Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27461 del 09/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27461 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 15571-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE C06363391001) in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
SOCIETA’

COOPERATIVA SALDATURA CARPENTERIA

ALLESTIMENTO (SCA) in Liquidazione Coatta Amministrativa in
persona del Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio
dell’avvocato DI MEO STEFANO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FABRIZIO TORTORELLA, giusta delega in
calce al controricorso;

Data pubblicazione: 09/12/2013

- controrkorrente avverso la sentenza n. 31/23/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di FIRENZE – Sezione Staccata di LIVORNO del 25.11.09,
depositata il 19/04/2010;

28/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI.

Ric. 2011 n. 15571 sez. MT – ud. 28-11-2013
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione SESTA (Tributaria)
R.G. ric. n. 15571/11

Ricorrente: agenzia entrate
Controricorrente: società cooperativa Saldatura Carpenteria

Oggetto: impugnazione diniego condono,
Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Toscana, sez. stacc. di Livorno, n.
31/23/10, depositata il 19 aprile 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione della società cooperativa Saldatura
Carpenteria Allestimento (S.C.A.) rl., relativa al diniego di condono per le imposte Irpeg ed Irap, dovute per il 2000, comunicato
a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione integrativa, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo
osservava che in generale col pagamento della prima rata relativa
al chiesto condono si determinava l’efficacia del medesimo, di modo che la contribuente doveva versare soltanto quelle residue, con
gli inerenti interessi e la sanzione del 30%, mentre nella specie
si trattava solo di modesto ritardo nel pagamento della quarta ed
ultima, che tuttavia non inficiava la validità del procedimento
agevolativo, anche perché si era trattato di errore scusabile, dovuto alla concessione di ben cinque condoni in due anni da parte
del legislatore. La società S.C.A., nel frattempo posta in liquidazione coatta amministrativa, resiste con controricorso.
Motivi della decisione

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di norma di legge, in quanto la CTR non considerava che si trattava soltanto di condono c.d. clemenziale e non premiale, posto che la richiesta di esso si basava unicamente sulla dichiarazione del red1

Allestimento (S.C.A.) rl. in liquidazione coatta amministrativa

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dito presentata dalla contribuente, sicchè il beneficio in argomento è strutturato in maniera differente rispetto alle altre fattispecie, nel senso che il relativo procedimento si perfeziona solamente allorché tutte le rate vengano pagate, e non soltanto alcune di esse, e per di più unicamente entro e non oltre i vari

gamento della quarta con ritardo, ancorché di due giorni, sicché
il beneficio non poteva essere riconosciuto, riguardando esso unicamente l’esclusione della sanzione, però previa l’osservanza dei
vari presupposti, che tuttavia era mancata nella specie, trat

dosi di termine perentorio.
Il motivo è fondato, posto che l’art. 9 bis L. n. 89/02 disciplina l’ipotesi di iscrizione a ruolo di imposte risultanti da
dichiarazioni e non versate, per le quali il condono si perfeziona
solamente col pagamento di tutte le rate, con la conseguenza che
soltanto in tale ipotesi la sanzione non viene applicata, mentre
invece il pagamento della prima rata non rende efficace il relativo procedimento amministrativo. Al riguardo più volte questa Corte
ha statuito che “in tema di condono fiscale, in assenza di disposizioni quali quelle di cui agli artt. 8, 9, 15 e 16 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 – che considerano efficaci le ipotesi di
condono ivi regolate anche senza adempimento integrale insuscettibili di applicazione analogica, perché connesse a norme di tipo
eccezionale, nell’ipotesi prevista dall’art. 9 bis della legge citata la non applicazione delle sanzioni si verifica solo se si
provvede al pagamento (in un’unica soluzione o in modo rateale)
delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l’istanza di definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizione
anticipata (Cfr. anche Ordinanza n. 8027 del 21/05/2012, Sentenza
n. 19546 del 23/09/2011). Del resto si trattava dell’ultima rata,
la cui scadenza di pagamento si era verificata il 27.12.2004, mentre essa era stata versata il giorno 29 successivo, e quindi con
2

termini previsti, mentre la S.C.A. invece aveva provveduto al pa-

3

due giorni di ritardo, nonostante che il termine originario ex
art. 9 bis suindicato fosse stato a suo tempo prorogato in virtù
del DM. 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lett. f), certamente applicabile giusta per via analogica, un’interpretazione costituzionalmente orientata (V. pure Cass. Sentenza n. 13697 del

Dunque sul punto la sentenza impugnata non risulta motivata in
modo giuridicamente corretto.
3. Col secondo e terzo motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, stante la loro stretta connessione, la ricorrente denunzia violazione di norma di legge ed insufficiente motivazione,
giacchè il giudice di appello non enunciava adeguatamente le ragioni, in virtù delle quali riteneva che l’appellata fosse incorsa
in errore scusabile nel non osservare il termine a sua disposizione per la definizione del procedimento agevolativo se non in m
tautologico.
Le censure, che peraltro risultano assorbite dal pri o motivo,
comunque hanno pregio, atteso che la addotta successione di leggi
o circolari non poteva determinare errore scusabile nel caso in
esame, trattandosi di ipotesi prevista espressamente invece per
quello relativo al condono cosiddetto premiale di cui all’art. 16,
comma 9 L. n. 289/02. Invero in tema di condono fiscale e con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti, la previsione
contenuta nell’art. 16, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n.
289 postula l’insufficienza delle somme versate secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la
lite si riferisce e presuppone, quindi, che la domanda di definizione non sia stata accettata per via di tale insufficienza. In
tale caso, qualora sia riconosciuta l’esistenza di un errore scusabile da parte del contribuente, è previsto uno speciale procedimento finalizzato all’integrazione, consistente nella notifica di
una comunicazione da parte dell’Ufficio cui deve seguire la regolarizzazione, mancando la quale non si produce l’effetto di definizione della lite fiscale in funzione surrogatoria dell’obbliga3

30/05/2013).

4

zione tributaria controversa (V. pure Cass. Sentenze n. 2723 del
D4/02/2011, n. 23028 del 2009).
Perciò anche su tali punto la decisione gravata non risulta
motivata in modo giuridicamente corretto e adeguato.
4. Ne deriva che il ricorso va accolto, con la conseguente

causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc., e rigetto
del ricorso in opposizione della contribuente avverso l’avviso di
diniego di condono.
5. Quanto alle spese dell’intero giudizio, sussistono giusti
motivi per compensarle, avuto riguardo alla natura delle questioni
giuridiche trattate ed alla posizione delle parti, tenuto conto
del tenuissimo ritardo.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnat , decidendo
nel merito, rigetta quello introduttivo, e compensa le spese
dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della s
zione civile, il 28 novembre 2013.

Se-

cassazione della sentenza impugnata, senza rinvio, posto che la

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