Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27462 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 28/10/2019), n.27462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTO Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30915-2018 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO

61/D, presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA DE ANGELIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato LAURA ARCULEO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 08/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE

EDUARDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.A. ricorre per cassazione, affidandosi a cinque motivi, avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 5637/2018, reiettivo – al pari di quanto già fatto dalla Commissione territoriale della sua domanda di protezione internazionale o di riconoscimento di quella umanitaria. Il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte, tenuto conto del racconto del richiedente, giudicato inattendibile, e della concreta situazione socio-politica del suo Paese di provenienza (Guinea Conakry), ha ritenuto insussistenti i presupposti necessari per il riconoscimento di ciascuna delle fotine di protezione invocata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi di ricorso prospettano, rispettivamente:

I) “Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – Error in procedendo, per l’omessa rinnovazione dell’audizione del ricorrente all’udienza di comparizione delle parti ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11 – Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, – Violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 47Carta di Nizza, dell’art. 46 della Direttiva 2013/32/UE e degli artt. 6 e 13CEDU”. Si ascrive al tribunale di non aver disposto il “totale rinnovo” dell’audizione del ricorrente, pur avendo fissato l’udienza di comparizione delle parti, malgrado l’assenza in atti della videoregistrazione del suo colloquio innanzi alla commissione territoriale;

II) “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Error in procedendo, violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 9, per non essersi il giudice avvalso delle informazioni sulla situazione sociopolitica-economica del Paese di provenienza previste dall’art. 8, comma 3, che la Commissione nazionale aggiorna costantemente e rende disponibili all’autorità giudiziaria “. Si imputa al tribunale di aver negato l’invocata protezione senza assumere informazioni sulla situazione esistente in Senegal;

III) “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – Nullità della sentenza o del procedimento, per violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 3: violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c. e nullità della decisione del giudice di prime cure per mancata trascrizione delle conclusioni rassegnate dalle parti e per omessa pronuncia sulla domanda di asilo costituzionale ex art. 10 Cost.”;

IV) “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione o falsa applicazione di norma di diritto: violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e del principio dell’onere della prova ex art. 2697 c.c.; omessa valutazione delle prove offerte dalla difesa del ricorrente in funzione dell’applicabilità della protezione sussidiaria e/o della protezione umanitaria ex art. 5 T.U.I.. Il giudice, pur richiamandosi anche ai principi di cui alla sentenza della S.C. n. 4455/2018, non ha indagato le condizioni del ricorrente in ordine al diritto alla protezione umanitaria, decidendo senza procedere ad un completo riesame con l’interrogatorio del richiedente. Non ha compiuto alcuna comparazione dei documenti attestanti lo stato di vulnerabilità, anche in considerazione del livello di integrazione raggiunto in Italia rispetto alla grave situazione del Paese di origine”;

V) “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione o falsa applicazione di norma di diritto, con riferimento all’art. 116 c.p.c., comma 2, alla luce del combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 6, 7 ed 8”, criticandosi il decreto impugnato per avere omesso ogni valutazione sulla condotta tenuta dal Ministero.

2. Il primo motivo è palesemente infondato, emergendo dal decreto impugnato pag. 3) che il ricorrente è stato sentito dal tribunale milanese, nel corso della disposta udienza di comparizione delle parti, ivi confermando quanto già narrato davanti alla commissione territoriale.

3. Parimenti infondato è il secondo motivo, avendo il giudice a quo specificamente indicato (cfr. pag. 6-7 del decreto impugnato) le fonti internazionali di cui si era avvalso per valutare la complessiva situazione socio-politica-economica della Guinea Conakry, Paese di provenienza – e, quindi, eventualmente, di rimpatrio – dell’odierno ricorrente. Quest’ultimo, peraltro, nemmeno ha specificamente indicato ragioni di rilevanza dell’accertamento della situazione del Senegal, non essendo questo il suo Paese di origine e, dunque, di rimpatrio del richiedente protezione internazionale (cfr. Cass. n. 9302 del 2018, in motivazione).

4. Il terzo motivo è destituito di fondamento nel suo complesso.

4.1. Il tribunale milanese, infatti, si è specificamente pronunciato su tutta la domanda del richiedente la protezione, negandogli: i) lo status di rifugiato, in quanto “le ragioni per cui il ricorrente ha lasciato il proprio Paese sono da individuarsi in un atto volontario, frutto di libera scelta, determinato non già da una generale situazione di violenza nello Stato, quanto, piuttosto, da un apro conflitto endofamiliare e da un episodio di mera criminalità occorso a Medina”; ii) la protezione sussidiaria, per accertata insussistenza delle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; iii) la protezione umanitaria, non essendo stati allegati fatti – ulteriori e diversi da quelli già esaminati con riguardo alle forme tipiche di protezione – da cui trarre il convincimento di una situazione di vulnerabilità dell’odierno ricorrente.

4.2. Da un lato, dunque, la lamentata mancata trascrizione delle conclusioni del richiedente nel decreto impugnato non comporterebbe la nullità di quest’ultimo, ivi essendo state comunque esaminate tutte le sue domande (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 11150 del 2018); dall’altro, va solo ricordato che il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, (cfr. Cass. 11110 del 2019; Cass. n. 16362 del 2016).

5. Il quarto ed il quinto motivo, infine, sono esaminabili congiuntamente perchè accomunati dalla medesima ragione di inammissibilità.

5.1. Giova premettere che questa Corte ha, ancora recentemente (Dott. Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perchè, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua (pur corretta) interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra, invece, violazione di legge, nè falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poichè essa si colloca al di fuori dell’ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata

valutazione delle risultanze di causa Cass., Sez. U., n. 10313 del

2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); d, le doglianze attinenti non già all’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all’erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (Dott.. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).

5.2. Le censure in esame si risolvono, invece, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui il ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di violazione di legge o di vizio motivazionale, una propria diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – come si è appena detto non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione; dall’altro, che la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnato una sentenza pubblicata il 13 marzo 2018), ha avuto l’effetto di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge: e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza (o di altro provvedimento decisorio) per “mancanza della motivnione”, ipotesi configurabile allorchè la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Dott. Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).

5.2.1. Non solo, dunque, non è più denunciabile, in sede di legittimità, la motivazione insufficiente e/o contraddittoria, ma oggetto del vizio di cui alla norma da ultimo citata è, oggi, esclusivamente l’omesso esame circa un “fatto decisivo per il giudiio, che è stato oggetto di discussione tra le parti”, e cioè: i) un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un “fatto” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014; Cass., SU, n. 5745 del 2015); iiz) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014). Non costituiscono, viceversa, “fattì, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, tra gli altri: a) le argomentazioni o deduzioni difensive (fr. Cass., SU, n. 16303 del 2018, in motivazione; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); b) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014).

5.2.2. Inoltre, il “fatto” il cui esame sia stato omesso deve avere carattere “decisivo”, vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

5.3. In applicazione dei suesposti principi, allora, non si presta ad esperibili ripensamenti la negatoria che il tribunale milanese ha inteso pronunciare: i) con riguardo alla richiesta di protezione sussidiaria, posto che la sussistenza, nella specie, delle condizioni per darvi accesso è stata esclusa sulla base di approfondite ed appropriate referenze attinte in adempimento del dovere di cooperazione istruttoria, dalle fonti di informazione internazionale, specificamente indicate e tutte segnalanti l’insussistenza, nel Paese di provenienza del ricorrente (Guinea Conakry) di situazioni astrattamente idonee a legittimare il riconoscimento del pericolo di un danno grave; i/) circa la richiesta di protezione umanitaria, atteso che, indipendentemente dagli effetti del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla L. 10 dicembre 2018, n. 132, si è considerato dirimente il difetto di qualsivoglia specifica allegazione in punto di sua vulnerabilità (insufficienti rivelandosi le sole ragioni economiche o di criminalità comune), senza che il rilievo in tal modo operato abbia trovato adeguata e puntuale replica nell’illustrazione del corrispondente terzo motivo di ricorso.

5.3.1. A tanto deve soltanto aggiungersi che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitatì è stato condivisibilmente interpretato da questa Corte nel senso che l’obbligo di acquisizione delle informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti nella richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro il cittadino straniero lamentarsi della mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi riferita a circostanze non dedotte, ai fini del riconoscimento della protezione (Dott. Cass. n. 30105 del 2018, in motivazione, ribadita dalla più recente Cass. n. 9842 del 2019).

5.4. In definitiva, il ricorrente incorre nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall’erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr Cass. n. 27000 del 2016). Del resto, affinchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (cfr. Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione). Nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), peraltro, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (cfr. Cass. n. 11176 del 2017).

5.5. Le argomentazioni delle censure in esame si risolvono, dunque, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui il primo intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale o di violazione di legge, una diversa valutazione: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè la più recente Cass. n. 8758 del 2017), altresì precisandosi che l’esercizio negativo della facoltà del giudice di desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 2, non è censurabile in sede di legittimità, nè per violazione di legge, nè per vizio di motivazione, trattandosi di un potere discrezionale attinente alla valutazione di una prova atipica o innominata (cfr. Cass. n. 20673 del 2012).

6. Il ricorso va, dunque, respinto, senza necessità di pronuncia in ordine alla spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, e dandosi atto, altresì (risultando provata l’avvenuta ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato) della insussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 10 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 28 ottobre 2019

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