Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27460 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. un., 29/12/2016, (ud. 06/12/2016, dep.29/12/2016),  n. 27460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente di sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4369-2012 proposto da:

C.G., M.A., MA.RE.,

S.C., P.C.A., SA.FR.TO., MA.OL.,

Z.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PROPERZIO 37,

presso lo studio dell’avvocato CARMINE MEDICI, che li rappresenta e

difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 7221/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

uditi gli avvocati Carmine MEDICI ed Ettore FIGLIOLIA per

l’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IACOVIELLO

Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1. Con sentenza n. 107/2007 il Tribunale di Roma, affermata la giurisdizione del giudice ordinario, respinse la domanda proposta da C.G. e dagli altri sette litisconsorti indicati in epigrafe, onde ottenere la dichiarazione del loro diritto all’assunzione come dirigenti da parte dell’Agenzia delle Dogane mediante il meccanismo dello scorrimento delle graduatorie concorsuali, in seguito alla partecipazione al concorso riservato per titoli e colloquio bandito, per sette posti di dirigente, con decreto del direttore generale in data 7 luglio 1997, nella cui graduatoria (approvata con Det. Dirett. 20 giugno 2003, n. 5812) i ricorrenti erano inseriti tra gli idonei (non vincitori).

2. Avverso la suddetta sentenza proposero appello principale gli originari ricorrenti chiedendo l’accoglimento delle domande, mentre l’Agenzia della Dogane, con appello incidentale, contestò la statuizione di rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

3. La Corte d’appello di Roma, pronunciando sugli appelli, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, accogliendo l’appello incidentale.

La Corte territoriale è pervenuta alla suddetta conclusione sul principale rilievo secondo cui la domanda formulata nel ricorso introduttivo del giudizio investe la conformità alla legge della scelta dell’Amministrazione di coprire i posti dirigenziali vacanti in organico con l’indizione di nuovi concorsi ovvero mediante incarichi temporanei di reggenza, anzichè avvalendosi del meccanismo dello scorrimento delle graduatorie di concorsi espletati in precedenza rispetto a quello cui hanno partecipato i ricorrenti.

Di conseguenza, la Corte romana ha rilevato che la scelta contestata deve considerarsi il frutto di una valutazione discrezionale della P.A., di fronte alla quale non può parlarsi di diritti soggettivi, ma di semplici interessi legittimi, con devoluzione della controversia al giudice amministrativo, secondo la costante giurisprudenza di legittimità.

4. Il ricorso di C.G. e dagli altri sette litisconsorti indicati in epigrafe domanda la cassazione della sentenza per due motivi; resiste, con controricorso, l’Agenzia delle Dogane, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, che propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi del ricorso principale.

1. Il ricorso principale è articolato in due motivi.

1.1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, commi 1 e 4, e successive modificazioni e integrazioni. Difetto di giurisdizione. Error in procedendo.

Si sostiene che i ricorrenti, nel presente giudizio, contestano la scelta dell’Amministrazione di fare fronte alle vacanze dei posti da dirigenti con l’indizione di procedure di interpello per incarichi temporanei di reggenza e con il concorso pubblico per esami bandito il 20 settembre 2005, anzichè fare ricorso al meccanismo dello scorrimento delle graduatorie di concorsi in precedenza espletati, così violando i canoni della correttezza e della buona fede.

Pertanto, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello, le censure proposte non riguardano l’esercizio di poteri discrezionali della P.A., ma atti di gestione del rapporto di lavoro adottati dall’Amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato. In particolare si precisa che questo vale per le contestate procedure di interpello per incarichi temporanei di reggenza e si sottolinea che con il ricorso introduttivo del giudizio si è fatto valere il diritto all’assunzione.

Di qui la richiesta di annullamento della sentenza impugnata con la quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e all’art. 384 c.p.c., comma 2, violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni di legge. Error in judicando.

Si chiede, con ampie argomentazioni, l’accoglimento della domanda originariamente proposta, per l’eventuale ipotesi di decisione della causa nel merito.

2 – Sintesi del ricorso incidentale condizionato.

2. L’Agenzia delle Dogane, dopo aver ribadito l’esattezza della statuizione contenuta nella sentenza impugnata di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, propone ricorso incidentale condizionato sostenendo, in primo luogo, l’infondatezza della domanda formulata nel ricorso introduttivo e, in subordine, deducendo, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione degli artt. 102, 107 e 354 c.p.c., per la mancata estensione del necessario contraddittorio a tutti gli idonei della loro stessa graduatoria, nonchè ai vincitori dei successivi concorsi banditi in contestazione, essendo tutti contro interessati rispetto alla posizione giuridica fatta valere.

3 – Esame delle censure.

3. Il ricorso è da respingere, per le ragioni di seguito esposte.

3.1. Queste Sezioni Unite si sono già pronunciate sulle questioni che hanno dato origine alla presente controversia, stabilendo che i candidati utilmente collocati in una graduatoria finale di un concorso pubblico ancora efficace possono ricorrere alla giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui possano vantare un diritto perfetto all’assunzione, derivante da una decisione dell’Amministrazione di coprire i posti vacanti mediante scorrimento della precedente graduatoria e la contestazione abbia ad oggetto le modalità di attuazione dello “scorrimento” della graduatoria del concorso espletato. Viceversa, se la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto è consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l’esercizio di un potere autoritativo dell’Amministrazione, alla quale corrisponde una situazione di interesse legittimo del singolo candidato idoneo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, (vedi per tutte: Cass. SU 16 novembre 2009, n. 24185; Cass. SU 2 settembre 2010, n. 19006; Cass. SU 9 febbraio 2011, n. 3170; Cass. SU 13 giugno 2011, 12895; Cass. SU 7 luglio 2011 n. 14955; Cass. SU 31 ottobre 2012 n. 18697; Cass. SU 6 maggio 2013, n. 10404; Cass. SU 28 maggio 2013, n. 13177).

Alla medesima conclusione deve giungersi anche con riguardo alla contestazione della scelta – del pari discrezionale – della P.A. di fare fronte alle vacanze dei posti da dirigenti con l’indizione di procedure di interpello per incarichi temporanei di reggenza, sulla quale gli attuali ricorrenti si soffermano in modo particolare.

3.2. Ne consegue che – come ha correttamente affermato la Corte territoriale – la presente controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, non investendo le modalità di esecuzione di dello scorrimento della graduatoria del concorso cui hanno partecipato i ricorrenti, ma avendo ad oggetto la cognizione di domande con le quali gli interessati, dichiarati idonei in un precedente concorso – la cui graduatoria finale non era neppure ancora efficace al momento del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, come si afferma nel controricorso – hanno contestato le modalità prescelte dall’Amministrazione per coprire i posti dirigenziali vacanti in organico ed hanno così posto in discussione la legittimità di scelte che sono il frutto di valutazioni discrezionali della P.A. di fronte alle quali non può parlarsi di diritti soggettivi, ma di semplici interessi legittimi tutelabili davanti al giudice amministrativo, in base alla suindicata giurisprudenza, cui nella presente sede va data continuità giuridica non essendovi ragioni per discostarsene.

4 – Conclusioni.

4. In sintesi, il primo motivo del ricorso principale deve essere respinto, ribadendosi la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.

Al rigetto del primo motivo del ricorso principale consegue l’assorbimento sia del secondo motivo dello stesso ricorso sia dell’unico motivo del ricorso incidentale condizionato.

Sussistono i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c. (nella versione qui applicabile “ratione temporis”) per compensare interamente le spese del presente giudizio di cassazione, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie e della questione controversa.

PQM

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il primo motivo ricorso principale, assorbiti il secondo motivo del ricorso stesso nonchè il ricorso incidentale condizionato. Compensa, tra le parti, le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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