H742V,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C POMA

2,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO AMODEO,
rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO
CORTESE e FRANCESCO BEVILACQUA, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
3015

A.S.P. – AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE VATICANO 45,
presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO GABRIELLI,
rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE

Data pubblicazione: 20/11/2017

GIGLIOTTI, giusta procura speciale notarile in atti;
– resistente con procura

avverso la sentenza n. 645/2011 della CORTE D’APPELLO
di

CATANZARO,

depositata

il

05/07/2011

R.G.N.

1936/2009;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

• R.G. n. 2641 del 2012
Rilevato
1. che la Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 655 del
2011, depositata il 5 luglio 2011, pronunciando sull’impugnazione proposta
da Macrì Giovannbattista nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di
Catanzaro, avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Lametia
Terme, rigettava l’impugnazione;
2. che il Macrì aveva adito il Tribunale prospettando di prestare

con qualifica di dirigente medico e che dal 1994 aveva svolto le mansioni di
responsabile dell’Unità operativa per la prevenzione e la sicurezza negli
ambienti di lavoro, in alcuni periodi con incarico provvisorio, in altri quale
sostituto.
Il CCNL 1998-2001 prevedeva per i dirigenti di struttura complessa,
quale doveva essere ritenuta quella da lui diretta, l’erogazione
dell’indennità di struttura complessa, senza che però quest’ultima gli fosse
stata corrisposta, e di cui chiedeva l’attribuzione;
3. che il Tribunale rigettava la domanda;
4. che la Corte d’Appello rilevava che risultava allegata al fascicolo
di primo grado la delibera n. 1134 del 29 luglio 1999 con la quale era stata
approvata la dotazione organica dell’ASL n. 6 di Lametia Terme, poi
confluita

nell’ASP di Catanzaro, che espressamente qualificava l’Unità

operativa di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, come
struttura complessa.
Tuttavia, la domanda del Macrì non poteva essere accolta. Lo stesso
aveva svolto le funzioni non a seguito di concorso, ma in parte di fatto e in
parte come sostituto , mentre la disposizione contrattuale, art. 40 del CCNL,
attribuiva l’indennità solo a favore dei dirigenti formalmente assunti a
seguito del superamento del relativo concorso.
Anche in relazione al diverso titolo di cui all’art. 36 Cost. e all’art. 53
del d.lgs. n. 165 del 2001 la domanda non poteva essere accolta, atteso che
il maggior impegno prestato nello svolgimento di un incarico di tipologia
superiore

rispetto a quello formalmente posseduto, doveva

ritenersi

compensato con l’erogazione della retribuzione di posizione;
5. che per la cassazione della sentenza resa in grado di appello
ricorre il Macrì prospettando un motivo di ricorso;

servizio alle dipendenze della Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro,

- R.G. n. 2641 del 2012

6. che l’Azienda sanitaria ha depositato procura speciale alle liti;
7. che il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso, in
qunato non potrebbe trovare applicazione l’art. 2103 cod. civ.;

8. che il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato
1. che con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa
applicazione di norme di diritto e di contratti ed accordi collettivi nazionali di

lavoro: in particolare dell’art. 56, comma VI, del d.lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito dall’art. 25 del d.lgs. n. 80 del 1998, ora riprodotto nell’art. 52 del
d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 36 Cost., degli artt. 40 e 41 del CCNL
quadriennio 1998-2001, area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del
servizio sanitario nazionale e degli artt. 33 e 36 del medesimo CCNL per il
quadriennio 2002-2005. Illogicità della motivazione.
La sentenza era viziata in quanto in presenza del presupposto della
sussistenza della struttura complessa, non aveva riconosciuta l’indennità in
questione, nonostante la previsione di cui agli artt. 40 e 41 del CCNL.
Erroneamente, la Corte d’Appello aveva ritenuto che l’indennità non poteva
essere riconosciuta in favore di coloro che non avessero superato il relativo
concorso e che non potesse trovare applicazione l’art. 36 Cost. e l’art. 56
del d.lsg. n. 29 del 1993.
Tale interpretazione risultava in contrasto con pronunce

di

legittimità, di cui il ricorrente riporta il percorso argomentativo.

2. che il motivo non è fondato.
2.1. che come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass.
n. 15577 del 2015, n. 584 del 2016), nella specie, non trova applicazione la
disciplina codicistica dell’art. 2013 c.c. in materia di assegnazione di
mansioni superiori, atteso che per gli incarichi dirigenziali tale normativa è
esclusa esplicitamente dal testo unico sul pubblico impiego d.lgs. 30 marzo
2001, n. 165, art. 19, comma 1. Trova, invece, applicazione, il citato d.lgs.
n. 165, art. 24 (già presente nel d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni), per il quale il trattamento economico dei dirigenti, ivi
compreso quello accessorio, è determinato dai contratti collettivi per le aree
dirigenziali.

2.2. che l’art. 18 del contratto collettivo dell’Area della dirigenza
medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale del quadriennio 19982

• R.G. n. 2641 del 2012
20 1, rilevante ratione temporis,

disciplina “le sostituzioni” tenendo conto

la diverse fattispecie, prevedendo la necessità di nomina formale e la
corresponsione per un limitato periodo di una indennità di sostituzione.
comma 7, in particolare, stabilisce “Le sostituzioni previste dal
presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto
avvengono nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al
dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è

corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi.
Qualora la sostituzione dei commi 1 e 2 si protragga
continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità
mensile di (…) e per la sostituzione di cui al comma 3 di (…). La presente
clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se
ripetuto nel corso dello stesso anno. L’indennità può, quindi, essere
corrisposta anche per periodi frazionati”.

2.3. che manca una disposizione che, in caso di mancato rispetto del
termine anzidetto (sei e dodici mesi) attribuisca al sostituto il trattamento
accessorio del sostituito (tra cui l’indennità di dirigente di struttura
complessa), nè può farsi ricorso alla previsione di cui all’art. 36 Cost., dato
che le parti sociali hanno previsto in luogo del trattamento accessorio
l’indennità sostitutiva, considerando adeguata l’indennità di cui trattasi con
riferimento proprio allo svolgimento in via sostitutiva dell’incarico di
dirigente di direzione di struttura complessa.

2.4. che il

d.lgs. n. 165, art. 24, comma 3, prevede che il

trattamento economico determinato dalla contrattazione collettiva per i
dirigenti “remunera tutte le funzioni ed i compiti in base a quanto previsto
dai presente decreto, nonchè qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione
del loro ufficio o comunque conferito dalla amministrazione presso cui
prestano servizio o su designazione della stessa” (citate Cass., n. 15577 del
2015, e n. 584 del 2016).

2.5. che come è stato rilevato (Cass., n. 24449 del 2016), l’art. 36,
primo comma, Cost. garantisce due diritti distinti, che, tuttavia, «nella
concreta determinazione della retribuzione, si integrano a vicenda»: quello
ad una retribuzione «proporzionata» garantisce ai lavoratori «una
ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e alla
qualità dell’attività prestata»; mentre quello ad una retribuzione
3

” R.G. n. 2641 del 2012
<< - ufficiente» dà diritto ad «una retribuzione non inferiore agli standards inimi necessari per vivere una vita a misura d'uomo», ovvero ad «una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa», parole, l'uno stabilisce «un criterio positivo di carattere generale», l'altro «un limite negativo, invalicabile in assoluto». e 2.4. e non avendo il ricorrente dedotto la violazione del suddetto limite minimo invalicabile non sussistono le condizione di applicabilità dell'art. 36 Cost. 2.7. che facendo applicazione dei principi sopra richiamati al caso di specie, deve concludersi che il giudice del merito, correttamente, ha escluso l'attribuzione della indennità in questione in ragione dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, che esclude l'applicabilità dell'art. 2013 cod. civ., e dell'art. 24 del medesimo d.lgs., che rimette ai contratti collettivi il trattamento economico dei dirigenti, e va rilevato, considerata altresì la disposizione contrattuale di cui al citato art. 18, non azionata nella specie, non essendo stata prospettata la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione dell'indennità sostitutiva. 3. che il ricorso va rigettato. 4. che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00, per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15 °/0, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 28 giugno 2017 Il Presidente IL CANet:.-1/WEIRE Maria ffGiacoia Giuseppe Napoletano 2.6. che nella specie, in ragione del principio richiamato ai punti 2.3.

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