Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27462 del 20/11/2017

Civile Ord. Sez. L Num. 27462 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso 17596-2012 proposto da:
VIGILANZA MONDIALPOL TORINO S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CHIARAMONTE GULFI 13, presso
lo studio dell’avvocato CARLO GE, rappresentata e
difesa dall’avvocato CARLO DATTILO, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2017
2992

contro

B.B.

Data pubblicazione: 20/11/2017

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1364/2011 della CORTE
D’APPELLO di TORINO, depositata il 17/01/2012 R.G.N.

160/2011.

R.G. n. 17596/2012

RILEVATO

che B.B. convenne innanzi al Tribunale di Torino la Vigilanza
Mondialpol Torino Spa contestando la genuinità degli appalti stipulati dalla
medesima con le società appaltatrici di cui era formalmente dipendente e
chiedendo, ai sensi dell’art. 29, co. 3, d. lgs. n. 276 del 2003, l’accertamento
della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con l’appaltante e la

giudizio;

che il primo giudice ha accolto la domanda con pronuncia confermata in data 17
gennaio 2012 dalla locale Corte di Appello, la quale ha condiviso che gli appalti in
controversia, “sin dalle pattuizioni contenute nel testo contrattuale e poi nelle
concrete modalità attuative, lasciavano alla committente il potere di organizzare
mezzi e lavoro, secondo le esigenze via via richieste dal proprio ciclo produttivo”,
mentre “alle appaltatrici non restava null’altro che il compito di soddisfare tali
esigenze mediante l’invio della manodopera di volta in volta resasi necessaria”;

che avverso tale sentenza Vigilanza Mondialpol Torino Spa ha proposto ricorso
affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l’intimata;

CONSIDERATO

che il ricorso appare in via pregiudiziale inammissibile per violazione del disposto
di cui all’art. 366, co. 1, n. 3, c.p.c., secondo cui “Il ricorso deve contenere, a
pena di inammissibilità, … l’esposizione sommaria dei fatti di causa”;

che infatti nell’interpretazione di detta norma le Sezioni Unite di questa Corte
hanno rilevato che la prescrizione è preordinata allo scopo di agevolare la
comprensione dell’oggetto della pretesa, l’esito dei gradi precedenti con
eliminazione delle questioni non più controverse, ed il tenore della sentenza
impugnata in immediato coordinamento con i motivi di doglianza (Cass. SS. UU.
n. 16628 del 2009) ed è stata pertanto censurata una tecnica espositiva dei fatti
di causa realizzata mediante la pedissequa riproduzione degli atti processuali
(Cass. SS. UU. n. 5698 del 2012); nello stesso senso si sono più volte espresse
anche le sezioni semplici: si è così sostenuto che la prescrizione relativa alla

I

condanna al pagamento di differenze retributive da liquidarsi in separato

R.G. n. 17596/2012

esposizione sommaria dei fatti di causa non può ritenersi rispettata quando il
ricorrente si limiti ad allegare, mediante “spillatura” al ricorso, l’intero ricorso di
primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo
particolarmente complessa l’individuazione della materia del contendere (Cass. n.
2281 del 2010; Cass. n. 6279 del 2011) e si è altresì osservato che, se si
ammettesse che la Corte di cassazione proceda alla lettura integrale degli atti
assemblati per estrapolare la conoscenza del fatto sostanziale e processuale, si

atto di parte, è di competenza di quest’ultima; il che, inoltre, non agevolerebbe il
rispetto del canone di ragionevole durata del processo (Cass. n. 1905 del 2012;
Cass. n. 26277 del 2013) e non è stato neanche ritenuto sufficiente che
l’assemblaggio degli atti di causa sia intercalato da mere proposizioni di
collegamento, perché tale modalità equivale, nella sostanza, ad un rinvio puro e
semplice agli atti, contravvenendo così alla finalità primaria della prescrizione di
rito, che è quella di rendere agevole la comprensione della questione
controversa, e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il
contenuto della sentenza impugnata (Cass. n. 18020 del 2013; Cass. n. 17447
del 2012);

che nella specie il ricorso per cassazione contiene, in punto di “esposizione
sommaria dei fatti di causa”, la copia fotostatica integrale del ricorso ex art. 414
c.p.c., della memoria di costituzione della società, dei verbali di udienza del
giudizio di primo grado, del ricorso in appello e della comparsa di costituzione
dell’appellata, intercalata da scarne proposizioni di collegamento, per
complessive 65 pagine introduttive seguite da 5 pagine contenenti l’illustrazione
dei motivi di impugnazione, per cui, in ossequio ai principi innanzi esposti, il
Collegio giudica il ricorso inammissibile (v., tra le più recenti, Cass. n. 21750, n.
21297 e n. 3385 del 2016);

che parimenti appaiono inammissibili i due motivi con cui si denuncia violazione
o falsa applicazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 e dell’art. 1655 c.c. ed
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione “circa il fatto relativo allo
svolgimento del lavoro da parte della B.B. e dei fatti relativi alla
subordinazione nei confronti della Mondialpol”, atteso che si tratta di censure di
merito che attingono alla ricostruzione della vicenda storica quale effettuata dalla

delegherebbe alla stessa un’attività che, inerendo al contenuto del ricorso quale

R.G. n. 17596/2012

Corte di Appello ed alla valutazione del materiale probatorio operata dalla
medesima, traducendosi nella sostanza in un diverso convincimento rispetto a
quello espresso dai giudici del merito in ordine alle circostanze di fatto che
connotano la denunciata difformità dell’appalto rispetto al modello lecito; tali
aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli
elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero
convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale
convincimento rilevanti ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., anche nella
versione di testo applicabile alla fattispecie, sicché le censure in esame, anche
laddove deducono solo formalmente violazioni di legge, invocano nella sostanza
la revisione delle valutazioni e dei convincimenti espressi concordemente nei
gradi di merito, tesa a conseguire una nuova pronuncia sul fatto, non concessa
perché estranea alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con spese liquidate secondo
soccombenza come da dispositivo,

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società ricorrente al
pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi,
oltre accessori come per legge e spese generali al 15%.

Così deciso nella Adunanza camerale del 28 giugno 2017

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