Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2746 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 2746 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 15821-2013 proposto da:
VADRUCCI ANTONIO (VDRNTN50M22F916L), domiciliato ex
lege in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la CANCELLERIA
della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvoato bIORbIO URECO;

ricorrente

contro

PORTALURI
2017
2052

c) 6

ANNA

MICHELA

(PRTNMC55B61A184E),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITO ARTALE 6,
presso

lo

rappresentata

studio
e

dell’avvocato

difesa

DONATO

dall’avvocato

TOMA,

SALVATORE

BRILLANTE;
TAMBORINO LUIGI (TMBLGU44R09E506Q), AMABILE ROSARIA

4

Data pubblicazione: 05/02/2018

(MBLMRS54L69E815Q), elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA BELSIANA 71, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE DELL’ERBA, rappresentati e difesi
dall’avvocato SALVATORE NISI;
– controricorrenti

di LECCE, depositata il 20/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO.

avverso la sentenza n. 252/2013 della CORTE D’APPELLO

Rilevato che :
è stata impugnata da Vadrucci Antonio la sentenza n.
252/2013 della Corte di Appello di Lecce con ricorso fondato
su cinque ordini di motivi e resistito con due separati
controricorsi delle parti intimate.

ed incidentale, confermava integralmente la sentenza inter
partes del Tribunale di Lecce in nata 13 ottobre 2005,
sentenza con la quale, in accoglimento della domanda
proposta da Portaluri Anna Michele nei confronti di Amabile
Maria Rosaria e Tamborino Luigi, dichiarava che le
costruzioni dei convenuti non rispettavano la distanza di
metri sei dal confine, ordinandone l’arretramento e
dichiarando, inoltre, il Vadrucci, direttore dei lavori e terzo
chiamato in causa, responsabile dejla violazione e tenuto a
manlevare i convenuti col pagamento della somma di C
19.797,08.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
E’ stata depositata memoria dai cdntroricorrenti TamborinoAmabile,

La gravata decisione, rigettando i proposti appelli principale

Considerato che :
1.- Con il primo motivo del ricoro si censura il vizio di
violazione e falsa applicazione di norme di legge in
relazione all’art. 360, n. 3 e 4 c.p.c., nonchè omessa e
contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360,n. 5 c.p.c..

motivazionale della gravata decisione il motivo è
inammissibile poiché presuppone come ancora esistente (ed
applicabile nella concreta fattispecie) il controllo di
legittimità.sulla motivazione della sentenza nei termini in cui
esso era possibile prima della modifica dell’art. 360, n. 5
c.p.c. apportata dal D.L. n. 83/2012, convertito nella L. n.
134/2012, essendo viceversa denunciabile soltanto l’omesso
esame di uno specifico fatto decisivo che sia stato oggetto di
discussione tra le parti, rimanendo -alla stregua della detta
novella legislativa- esclusa qualunque rilevanza del
semplice difetto di “sufficienza” Mila motivazione ( Cass.
civ., SS.UU., Sent. n. 8053/2014).
In ordine alla pretesa violazione di legge ed alla
conseguente deduzione della nullità della sentenza
impugnata ex art. 360, n. 4 c.p.c. (per mancata
integrazione del contraddittorio nei confronti dell’impresa
costruttrice) deve osservarsi quanto segue.
La doglianza è del tutto sfornita di f9ndamento.

4

Quanto alla doglianza relativa alla pretesa carenza

L’azione proposta dalla parte attrice era diretta al rispetto
delle distanze legali. Essa era, quindi, un’azione reale e,
come tale, presupponeva come unico ed esclusivo
legittimato passivo il proprietario dei fondo su cui insisteva il
fabbricato del quale si assumeva la realizzazione in dispregio

Al riguardo la più recente giurisprudenza di questa Corte
(Cass. n.ri 20126/2006, 9902/2010 e 3236/2017) è
univocamente costante ed alla stessa non può che rinviarsi.
Il motivo, quindi, va rigettato nel suo complesso.
2.-

Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di

violazione -e falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360,
n. 3 e n. 4 c.p.c., nonché omessa

e contraddittoria

motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c..
3.- Con il terzo motivo si lamenta il vizio di violazione e
falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360, n. 3 e n. 4
c.p.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione ex art.
360, n. 5 c.p.c..
4.-

I suddetti secondo e terzo motivo del ricorso

ripropongono, nella sostanza, censure analoghe a quelle
innanzi già esaminate sub 1. e, pertanto, vanno entrambi
respinti per lo stesso ordine di ragioni che prima si è già
avuto modo di esplicare.
5.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di
violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione
5

delle distanze di legge.

all’art. 2043 c.c. ed all’art. 115 e 116 c.p.c., nonché il vizio
motivazionale in relazione ai commi 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.
Il

motivo,

di

non

intelligibilità,

facile

è

del

tutto

inammissibile proponendo generiche promiscue censure.
In proposito deve richiamarsi il principio già affermato da

Corte per cui, “in tema di ricorso per cassazione, è
inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di
impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse
ipotesi contemplate dai numeri 3 e 5 del primo comma
dell’art. 360 c.p.c., non essendo consentita la
prospettazione di questione sotto profili incompatibili quali
quelli della violazione o falsa applicazione di norma di legge
e del vilio di motivazione” ( Cass. civ., Sez. Prima, Sent. 23
settembre 2011, n. 19443).
6.- Con il quinto ed ultimo motivo si lamenta, in relazione
all’art. 360, n.ri 3,4 e 5, la violazione 101, 90 e 352 c.p.c
per aver il Presidente della Corte di appello fissato l’udienza
di discussione orale, senza richiesta precisazione di
conclusioni.
e

Il motivo non può assolutamente essere accolto.
Le censure, formulate in modo promiscuo e confuso, si
espongono al vulnus dell’inammissibilità al pari di quelle di
cui appena innanzi si è già avuto modo di dire.

6

questa

Va, poi -, esaustivamente,

evidenziato che il difensore

dell’odierno ricorrente ebbe a partecipare all’udienza di
discussione, nulla eccependo (né deducendo, oggi, quale
sia l’interesse della parte concretamente leso dalla
discussione della causa, peraltro, a dire il vero, svolta -e

apposita richiesta dalle parti in causa Tamborino-Amabile).
e

Il motivo deve, dunque, essere respinto.
6.- Il ricorso va, quindi, rigettato.
7.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così
come in dispositivo.
8.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello steso art. 13 del D.P.R. n.
115/2002.

P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in
favore di Portaluri Anna Michela della somma di C
2.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali
nella misura del 15% ed accessori ‘come per legge, nonché
al pagamento delle spese del giudizio in favore dei due
controricorrenti Tamborino Luigi ed Amabile Rosaria della

7

chiusa con la precisazione delle conclusioni- all’esito di

somma di C 2,200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre
spese generali nella misura del 15% ed accessori come per
legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il

a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema dì Cassazione 1’11
luglio 2017.

versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo

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