Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27459 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 28/10/2019), n.27459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTO Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24380-2018 proposto da:

N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

LUCA ZUPPELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

17/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE

EDUARDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 17 luglio 2018, il Tribunale di Brescia ha respinto la domanda di N.A., nativo del Gambia, volta al riconoscimento della protezione internazionale o di quella umanitaria.

1.1. In estrema sintesi, quel tribunale, all’esito della disposta comparizione delle parti, ritenne poco credibili le dichiarazioni del ricorrente e, comunque, che i motivi da lui addotti a sostegno delle sue richieste non ne consentivano l’accoglimento.

2. Avverso il descritto decreto, N.A. ricorre per cassazione affidandosi a due motivi. Il Ministero dell’Interno è solo intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 e del T.U.I., art. 5, comma 6”. Si ascrive al tribunale bresciano di non aver preso atto della documentazione prodotta e delle dettagliate dichiarazioni rese dall’istante, e di non aver attivato i propri poteri officiosi necessari ad un’adeguata conoscenza della situazione del Paese di provenienza di quest’ultimo, senza valutarne la richiesta di protezione umanitaria;

1.1. Il secondo motivo prospetta “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e/o motivazione omessa, insufficiente e/o contraddittoria su fatti o questioni controverse e decisive per il giudizio”.

2. I riportati motivi sono entrambi inammissibili.

2.1. Invero, per effetto della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata un decreto reso il 17 luglio 2018), oggetto del vizio di cui alla citata norma è oggi esclusivamente l’omesso esame circa un “fatto decisivo per il giudi pio, che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

2.1.2. Deve, quindi, trattarsi di mancato esame di: i) un “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un “fatto” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico Cass. n. 21152 del 2014; Cass., SU, n. 5745 del 2015); là) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014).

2.1.3. Il “fatto” il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere “decisivo”, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, ed essere stato “oggetto di discussione tra le parti”, altresì rammentandosi che Cass., SU, n. 8053 del 2014, ha chiarito che “la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti”.

2.1.4. Il ricorrente, invece, non ha indicato il ‘fatto storico” asseritamente negletto dal giudice a quo e gli altri elementi individuati da Cass., SU, n. 8053 del 2014 (Dott.. anche la successiva Cass., SU, n. 19881 del 2014) per la corretta deduzione del predetto vizio motivazionale, nè ha argomentato in ordine alla relativa decisività.

2.2. Quanto, invece, all’asserita violazione di legge, è sufficiente osservare che il giudice a quo, pur avendo ritenuto le dichiarazioni dell’odierno ricorrente scarsamente credibili (circostanza, questa, che, come già chiarito da questa Corte, avrebbe escluso la necessità, da parte del tribunale, di esercitare poteri istruttori officiosi. Cass. n. 16925 del 2018; Cass. n. 28862 del 2018), ha comunque, esaminato anche la situazione del Gambia come evincibile da report ufficiali puntualmente citati in motivazione, e ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e delle condizioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e t). Infine, diversamente da quanto oggi affermato da N.A., il tribunale bresciano ha espressamente esaminato (cfr. pag. 5-6 del decreto impugnato) la sua domanda di protezione umanitaria, ritenendone insussistenti i presupposti per l’accoglimento.

3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, altresì rilevandosi che, dagli atti, il processo risulta esente dal contributo unificato, sicchè non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 10 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 28 ottobre 2019

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