Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27463 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 19/12/2011), n.27463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.C. ((OMISSIS)), rappresentato e difeso, per

procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. D’Avino Arcangelo

ed elett.te dom.to presso lo studio dell’avv. Alberto D’Auria in

Roma, Via Calcutta n. 45;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale

dello Stato e domiciliato presso gli uffici della medesima in Roma,

Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli n. 4890/08 VG

depositato il 9 febbraio 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5

dicembre 2011 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Napoli, nell’accogliere la domanda di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 proposta dal sig. G.C. in relazione all’irragionevole durata di un processo per il riconoscimento di spettanze retributive protrattosi davanti al Tribunale amministrativo regionale per circa 14 anni, ha liquidato la riparazione del danno non patrimoniale in ragione di 700,00 Euro per ognuno dei circa 11 anni di irragionevole durata, e dunque in complessivi Euro 7.700,00, “tenuto anche conto dell’esito sfavorevole del giudizio”.

Il sig. G. ha proposto ricorso per cassazione, cui l’amministrazione intimata ha resistito con controricorso.

In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, si deduce la violazione degli standard della Corte europea dei diritti dell’uomo, che suole liquidare a titolo di danno non patrimoniale almeno 1.000,00 Euro annui: minimo al di sotto del quale non si può scendere in base alla semplice constatazione dell’esito sfavorevole del giudizio presupposto, peraltro nella specie tutto ancora da verificare, considerata la pendenza di appello al Consiglio di Stato.

2. – Il motivo è infondato.

La Corte europea dei diritti dell’uomo in due recenti decisioni (Volta et autres c Italia, del 16 marzo 2010; Falco et autres c Italia, del 6 aprile 2010) ha anche ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi e alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di 1.000,00 Euro annui normalmente liquidata, con valutazioni del danno non patrimoniale che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a valutazioni più riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute congrue (cfr., per tutte, Cass. 14754/2010).

In base a tali nuovi standard, per un processo davanti al giudice amministrativo durato, come quello di cui qui si discute, circa 14 anni si sarebbero potuti liquidare, a titolo di riparazione del danno non patrimoniale, anche soli 7.000,00 Euro complessivamente.

3- Il ricorso va in conclusione respinto. Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 500,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA