Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27459 del 09/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27459 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 14972-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
DIGITAL SRL;

– intimata avverso la sentenza n. 180/46/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 9.2.2010, depositata il 25/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/11/2013 dal Consigliere Relatore Doti SALVATORE
BOGNANNI.

Data pubblicazione: 09/12/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione SESTA (Tributaria)
R.G. ric. n. 14972/11

Ricorrente: agenzia entrate
Intimata: società Digital srl.

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Campania n. 180/46/10, depositata il 25
maggio 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima
contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione
della società Digital srl., relativa all’avviso di diniego di condono per le imposte Irpeg, Iva ed Irap, dovute per annualità non
specificate, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo
grado osservava che in generale col pagamento della prima rata relativa al chiesto condono si determinava l’efficacia del medesimo,
di modo che la contribuente doveva versare soltanto quelle residue, con gli inerenti interessi e la sanzione del 30%, mentre nella specie si trattava appunto di omesso pagamento di quelle successive, che tuttavia non inficiava la validità del proc dime
agevolativo. La contribuente non si è costituita.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso, la ricorrente
deduce violazione di norma di legge, in quanto la CTR non considerava che si trattava soltanto di condono c.d. clemenziale e non
premiale, posto che la richiesta di esso si basava unicamente sulla dichiarazione del reddito presentata dalla contribuente, sicchè
il beneficio in argomento è strutturato in maniera differente rispetto alle altre fattispecie, nel senso che il relativo procedimento si perfeziona solamente allorché tutte le rate vengano pagate, e non soltanto alcune di esse, e per di più unicamente entro e
non oltre i vari termini previsti, mentre la Digital aveva provve-

Oggetto: impugnazione avviso diniego condono,

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‘ duto al pagamento soltanto della prima, e quindi con altre nemmeno
versate, sicché il beneficio non poteva essere riconosciuto, riguardando esso unicamente l’esclusione della sanzione, però previa
l’osservanza dei vari presupposti, che tuttavia era mancata nella
specie.

plina l’ipotesi di iscrizione a ruolo di imposte risultanti da dichiarazioni e non versate, per le quali il condono si perfeziona
solamente col pagamento di tutte le rate, con la conseguenza che
soltanto in tale ipotesi la sanzione non viene applicata, mentre
invece il pagamento della prima rata non rende efficace il relativo procedimento amministrativo. Al riguardo più volte questa Corte
ha statuito che “in tema di condono fiscale, in assenza di disposizioni quali quelle di cui agli artt. 8, 9, 15 e 16 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 – che considerano efficaci le ipotesi di
condono ivi regolate anche senza adempimento integrale insuscettibili di applicazione analogica, perché connesse a norme di tipo
eccezionale, nell’ipotesi prevista dall’art. 9 bis della legge citata la non applicazione delle sanzioni si verifica solo se si
provvede al pagamento (in un’unica soluzione o in modo rateale)
delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l’istanza di definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizione
anticipata (Cfr. anche Ordinanza n. 8027 del 21/05/
n. 19546 del 23/09/2011).
Dunque sul punto la sentenza impugnata non risulta motivata in
modo giuridicamente corretto.
3. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa
può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori
accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc., e rigetto del
ricorso in opposizione della contribuente avverso l’atto impositiv o.
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Il motivo è fondato, posto che l’art. 9 bis L. n. 289/02 disci-

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4. Quanto alle spese del doppio grado, sussistono giusti motivi per compensarle, avuto riguardo alla natura della questione
giuridica trattata, mentre le altre di questo giudizio seguono la
soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata , decidendo
nel merito, rigetta quello introduttivo; compensa e spese del
doppio grado, e condanna l’intimata al rimborso di quelle di questo giudizio, che liquida in euro 1.500,00(millecinquecento/00)
per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013.

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