Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2746 del 08/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/02/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 08/02/2010), n.2746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati PIGANTARO ADRIANA e QUARANTA FRANCO

che lo rappresentano e difendono, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 764/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 20/09/2005 r.g.n. 1142/04;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/12/2009 dal Consigliere Dott. CURZIO Pietro;

udito l’Avvocato CATALANO GIANDOMENICO per delega PIGNATARO ADRIANA;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso: visto l’art. 375 c.p.c. chiede che la

Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, rigetti il ricorso per

essere manifestamente infondato, con le conseguenze di legge,

conclusioni confermate anche dal Dott. SEPE Ennio Attilio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila, pubblicata il 20 settembre 2005, che, decidendo in sede di giudizio di rinvio a seguito di sentenza della Corte di cassazione, lo condanno’ a pagare all’INAIL 22.757,54 Euro, oltre rivalutazione ed interessi, per contributi assicurativi agricoli relativi a terreni di proprieta’ demaniale.

Il ricorso e’ articolato in tre motivi.

L’INAIL ha depositato controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

Ai sensi dell’art. 375 c.p.c., il Procuratore generale della Corte di Cassazione, con atto del 27 luglio 2009 ha chiesto che il ricorso venga rigettato con provvedimento in Camera di consiglio in quanto manifestamente infondato.

Il ricorso e’ in effetti manifestamente infondato.

I punti della controversia rimessi al giudice del rinvio concernevano la prescrizione del credito e la rivalutazione. Il ricorso riguarda solo il primo.

Con il primo motivo il Ministero censura la decisione per un error in procedendo assumendo che la Corte avrebbe errato nel non considerare la sua controeccezione relativa alla mancata ricezione di un atto interruttivo della prescrizione del 21 aprile 1983.

La Corte dell’Aquila ha rilevato che mai in tutto il processo sino in Cassazione era stata formulata tale eccezione e pertanto la stessa non poteva essere introdotta in sede di giudizio di rinvio.

Il Ministero contesta tale affermazione, sostenendo di aver formulato tale eccezione in quanto nelle note del 17 giugno 2004 “contesto’ l’unico atto interruttivo ritenuto rilevante ossia la lettera INAIL del 19 aprile 1975 con cio’ manifestando l’irrilevanza quindi l’inefficacia di tutti gli altri atti interrottivi prodotti”.

La censura e’ manifestamente infondata perche’ e’ evidente che incentrare le critiche su di un atto interruttivo, non equivale affatto a negare di aver ricevuto un altro atto. Nel medesimo motivo si denunzia un vizio di motivazione sul punto. La motivazione viene ritenuta “omessa, insufficiente e contraddittoria”. L’omissione non vi e’, come riconosce del resto il ricorrente nel denunciarne la insufficienza. Ma non e’ neanche insufficiente perche’ spiega bene e senza incoerenze il concetto decisivo e cioe’ che contestare un atto interruttivo non equivale a negare di aver ricevuto un altro atto.

Il secondo motivo si basa sulla affermazione che il regime della prescrizione in materia previdenziale e’ sottratto alla disponibilita’ della parti, del tutto irrilevante rispetto al tema oggetto della decisione del giudice del rinvio.

Il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese alla controparte.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso. Condanna il Ministero a rifondere all’INAIL le spese del giudizio di legittimita’, liquidandole 18,00 Euro, oltre 2.000,00 Euro per onorari di avvocato.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2010

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