Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27459 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 19/12/2011), n.27459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.O. ((OMISSIS)), F.C.

((OMISSIS)) e M.A. ((OMISSIS)),

rappresentati e difesi, per procura speciale a margine del ricorso,

dall’avv. D’Avino Arcangelo ed elett.te dom.ti presso lo studio

dell’avv. D’Auria Alberto in Roma, Via Calcutta n. 45;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale

dello Stato e domiciliato presso gli uffici della medesima in Roma,

Via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli n. 6479/08 VG

depositato l’11 novembre 2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5

dicembre 2011 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Napoli, nell’accogliere la domanda di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 proposta dai sigg. A.O., F.C. e M.A. in relazione all’irragionevole durata di un processo svoltosi davanti al Tribunale amministrativo regionale, ha ritenuto di ridurre l’entità dell’indennizzo annuo del danno non patrimoniale – determinato secondo gli standard della Corte europea dei diritti dell’uomo – in considerazione del ritardo con cui gli istanti avevano presentato al giudice amministrativo la c.d.

istanza di prelievo intesa a sollecitare la trattazione del procedimento: comportamento che integrava, a giudizio della Corte distrettuale, un concorso di colpa nella causazione del danno e dunque rilevava ai sensi dell’art. 1227 c.c..

Gli interessati hanno quindi proposto ricorso per cassazione. Per l’amministrazione intimata l’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato “atto di costituzione”.

In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si deduce che secondo la giurisprudenza di legittimità la durata irragionevole del processo dinanzi al giudice amministrativo va computata indipendentemente dalla presentazione o meno dell’istanza di prelievo.

2. – Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, si deduce che la Corte d’appello ha ritenuto che il mancato utilizzo degli strumenti sollecitatori previsti nel processo amministrativo concorreva con l’inefficienza dell’apparato giudiziario nella causazione del danno. Si osserva che invece quelle conseguenze emotive dell’eccessiva dilatazione dei tempi processuali sono da presumere e possono essere escluse solo in base a prova contraria, nella specie invece del tutto mancante.

3. – Entrambi i motivi sono inammissibili in quanto pongono questioni estranee alla ratio della decisione impugnata.

La Corte d’appello, invero, non ha affermato che la decorrenza del termine di ragionevole durata del processo amministrativo presupposto sia influenzata dalla presentazione o meno dell’istanza di prelievo, nè che la mancanza o il ritardo di quest’ultima comportino esclusione delle conseguenze emotive legate all’eccessiva durata del processo; ha invece ritenuto di tener conto del ritardo nella presentazione dell’istanza quale elemento che comportava un concorso di colpa dell’avente diritto rilevante ai fini dell’art. 1227 c.c., comma 2: assunto, questo, che i ricorrenti colgono e tuttavia non censurano.

4. – Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile.

In mancanza di attività difensiva della parte intimata (l’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato soltanto un “atto di costituzione” al fine di ricevere l’avviso dell’udienza alla quale poi non ha partecipato) non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA