Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27463 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 02/12/2020), n.27463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5959-2019 proposto da:

M.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VALDINIEVOLE 11, presso lo studio dell’avvocato ESTER FERRARI

MORANDI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 04/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

il Tribunale di Roma, in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., con provvedimento del 4.9.2018, non omologava, in relazione ad M.A.M., il richiesto accertamento del requisito sanitario utile per l’indennità di accompagnamento e dichiarava irripetibili le spese “data la presenza di dichiarazione reddituale”;

con successivo decreto del 23.10.2018, il Tribunale procedeva alla correzione materiale dell’omologa che conformava alle risultanze della relazione peritale, con l’accertamento del requisito sanitario utile per l’indennità di accompagnamento, a decorrere dalla domanda; rigettava, invece, l’istanza di correzione quanto alla richiesta di modifica (anche) della statuizione sulle spese;

avverso quest’ultima decisione, la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo;

l’Inps ha depositato procura speciale.

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – parte ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per avere il Tribunale dichiarato irripetibili le spese di lite, nonostante l’accoglimento integrale della domanda;

il ricorso è fondato sulla base di quanto segue;

l’indagine peritale ha accertato la sussistenza del requisito sanitario utile alla indennità di accompagnamento sin dalla domanda amministrativa e dunque ha evidenziato la piena fondatezza della domanda originariamente proposta;

da ciò consegue l’erroneità della disposta statuizione in ordine alle spese, trattandosi di parte totalmente vittoriosa;

ciò posto, la singolarità della presente fattispecie è data dal fatto che il Tribunale ha modificato, in sede di correzione dell’errore materiale, l’accertamento del requisito sanitario sì da renderlo coincidente con la domanda avanzata, interamente accolta, senza a ciò far conseguire anche la correzione in punto di spese, poichè ha ritenuto non idonea, a tale finalità, la prescelta sede processuale (id est: il procedimento di correzione ex art. 287 c.p.c.);

deve essere rammentato che, in materia di correzione dell’errore materiale, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che può essere oggetto di correzione qualsiasi errore anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria, consequenziale a contenuto predeterminato ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio (Cass., sez.un., n. 16415/18). La decisione chiarisce che il procedimento di correzione dell’errore materiale (in presenza dei presupposti che lo consentano), costituisce “scelta funzionale alla realizzazione dei principi costituzionali della ragionevole durata del processo e del giusto processo. L’art. 111 Cost., nel canonizzare il principio del giusto processo, reca l’affermazione per cui “la legge deve assicurare la ragionevole durata del processo”(comma 2). Il procedimento di correzione degli errori materiali è il più consono a salvaguardare l’effettività di tale principio che impone al giudice, anche nell’interpretazione dei rimedi processuali, di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della causa, evitando l’inutile dispendio di attività processuali, non giustificate nè dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, nè da effettive garanzie di difesa. Tale rimedio garantisce maggiore celerità, lasciando salvo il diritto delle parti all’esercizio degli ordinari rimedi impugnatori, che ai sensi dell’art. 288 c.p.c., comma 4, possono essere comunque proposti relativamente alle parti corrette delle sentenze”;

in coerenza con tali principi, questa Corte ha perciò ritenuto emendabile con la procedura di correzione il decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c., che si discosti dalle conclusioni dell’ausiliare, osservando come, in base al meccanismo prefigurato dalla legge, in assenza di contestazioni, le conclusioni del consulente tecnico sulle condizioni sanitarie del ricorrente diventano definitive ed il giudice deve limitarsi “necessariamente” ad asseverare le stesse (v., ex plurimis, Cass. n. 26758 del 2016; Cass. n. 6085 del 2014);

vero è che, in relazione alla statuizione sulle spese legali e di consulenza, contenuta nel decreto di omologa, questa Corte ha escluso la procedura di correzione dell’errore materiale (Cass. n. 22344 del 2016) e ritenuto ammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. (ex plurimis, Cass. n. 3668 del 2019; Cass. nr 4365 del 2017; Cass. n. 6085 del 2014);

tuttavia, questa Corte ha già valutato la peculiarità della situazione oggetto di causa e ritenuto che, intrapresa la procedura di correzione dell’omologa, ex art. 287 c.p.c., al fine di adeguare il requisito sanitario alle risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico, sia logico ammettere l’intervento del giudice anche sulle spese, per riequilibrare il rapporto di consequenzialità tra decisione principale e statuizione accessoria (sulle spese), a contenuto normativamente obbligato;

come osservato da Cass. n. 12605 del 2020, in fattispecie analoga, “nel rispetto dei principi che informano il giusto processo, connotato da celerità e ragionevole durata, (deve) individuarsi la sede processuale della correzione dell’errore materiale quale (sede) idonea a ristabilire il nesso di sequenza necessaria tra parte vittoriosa e determinazione delle spese processuali”;

il ricorso, in base alle argomentazioni svolte, va dunque accolto e l’impugnato provvedimento va cassato in parte qua. Non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte, decidendo nel merito, provvede alla liquidazione delle spese del giudizio di ATP, liquidandole in misura pari a Euro 911,00 che pone a carico dell’Inps, unitamente alle spese della espletata CTU, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (per la determinazione delle spese in relazione al giudizio ex art. 445 bis c.p.c., cfr., ex plurimis, Cass. n. 28977 del 2018 e successive conformi) da distrarsi, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore del difensore;

le spese del presente giudizio si liquidano come da dispositivo, con attribuzione all’avv.to Ester Ferrari Morandi, per dichiarato anticipo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’INPS al pagamento delle spese relative alla fase di ATP, liquidate in Euro 911,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore. Condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.000,00, per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge, con attribuzione all’avv.to Ester Ferrari Morandi.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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