Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27462 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. un., 29/12/2016, (ud. 06/12/2016, dep.29/12/2016),  n. 27462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente di sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24093-2015 proposto da:

B.M., N.M., elettivamente domiciliate in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese

dagli avvocati FABIO FANELLI e FABRIZIO RIGHINI, per delega in calce

al ricorso;

– ricorrenti –

contro

REGIONE EMILIA ROMAGNA, in persona del Presidente della Giunta

regionale pro tempore, GESTIONE LIQUIDATORIA DELL’UNITA’ SANITARIA

LOCALE N. (OMISSIS) DI FAENZA, in persona del Direttore Generale pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 3,

presso lo studio dell’avvocato SAVERIO GIANNI, rappresentate e

difese dagli avvocati DOMENICO FAZIO e ANTONELLA MICELE, per delega

a margine dei rispettivi controricorsi;

– controricorrenti –

contro

COMUNE DI FAENZA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO BORGHESI,

che lo rappresenta e difende, per delega in atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1223/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 29/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

uditi gli avvocati Antonella MICELE e Domenico BORGHESI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IACOVIELLO

Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1. Con sentenza n. 645/2011 il Tribunale di Ravenna: a) dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo del rapporto di lavoro in oggetto antecedente il 30 giugno 1998; b) dichiarò il difetto di legittimazione passiva del Comune di Faenza; c) respinse la domanda proposta da B.M. e N.M. – nella loro qualità di eredi legittime di N.P. – onde ottenere dalla Regione Emilia Romagna e dalla Gestione liquidatoria USL n. (OMISSIS) di Faenza (aventi causa del datore di lavoro del defunto) il risarcimento dei danni subiti per effetto della malattia con esito mortale contratta dal de cuius a causa del lavoro.

2. Avverso la suddetta sentenza proposero appello principale le originarie ricorrenti insistendo per l’accoglimento della loro domanda previa affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, mentre le suindicate Amministrazioni proposero appello incidentale condizionato, onde sentir dichiarare il proprio di difetto di legittimazione passiva per il periodo del rapporto antecedente il giorno 1 gennaio 1980.

3. La Corte d’appello di Bologna, pronunciando sugli appelli, ha confermato la sentenza di primo grado e respinto l’appello principale.

Per quel che qui interessa la Corte territoriale è pervenuta alla suddetta conclusione precisando che:

a) è priva di pregio la censura con la quale si impugna la decisione del primo giudice di declinare la propria giurisdizione per la domanda risarcitoria riferita al periodo del rapporto di lavoro antecedente il 30 giugno 1998, basata sull’assunto secondo cui il congiunto delle ricorrenti è stato in condizione di far valere il proprio diritto solo quando (con sentenza del Tribunale di Ravenna del 21 novembre 2000) è stata giudizialmente riconosciuta la natura professionale della neoplasia polmonare che aveva contratto;

b) il rapporto di lavoro del de cuius si è svolto dal 1942 al 1989, prima alle dipendenze dell’Ospedale (OMISSIS) e poi alle dipendenze della USL di Ravenna, inoltre la denuncia per la malattia professionale è stata inoltrata all’INAIL nel 1994, il che dimostra che il lavoratore già a quell’epoca era consapevole della patologia contratta e della relativa origine professionale;

c) non ha alcun rilievo, invece, il periodo in cui è stata diagnosticata la neoplasia gastrica per la quale le ricorrenti rivendicano il danno morale jure proprio, in aggiunta ai danni biologico e morale conseguenti alla neoplasia polmonare del de cuius, che viene rivendicato jure successionis;

d) infondata è anche la censura con la quale si contesta la statuizione del giudice di primo grado di rigetto della domanda per insussistenza del nesso causale tra la neoplasia gastrica (che ha determinato il decesso del lavoratore) e l’esposizione alla formaldeide;

e) va, infatti, precisato che il Tribunale, da un lato, ha richiamato il giudizio di mera possibilità espresso dal perito di ufficio nel presente giudizio e che, d’altra parte, ha sottolineato l’ininfluenza dei rinvii effettuati dalle appellanti principali alla CTU espletata in un precedente giudizio previdenziale, in quanto riguardante gli effetti della neoplasia polmonare e non di quella gastrica;

f) in questa situazione, a fronte di censure del tutto generiche alla CTU di primo grado, non appare necessario disporre la rinnovazione della consulenza.

4. Il ricorso di B.M. e N.M., illustrato da memoria, domanda la cassazione della sentenza per quattro motivi.

Resistono, con due distinti ma analoghi controricorsi, Regione Emilia Romagna e dalla Gestione liquidatoria USL n. (OMISSIS) di Faenza, che depositano anche una unica memoria ex art. 378 c.p.c..

L’intimato Comune di Faeza non resiste con controricorso, ma deposita atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi delle censure.

1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

1.1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione alla eccezione preliminare proposta dalle Amministrazioni in ordine al difetto di giurisdizione del giudice ordinario, alla sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla conseguente decadenza della domanda, in quanto non proposta entro il limite del 15 settembre 2000.

Si sottolinea, principalmente, che, ai fini del riparto di giurisdizione, nella giurisprudenza di legittimità e costituzionale si attribuisce rilievo al momento della maturazione del diritto, mentre la Corte bolognese non ha minimamente considerato tale questione nè ha tenuto conto della giurisprudenza più recente di queste Sezioni Unite secondo cui nel pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, mentre di regola le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come interpretato da queste Sezioni Unite nella sentenza 22 settembre 2014, n. 19881, sostenendosi che la Corte bolognese non ha esaminato le precise critiche mosse alla CTU di primo grado, per contrasto con la scienza medica, e così ha fatto proprie le relative conclusioni negando la richiesta rinnovazione di una CTU in appello.

1.3. Con il terzo motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, nonchè violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestandosi, in particolare, il rigetto della richiesta rinnovazione di CTU, asseritamente derivante dalla mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, delle risultanze istruttorie espletate in primo grado sugli effetti dell’avvenuta esposizione alla formaldeide, sostanza cancerogena multipotente, la cui tossicità è nota dal 1965 quando è stata inserita dall’INAIL tra le sostanze che possono causare malattie professionali nell’industria.

1.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2087 c.c. nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riguardo al nesso causale e alla valutazione delle risultanze probatorie emergenti dalla CTU e alla complessiva ricostruzione della fattispecie.

2- Esame delle censure.

2. Il primo motivo del ricorso è da respingere.

2.1. In base a consolidati e condivisi orientamenti di queste Sezioni Unite:

a) in materia di pubblico impiego il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, nell’escludere dal trasferimento alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie che, sebbene introdotte successivamente alla data del 30 giugno 1998, abbiano ad oggetto questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro pubblico anteriore a tale data, utilizza una locuzione generica, che pone l’accento sul dato storico, costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia sorta la controversia (Cass. SU 15 maggio 2012, n. 7504);

b) di conseguenza, la domanda di risarcimento danni, proposta nei confronti della P.A. datrice di lavoro, per lesione dell’integrità psicofisica, appartiene, qualora la patologia sia stata diagnosticata in data successiva al 30 giugno 1998, alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il fatto costitutivo del diritto, in base al quale deve essere determinata la giurisdizione “quoad tempus” D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ex art. 69, comma 7, va individuato nell’insorgenza della patologia (Cass. SU 17 ottobre 2014, n. 22034).

2.2. Nella specie, la Corte d’appello di Bologna si è uniformata a tali indirizzi, nell’affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.

Infatti, la Corte territoriale è pervenuta a tale conclusione ponendo l’accento sul fatto che il rapporto di lavoro del de cuius si è svolto dal 1942 al 1989, prima alle dipendenze dell’Ospedale (OMISSIS) e poi alle dipendenze della USL di Ravenna e che la denuncia per la malattia professionale è stata inoltrata all’INAIL nel 1994, sicchè il lavoratore già a quell’epoca era consapevole della patologia contratta e della relativa origine lavorativa.

In tale situazione, correttamente, la Corte bolognese ha considerato irrilevante, al fine di escludere la giurisdizione del giudice amministrativo, l’assunto secondo cui il congiunto delle ricorrenti è stato in condizione di far valere il proprio diritto solo quando (con sentenza del Tribunale di Ravenna del 21 novembre 2000) è stata giudizialmente riconosciuta la natura professionale della neoplasia polmonare che aveva contratto.

2.3. Alla correttezza di tale prospettazione consegue che, per costante e condiviso indirizzo di questa Corte, le controversie in materia di pubblico impiego relative al periodo del rapporto di lavoro precedente il 30 giugno 1998 – le quali, secondo la disciplina transitoria della devoluzione del contenzioso al giudice ordinario, sono mantenute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – dovevano essere proposte entro il 15 settembre 2000, essendo tale data concepita, dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, non quale limite alla persistenza della giurisdizione suddetta, ma quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale. Pertanto, decorsa detta data, la domanda non può più essere proposta nè innanzi al giudice amministrativo, nè davanti al giudice ordinario (vedi, per tutte: Cass. 6 dicembre 2010, n. 24690).

3. Il rigetto del primo motivo comporta l’assorbimento degli altri motivi di ricorso.

3- Conclusioni.

4. In sintesi, il primo motivo di ricorso deve essere respinto e va confermata la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.

Gli altri motivi di ricorso devono essere dichiarati assorbiti.

Sussistono i presupposti per compensare interamente le spese del presente giudizio di cassazione, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie e della questione controversa, dandosi comunque atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi; dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e compensa, tra le parti, le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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