Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27463 del 09/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27463 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
INTERLOCUTDRAAsul ricorso 14427-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;
– ricorrente contro

POLTRONESOFA’

SPA

03613140403

in

persona

dell’amministratore unico e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
GIUSEPPE MAZZINI 11, presso lo studio degli avvocati
ESCALAR GABRIELE e LIVIA SALVINI, che la rappresentano
e difendono unitamente all’avvocato CORAIN MAURIZIO,

Data pubblicazione: 09/12/2013

giusta delega a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale – ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 7/07/2011 della Commissione

depositata il 14/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella ca era di
consiglio del 14/11/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. SALVATORE BOGNANNI;
udito per la controricorrente e ricorrente incidentale
l’Avvocato Gabriele Escalar che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. RAFFAELE CENICCOLA che si riporta alla relazione
scritta.

Tributaria Regionale di BOLOGNA del 13.12.2010,

c’

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 14427/11

Ricorrente princ.le: agenzia entrate
Controricorrente con ric. incid.le cond.to: società Poltroneso-

Oggetto: opposizione ad avvisi accertamento,
Ordinanza

La Corte
Ritenuto:
che, per la particolare delicatezza e complessità delle questioni giuridiche addotte con i mezzi d’impugnazione a sostegno
dei ricorsi, in particolare con riferimento a quelle di cui a
quello principale, data anche la notevole entità del valore della
controversia, appare quanto mai opportuno che essi vengano discussi e decisi in pubblica udienza presso la quinta Sezione civile;
P.Q.M.

<2 Dispone che la discussione di entrambi i rica avvenga in pubblica udienza, ed all'uopo rimette gli atti alla quinta Sezione civile della Corte. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2013. fà Spa.

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