Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2746 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 05/02/2020), n.2746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30483-2018 proposto da:

E.H., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA DANIELA SACCHI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 42581/2017 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato l’08/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto in data 8 settembre 2018 il Tribunale di Milano rigettava il ricorso proposto da E.H., cittadino nigeriano, avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex artt. 2 e 14, e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

in particolare il Tribunale, una volta ritenuto che il racconto del migrante (il quale aveva dichiarato di essersi allontanato in ragione di un conflitto con lo zio per questioni ereditarie e delle accuse mossegli in relazione alla morte, per cause sconosciute, di una persona trovata senza vita nei pressi della sua abitazione) fosse palesemente inattendibile: i) rilevava che il richiedente asilo non aveva dedotto alcuna credibile situazione di persecuzione vissuta nel paese di origine e comunque aveva narrato una vicenda che non prospettava la sussistenza o il fondato rischio di atti persecutori; ii) osservava, rispetto alla domanda di protezione sussidiaria, da un lato che il migrante non aveva offerto alcuna ragione plausibile idonea a ipotizzare la sussistenza del rischio di subire un grave danno in caso di rimpatrio, dall’altro che le situazioni di criticità per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza interna pur esistenti nell’Edo State e nell’area di Benin City non raggiungevano la soglia di violenza diffusa e indiscriminata necessaria per la concessione di questa forma di protezione; iii) constatava che il migrante non aveva riferito di una costante e irrimediabile situazione di vulnerabilità personale e individualizzata, reputando poi, all’esito di una comparazione fra la condizione vissuta nel paese di origine, dove questi svolgeva un’attività lavorativa, e la condizione vissuta sul territorio nazionale, di cui non era stata offerta alcuna indicazione, che un eventuale rimpatrio non avrebbe provocato alcuna compromissione irrimediabile della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale; iv) rigettava, di conseguenza, le domande proposte;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia E.H. al fine di far valere cinque motivi di impugnazione;

il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al solo fine di prendere parte all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: il Tribunale, pur richiamandoli, non avrebbe effettivamente applicato i principi di attenuazione dell’onere della prova previsti da tale norma, dato che non vi era stata alcuna effettiva valutazione delle argomentazioni e della documentazione fornita a suffragio della domanda;

3.2 il motivo è inammissibile;

la valutazione di affidabilità del dichiarante è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici indicati all’interno del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di criteri generali di ordine presuntivo idonei a illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese (Cass. 20580/2019);

la norma in parola obbliga in particolare il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto a un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche a una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (Cass. 21142/2019);

il giudice di merito si è ispirato a questi criteri laddove, all’esito dell’esame delle dichiarazioni rese dal migrante, ha rilevato – come previsto dall’art. 3, comma 5, lett. c, appena citato – che il racconto offerto dal richiedente asilo non era stato adeguatamente circostanziato nè risultava plausibile in diversi punti sotto il profilo della credibilità razionale della concreta vicenda narrata;

una volta constatato come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni della richiedente asilo sia il risultato di una decisione compiuta alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sufficiente aggiungere che la stessa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito censurabile in questa sede solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile;

si deve invece escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, nel senso proposto dal ricorrente, trattandosi di censura attinente al merito;

censure di questo tipo si riducono infatti all’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che però è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 3340/2019);

4.1 il secondo mezzo prospetta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, lett. b), poichè il Tribunale non avrebbe ritenuto che il pericolo che il migrante fosse perseguitato in quanto professante la fede cristiana costituisse una persecuzione per motivi religiosi;

4.2 il motivo è inammissibile;

il ricorrente si duole della mancata valorizzazione, ai fini del riconoscimento del diritto al rifugio, del pericolo di persecuzione a causa della sua fede cristiana;

il decreto impugnato tuttavia non fa il minimo cenno a tale circostanza (ed anzi il Tribunale ha constatato la mancata deduzione di alcuna credibile situazione di persecuzione vissuta nel paese di origine), che dalla lettura della decisione non risulta fosse stata posta dal ricorrente;

nè dalla narrativa del ricorso per cassazione, come pure dallo svolgimento dei motivi, risulta che il richiedente asilo, nel corso del giudizio di merito, avesse allegato un simile pericolo;

sicchè trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 6089/2018, Cass. 23675/2013);

5.1 il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, poichè il Tribunale non avrebbe riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del migrante a dispetto della credibilità del suo racconto e in ragione della situazione generale di violenza generalizzata e incontrollata esistente nel paese di origine;

5.2 il quarto motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, perchè il Tribunale non avrebbe adeguatamente assolto all’obbligo di cooperazione istruttoria a cui era tenuto, limitandosi a una valutazione del tutto sommaria e superficiale della situazione attualmente esistente in Nigeria, dove in realtà l’intero territorio nazionale e non solo la parte a nord è afflitto da continui scontri perpetrati dagli adepti di Boko Haram ed è caratterizzato da un clima di violenze diffuse e indiscriminate;

5.3 ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile a una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese in cui dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018);

il Tribunale ha escluso, all’esito del giudizio di credibilità sulle dichiarazioni del ricorrente e dell’esame delle fonti internazionali reperite, che nel suo paese di origine ricorresse la situazione di violenza indiscriminata necessaria per riconoscere la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

ambedue le critiche in esame in realtà, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, cercano di sovvertire l’esito della valutazione di credibilità e dell’esame dei rapporti internazionali apprezzati dal Tribunale, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018);

esse risultano quindi inammissibili, dato che si traducono in una richiesta di rivisitazione del merito preclusa in questa sede di legittimità;

6.1 l’ultimo motivo di doglianza assume la violazione e falsa applicazione del T.U.I., art. 5, comma 6, e art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale non avrebbe riconosciuto al richiedente asilo la protezione umanitaria astenendosi però dall’operare un esame specifico e attuale della sua situazione soggettiva e oggettiva, con riferimento al paese di origine e in comparazione con l’integrazione e le condizioni di vita privata in Italia, onde verificare se il rimpatrio avrebbe potuto determinare la privazione dell’esercizio di un nucleo di diritti umani costitutivo dello statuto della dignità personale;

6.2 il motivo è inammissibile;

il Tribunale, nell’esaminare la domanda di protezione umanitaria, ha rilevato dapprima come il richiedente non avesse riferito di una costante e irrimediabile situazione di vulnerabilità personale e individualizzata, quindi come il medesimo non avesse indicato quale fosse la sua condizione sul territorio nazionale a fini comparativi;

in effetti la proposizione del ricorso al Tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio di allegazione dei fatti posti a sostegno della domanda, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 17069/2018, Cass. 27336/2018, Cass. 3016/2019);

la mancata indicazione di una situazione di vulnerabilità personale e individualizzata e del raggiungimento di una situazione di integrazione in Italia ha quindi impedito di estendere la valutazione della domanda ai profili che si assumono omessi;

il motivo di ricorso in esame non si confronta con gli argomenti offerti dal giudice di merito, prescinde dagli stessi e si rivela perciò inammissibile, essendo privo del carattere di riferibilità alla decisione impugnata che il ricorso per cassazione deve necessariamente avere (Cass. 6587/2017, Cass. 13066/2007);

7. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

la costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. e al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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