Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2746 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2019, (ud. 07/11/2018, dep. 30/01/2019), n.2746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28253-2017 proposto da:

D.R.G., + ALTRI OMESSI, quali già soci della Soc.

D.R. ASSICURAZIONI di D.R.E. e D.R.F. & C.

SAS, elettivamente domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 80,

presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PROSPERINI, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

PREFETTURA DI ROMA- UTG -;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8131/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

21/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

I signori D.R.G., D.R.T., P.E., D.R.F., D.R.E., quali già soci della D.R. Assicurazioni di D.R.E. e D.R.F. & C. s.a.s., hanno impugnato per cassazione la sentenza del tribunale di Roma n. 8131/2017 che ha dichiarato inammissibile, per tardività, l’appello da loro proposto avverso la sentenza del giudice di pace della stessa città che aveva rigettato la loro opposizione avverso una ordinanza-ingiunzione emessa nei loro confronti dalla prefettura di Roma per violazione della disciplina della circolazione stradale.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato attività difensiva in questa sede.

La causa è stata decisa nell’adunanza di camera di consiglio del 7 novembre 2018, per la quale non sono state depositate memorie.

Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 116 c.p.c., degli artt. 2729 e 2770 c.c., dell’art. 133c.p.c., comma 2, e dell’art. 327 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in cui il tribunale sarebbe incorso nell’ancorare la decorrenza del termine lungo per l’impugnazione ex art. 327 c.p.c. non alla data di deposito dell’appellata sentenza di primo grado (nella specie, 17.12.2014) ma al 31 dicembre dell’anno (nella specie, 2013) a cui si riferisce il numero progressivo di registro cronologico attribuito a tale sentenza (n. 46806/13 R.G.).

Il ricorso è fondato perchè la sentenza di primo grado risulta deposita il 17.12.14 (come si rileva dal timbro di depositato leggibile sulla copia allegata dal ricorrente, in conformità, peraltro, a quanto riportato nel primo capoverso della stessa sentenza qui gravata); il termine lungo per l’impugnazione decorre quindi da tale data e non dal 31.12.13, come erroneamente affermato dal tribunale.

Va peraltro evidenziato che il richiamo della sentenza qui impugnata alla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 18569/16 non è pertinente, giacchè – dall’esame della sentenza di primo grado, depositata nel fascicolo del ricorrente – si rileva che in calce alla stessa non risultano apposte due diverse date (come nel caso oggetto di Cass. SSUU 18569/16), bensì un’unica data – 17.12.14 – vergata sul timbro recante la dicitura “depositato in cancelleria”, sottoscritto dal cancelliere; soccorre, quindi, l’insegnamento di Cass. 18586/18, alla cui stregua il termine lungo per l’impugnazione della sentenza previsto dall’art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione, cui la norma espressamente si riferisce, ossia dal giorno del suo deposito ufficiale presso la cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, attestato dal cancelliere, che costituisce l’atto mediante il quale la decisione viene ad esistenza giuridica, mentre nessuna rilevanza assumono, in mancanza di tale adempimento, nè la data di deposito della sola minuta, perchè mero atto interno all’ufficio che avvia il procedimento di pubblicazione, nè quella di inserimento del provvedimento nel registro cronologico, con l’attribuzione del relativo numero identificativo.

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio al tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, che si atterra ai principi di diritto sopra enunciati e regolerà le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa al tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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