Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27462 del 09/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27462 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 15689-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. COOPERATIVA GRAFICA
ITALIANA IN LIQUIDAZIONE 05359440723;

– intimata avverso la sentenza n. 20/3/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di BARI del 25.2.2010, depositata il 22/04/2010;

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Data pubblicazione: 09/12/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

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Ric. 2011 n. 15689 sez. MT – ud. 28-11-2013
-2-

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BOGNANNI.

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione SESTA (Tributaria)
R.G. ric. n. 15689/11

Ricorrente: agenzia entrate
Intimata: società Cooperativa Grafica Italiana scrl. in liqui-

Oggetto: impugnazione diniego condono,
Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Puglia n. 20/03/10, depositata il 22 aprile
2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima contro
la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione della società Cooperativa Grafica Italiana scrl., relativa al diniego di
condono per imposte, peraltro non specificate, espresso a seguito
di controllo automatizzato della dichiarazione integrativa, veniva
accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che
in generale col pagamento della prima rata relativa al chiesto
condono si determinava l’efficacia del medesimo, di modo che la
contribuente doveva versare soltanto quelle residue, con gli inerenti interessi e la sanzione del 30%, mentre nella specie si
trattava solo del pagamento della prima, e ciò tuttavia non inficiava la validità del procedimento agevolativo. La Grafica Italia
na, nel frattempo posta in liquidazione, non si costituiva.
Motivi della decisione

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violaziT di norma
di legge, in quanto la CTR non considerava che si trattava soltanto di condono c.d. clemenziale e non premiale, posto che la richiesta di esso si basava unicamente sulla dichiarazione del reddito presentata dalla contribuente, sicchè il beneficio in argomento è strutturato in maniera differente rispetto alle altre fattispecie, nel senso che il relativo procedimento si perfeziona solamente allorché tutte le rate vengano pagate, e non soltanto al1

dazione

2

‘ cune di esse, e per di più unicamente entro e non oltre i vari
termini previsti, mentre l’interessata invece aveva provveduto al
pagamento solo della prima, pertanto l’agevolazione non poteva essere riconosciuta, riguardando essa unicamente l’esclusione della
sanzione, però previa l’osservanza dei vari presupposti, che tut-

Il motivo è fondato, posto che l’art. 9 bis L. n. 289/ disciplina l’ipotesi di iscrizione a ruolo di imposte risultan

i

da di-

chiarazioni e non versate, per le quali il condono si perfeziona
solamente col pagamento di tutte le rate, con la conseguenza che
soltanto in tale ipotesi la sanzione non viene applicata, mentre
invece il pagamento della prima rata non rende efficace il relativo procedimento amministrativo. Al riguardo più volte questa Corte
ha statuito che “in tema di condono fiscale, in assenza di disposizioni quali quelle di cui agli artt. 8, 9, 15 e 16 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 – che considerano efficaci le ipotesi di
condono ivi regolate anche senza adempimento integrale insuscettibili di applicazione analogica, perché connesse a norme di tipo
eccezionale, nell’ipotesi prevista dall’art. 9 bis della legge citata la non applicazione delle sanzioni si verifica solo se si
provvede al pagamento (in un’unica soluzione o in modo rateale)
delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l’istanza di definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizione
anticipata (Cfr. anche Ordinanza n. 8027 del 21/05/2012, Sentenza
n. 19546 del 23/09/2011).
Dunque sul punto la sentenza impugnata non risulta motivata in
modo giuridicamente corretto.
3. Il secondo motivo, attinente a vizi di motivazione circa
quella dell’atto impositivo, rimane necessariamente assorbito.
4. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa
può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori
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tavia era mancata nella specie.

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• accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc., e rigetto del
ricorso in opposizione della contribuente avverso l’atto impositivo.
5. Quanto alle spese del doppio grado, sussistono giusti motivi per compensarle, avuto riguardo alla natura della questione

soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impug , decidendo
nel merito, rigetta quello introduttivo; compensa le spese del
doppio grado, e condanna l’intimata al rimborso di quelle di questo giudizio, che liquida in euro 800,00(ottocento/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013.

giuridica trattata, mentre le altre di questo giudizio seguono la

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