Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27462 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 02/12/2020), n.27462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4125-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI

77, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO TORNABUONI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO PINZA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 307/2018 del TRIBUNALE di FORLI’, depositata

il 14/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Forlì, adito ai sensi dell’art. 445 bis, comma 6, ha accertato la sussistenza del requisito sanitario per l’indennità di accompagnamento a decorrere dal 9.9.2016; ha condannato l’Inps al pagamento delle spese processuali liquidate, per entrambe le fasi, in Euro 4.500,00 oltre accessori di legge;

per la cassazione della decisione, nella parte relativa alla statuizione sulle spese, l’INPS ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo;

S.M. ha resistito con controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con un unico motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5 (come modificati dal D.M. n. 37 del 2018) L. n. 247 del 2012, ex art. 13, comma 6, e della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014;

le censure investono la statuizione sulle spese e, in particolare, la determinazione della somma liquidata;

il motivo è inammissibile;

occorre premettere che il giudice nel liquidare le spese processuali relative ad un’attività difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l’attività stessa è stata compiuta (ex plurimis, Cass. n. 6457 del 2017, Cass. n. 17405 del 2012) sicchè alla presente fattispecie va applicato il D.M. n. 55 del 2014, in vigore dal 3 aprile 2014, trattandosi di giudizio introdotto nel 2017;

ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 (artt. 1 e 4), il giudice è tenuto a liquidare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, non risultando, da un lato, vincolato alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati (v. Cass. n. 2386 del 2017) e, dall’altro, all’obbligo di motivazione, necessario solo in caso di deroga dei valori minimi o massimi delle tariffe;

quest’ultimo principio (id est: quello dell’obbligo di motivazione solo in caso di sforamento degli importi minimi o massimi), affermato in relazione al D.M. n. 140 del 2012 (v. Cass. n. 12537 del 2019) e consolidato nelle liquidazioni riferite alle tariffe ancora previgenti (v. Cass. n. 7527 del 2002; Cass. n. 11583 del 2004, quest’ultima con riferimento anche all’attività stragiudiziale; Cass. n. 20289 del 2015, secondo cui “la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, se contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità”), resta attuale, anche nella vigenza del DM n. 55 del 2014, perchè, pur nel mutato contesto tariffario, si tratta sempre di parametri prefissati, ai quali il giudice si conforma e che modula in ragione di criteri prestabiliti che sono quelli indicati dall’art. 4, comma 1;

ciò posto in via generale, nella fattispecie di causa, l’INPS censura l’operata liquidazione ma non deduce che le somme riconosciute, in favore della controparte, a titolo di spese processuali si pongono in violazione dei valori massimi; l’Istituto si limita a denunciare che la sentenza impugnata non avrebbe liquidato gli importi che questa Corte ha determinato, come dovuti, in analoghi contenziosi;

parte ricorrente, tuttavia, omette di considerare che le somme indicate dalla Corte di cassazione rappresentano solo i minimi legali, nei giudizi promossi ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., al di sotto dei quali, in assenza di specifica motivazione, il giudice incorre nella violazione delle tariffe; resta sempre possibile una diversa liquidazione del giudice di merito, purchè rispettosa dei principi innanzi esposti;

sulla base delle esposte argomentazioni, il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile;

le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore degli avv.ti Roberto Pinza e Filippo Tornabuoni per dichiarato anticipo;

sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge, con attribuzione agli avv.ti Roberto Pinza e Filippo Tornabuoni.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

 

 

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