Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2746 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. I, 05/02/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 05/02/2021), n.2746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 348/2015 proposto da:

F.lli B. di B.E. & C. S.n.c., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Valadier n. 43, presso lo studio dell’Avvocato Giovanni

Romano, che la rappresenta e difende, unitamente all’Avvocato

Massimo Spina, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.D., quale procuratore speciale di B.A.,

elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia n. 86,

presso lo studio dell’Avvocato Roberto Martire, che lo rappresenta e

difende, unitamente all’Avvocato Claudio Pulli, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 878/2014 della Corte d’appello di Torino,

depositata il 12/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/12/2020 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto, in via

principale, rimettersi il ricorso alla pubblica udienza per la

particolarità dei temi involti; in subordine rigettare il ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata in data 12 maggio 2014, dichiarava – su istanza di B.A., presentata tramite il suo rappresentante C.D., e nei confronti di s.n.c. F.lli B. di B.E. & C. – esecutiva nella Repubblica Italiana l’ordinanza n. 525 del 31 agosto 2012 emanata dal Presidente del Tribunal de Premiere Instance di Conakry, nella Repubblica di Guinea. La Corte distrettuale, in particolare, rilevava che F.lli B. s.n.c., una volta conseguita l’indiscutibile contezza del provvedimento guineano, assimilabile a un decreto ingiuntivo, aveva avuto a disposizione il termine di quindici giorni, eventualmente aumentabile in ragione della distanza, per proporre opposizione tardiva ed aveva deciso, per sua scelta, di rimanere inerte.

Gli effetti dell’ingiunzione guineana risultavano inoltre del tutto conformi a quelli di una qualsiasi ingiunzione italiana, dovendosi di conseguenza escludere una loro contrarietà all’ordine pubblico.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso s.n.c. F.lli B. di B.E. & C. prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso C.D., quale procuratore speciale di B.A..

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380 bis.1 c.p.c., sollecitando il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. E’ opportuno rilevare, in limine, l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione, perchè tardiva, sollevata dal controricorrente.

Le controversie in materia di attuazione di sentenze straniere, a mente del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 30, sono regolate dal rito sommario di cognizione e attribuite alla competenza della Corte d’appello del luogo di attuazione del provvedimento.

Il rinvio deve essere inteso nei limiti della compatibilità, sicchè la peculiarità della celebrazione del rito sommario, affidato dal legislatore alla Corte d’appello anzichè al giudice di primo grado, esclude che in queste controversie vi sia un doppio grado di giudizio in sede di merito e impedisce l’applicazione della disciplina relativa all’appello prevista dall’art. 702-quater c.p.c..

Non è possibile neppure ritenere che il termine previsto da quest’ultima norma per appellare si applichi anche al ricorso in sede di legittimità, non potendosi enucleare e attribuire valenza generale a una parte di una norma che è espressamente volta a regolare l’impugnazione in sede di merito nell’ambito di questo particolare rito.

Il termine per proporre ricorso per cassazione, in mancanza di una specifica norma all’interno della disciplina propria del procedimento sommario di cognizione, rimane perciò affidato alle regole generali fissate dagli artt. 325 e 327 c.p.c..

La statuizione gravata, depositata in data 12 maggio 2014, non risulta essere mai stata notificata all’odierna ricorrente, sicchè la sua impugnazione in sede di legittimità doveva avvenire nel termine di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c..

La notifica del ricorso per cassazione, compiuta il 19 dicembre 2014, è rispettosa di questo termine, ove si consideri che lo stesso risultava prorogato di quarantasei giorni per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 1, nel testo applicabile ratione temporis.

Non è applicabile, invece, alla fattispecie in esame l’attuale disposto della norma, che è stato introdotto dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 162 del 2014 – con una riduzione del periodo di sospensione della durata di soli trentuno giorni (dal 1 al 31 agosto di ciascun anno), a decorrere soltanto dall’anno 2015.

4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, art. 64, comma 1, lett. b) e g) e art. 67, D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 30 e art. 111 Cost.: la Corte d’appello avrebbe trascurato di considerare che il provvedimento di cui si domandava l’exequatur era stato concesso in mancanza dei presupposti richiesti sia dall’ordinamento nazionale che da quello italiano, a causa dell’assoluta inesistenza di una prova scritta del credito.

Oltre a ciò – prosegue la ricorrente – la notifica del provvedimento doveva avvenire entro tre mesi dalla sua pronuncia, in quanto altrimenti lo stesso avrebbe perso efficacia; nel caso di specie, invece, la valida notifica del provvedimento impugnato si era perfezionata a distanza di tredici mesi dal momento della sua emanazione.

La Corte distrettuale avrebbe dovuto accertare e dichiarare ex officio una simile inefficacia, negando la possibilità di disporre l’exequatur, stante l’avvenuta perenzione del titolo guineano che supportava siffatta richiesta.

La dichiarazione di esecutività adottata risultava perciò – in tesi di parte ricorrente – in contrasto con l’ordine pubblico italiano, in ossequio al quale è possibile procedere ad esecuzione solo in forza di un titolo esecutivo e non sulla base di un provvedimento che abbia perduto una simile efficacia.

5. Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, art. 64, comma 1, lett. g) e art. 67, D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 30 e art. 111 Cost.: in tesi di parte ricorrente la Corte d’appello avrebbe riconosciuto crediti per cui il B. era sfornito di legittimazione e in mancanza di qualsiasi “causale, titolo, prova ed imputazione”; questi crediti dovevano quindi essere ricondotti a un “ambito latamente risarcitorio” e qualificati, “per la loro assoluta mancanza di una puntuale collocazione e giustificazione”, quali punitive damages.

Siffatto tipo di danni, risultando contrario all’ordine pubblico, non avrebbe potuto essere oggetto di delibazione.

6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della parziale coincidenza dei vizi che li accomunano, sono nel loro complesso inammissibili.

6.1 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il giudice italiano, in sede di delibazione, si deve limitare a valutare gli “effetti” della decisione nel nostro ordinamento e non la correttezza della soluzione adottata alla luce dell’ordinamento straniero o della legge italiana, non essendo consentite nè un’indagine sul merito del rapporto giuridico dedotto, nè la possibilità di sottoporre la statuizione straniera a un sindacato di tipo contenutistico (v. Cass. 17170/2020, Cass. 10540/2019, Cass. 9483/2013).

Non era data quindi alla Corte distrettuale la possibilità di rilevare l’eventuale illegittimità del provvedimento monitorio emesso dal giudice guineano in ragione delle carenze probatorie della congerie istruttoria messa a sua disposizione.

Al contrario il giudice italiano, una volta accertati la cd. competenza internazionale dell’autorità giudiziaria che aveva emesso il provvedimento di cui si domandava la delibazione, la regolare conoscenza della lite da parte del convenuto e il rispetto dei diritti essenziali della difesa, doveva limitarsi a constatare che la parte era tenuta a far valere davanti a quel giudice tutti gli argomenti utili a disconoscere la fondatezza della pretesa avversaria.

Argomenti che nel caso di specie – come accertato dalla Corte di merito – “per sua insindacabile scelta parte resistente decise di non proporre” e che non possono essere proposti, per la prima volta, davanti al giudice italiano (Cass. 8588/2003).

6.2 Il collegamento fra l’asserita inconsistenza delle prove messe a disposizione del giudicante straniero e la natura del danno preteso, da qualificare come danno punitivo in ragione dell’impalpabilità delle prove offerte a suffragio della domanda presentata, costituisce un escamotage dialettico per sindacare, ancora una volta, nel merito la fondatezza della decisione di cui è stata chiesta la delibazione sotto il versante della apprezzabilità della congerie istruttoria disponibile.

Il giudice della delibazione però non era legittimato a compiere questo sindacato, neppure in relazione alla consistenza delle prove offerte dall’attore al giudice nazionale a fondamento della domanda, dato che questa valutazione si risolve comunque in un’indagine sul merito della questione giuridica dedotta avanti all’autorità giudiziaria straniera, indagine che, come detto, è inammissibile in sede di delibazione.

6.3 Gli assunti relativi all’inefficacia del titolo si scontrano, invece, con l’accertamento compiuto dal giudice di merito.

Quest’ultimo infatti non solo si è preoccupato di chiarire la differenza intercorrente fra la definitività dell’ingiunzione per mancata opposizione e la recevabilitè (ammissibilità) dell’opposizione tardiva, ma ha anche accertato, in fatto, che l’ingiunzione era divenuta definitiva, per mancata opposizione, a seguito della notifica degli atti “al Sostituto Procuratore della Repubblica di Guinea per conto della B.”, avvenuto in epoca antecedente all’ordine di pagamento, in data 11 ottobre 2012, da parte dell’usciere di giustizia (pag. 17).

La deduzione della mancanza di una valida notifica contrasta quindi con l’accertamento sui fatti processuali compiuto dal giudice di merito, insindacabile in questa sede.

7. In conclusione, in forza delle ragioni sopra illustrate, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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