Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2746 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.02/02/2017),  n. 2746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20783/2015 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GAETANO

D’ORSI, ATTILIO D’ORSI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A., (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 950/2015 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA

VETERE dell’11/03/2015, depositata il 12/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. M.C. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Capriati al Volturno, l’ENEL Servizio Elettrico s.p.a., chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni da lui subiti a seguito della riduzione e poi della sospensione dell’erogazione dell’energia elettrica per il mancato pagamento di due bollette.

Si costituì in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.

Espletata prova per testi, il Giudice di pace accolse la domanda e condannò la società convenuta al pagamento della somma di Euro 1.000, nonchè delle spese processuali.

2. Appellata la pronuncia dalla società soccombente, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 12 marzo 2015, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda ed ha condannato l’originario attore alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre M.C. con atto affidato ad un solo motivo.

L’ENEL Servizio Elettrico s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.

5. Il primo ed unico motivo di ricorso, col quale si lamenta violazione e falsa applicazione “di norme di diritto”, lamenta che il Tribunale abbia letto la documentazione in atti “con notevole superficialità”, senza dare importanza alla circostanza, ammessa dalla società convenuta, per cui il riallaccio della corrente elettrica era avvenuto circa un mese dopo il pagamento delle bollette.

5.1. Si osserva che il ricorso, oltre ad essere formulato con una tecnica non rispettosa dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), giacchè fa riferimento ad atti di causa e documenti senza indicare se e dove essi siano stati messi a disposizione di questa Corte, non contiene alcuna precisa indicazione circa le presunte violazioni di legge (non a caso, infatti, la rubrica del motivo non menziona alcuna specifica norma che si assumerebbe violata). Il ricorso, in realtà, finisce col censurare la valutazione delle prove compiuta da parte del Tribunale e, mentre non contesta il fatto che il fascicolo di parte non era stato depositato dopo l’autorizzato ritiro, contiene solo una generica doglianza di vizio di motivazione la quale si risolve nell’evidente tentativo di sollecitare questa Corte ad un nuovo e non consentito esame del merito.

6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in Camera di consiglio per essere dichiarato inammissibile”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non sono state depositate memorie alla trascritta relazione.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della società intimata.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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