Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27457 del 30/10/2018

Cassazione civile sez. III, 30/10/2018, (ud. 25/06/2018, dep. 30/10/2018), n.27457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.I.L., D.I.A., domiciliati ex

lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato LOPARDO ANGELA giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA in persona del suo legale rappresentante Dott.

C.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo

studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato BINI RENZO giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

A.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1005/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 15/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/06/2018 dal Consigliere Dott. PORRECA PAOLO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO

Che:

D.I.A. e D.I.L. convenivano in giudizio A.A. e il Lloyd Adriatico esponendo che in un incidente stradale occorso per colpa del primo convenuto, proprietario e conducente di uno dei due veicoli coinvolti, aveva perso la vita F.V., moglie del primo attore e madre del secondo; chiedevano pertanto i conseguenti danni;

il tribunale, davanti al quale resisteva solo Allianz s.p.a., già Lloyd Adriatico s.p.a., accoglieva la domanda con sentenza impugnata dalla società di assicurazione sulla misura del risarcimento;

la corte di appello, sempre per quanto qui ancora rileva, accoglieva parzialmente il gravame, ritenendo che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale superasse differenziazioni tra danno da perdita del rapporto parentale e danno morale, sicchè escludeva la misura accordata per quest’ultimo, statuendo inoltre che la rivalutazione andasse effettuata prima fino agli acconti e poi fino alla sentenza di primo grado, che aveva reso il debito di valuta e pertanto soggetto solo all’incremento degli interessi legali. Dichiarava altresì inammissibile l’appello incidentale di D.I.L. in punto di omessa liquidazione del danno biologico e patrimoniale “iure proprio”;

avverso questa decisione hanno proposto ricorso per cassazione D.I.A. e D.I.L. formulando cinque motivi;

ha resistito con controricorso Allianz s.p.a.;

il pubblico ministero ha formulato conclusioni scritte;

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., poichè la corte di appello avrebbe errato nel riformare la sentenza di primo grado escludendo il danno morale, mentre la censura sollevata dall’appellante concerneva il danno da perdita del rapporto parentale;

con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2056,2059,1226 cod. civ., poichè la corte di appello avrebbe errato nel ritenere una duplicazione risarcitoria la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale, atteso che l’unitarietà del danno non patrimoniale non escludeva che dovessero essere considerati tutti i profili di pregiudizio distinguibili senza sovrapposizione. Inoltre la corte territoriale avrebbe errato nell’omettere di applicare le tabelle vigenti al momento del giudizio davanti a sè e non al momento del giudizio davanti al tribunale;

con il terzo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., art. 1218 c.c., e segg., art. 1499 cod. civ., poichè la corte di appello avrebbe errato nell’omettere di riconoscere la rivalutazione monetaria sino al saldo e non, come statuito, solo fino alla sentenza di prime cure, e nell’omettere di specificare il tasso degli interessi compensativi;

con il quarto motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 cod. proc. civ., artt. 2043,2056,2058,1223,1226,2729 cod. civ., in uno al vizio di motivazione, poichè la corte di appello avrebbe errato nell’omettere di pronunciarsi e valutare le prove raccolte a supporto della richiesta di liquidazione del danno biopsichico e patrimoniale “iure proprio” di D.I.A., negato dal tribunale con statuizione oggetto di appello incidentale;

con il quinto motivo di ricorso si prospetta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, poichè la corte di appello avrebbe errato nell’omettere di rilevare idoneo e fondato motivo di appello sull’inadeguatezza della liquidazione del danno e, in particolare, sull’omessa valutazione del danno biologico temporaneo di D.I.L., atteso che nel suddetto atto difensivo mancava una parte del motivo per mero errore materiale, superabile leggendo le complessive argomentazioni.

Ritenuto che:

i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso in uno alla richiesta di non disporre in ordine alle spese, con accettazione da parte della controricorrente;

deve pertanto disporsi l’estinzione del giudizio, senza disporre sulle spese, a norma dell’art. 391 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 06/04/2006, n. 8115);

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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