Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27457 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. un., 29/12/2016, (ud. 06/12/2016, dep.29/12/2016),  n. 27457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente di sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso (iscritto al n.r.g. 23581/14) proposto da:

Azienda Speciale Regionale MOLISE ACQUE, già Ente Risorse Idriche

Molise (E.R.I.M.), In persona del Presidente pro tempore e legale

rappresentante avv. N.P.; rappresentata e difesa, in forza di

procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. Filippo Testa;

entrambi elettivamente domiciliati in Roma, via Cipro n. 77, presso

lo studio dell’avv. Cristina Speranza;

– ricorrente –

Nei confronti di:

Comune di BOJANO, (c.f. (OMISSIS)), In persona del Sindaco pro

tempore S.A.; rappresentato e difeso, per procura

speciale a margine del controricorso, dall’avv. Prof. Giovanni Di

Giandomenico e dall’avv. Bernardino Izzi, tutti elettivamente

domiciliati in Roma, via Della Grande Muraglia n. 285 presso lo

studio dell’avv. Luca Lo Bosco;

– controricorrente –

avente ad oggetto ricorso contro la sentenza n 83/2013 del Tribunale

Superiore delle Acque Pubbliche, deliberata il 13 marzo 2013,

pubblicata il 23 aprile 2014 e non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6

dicembre 2016 dal Consigliere Relatore Dott. Bruno Bianchini;

uditi gli avv.ti Filippo Testa per la ricorrente e l’avv. Bernardino

Izzi per il controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

-1 – L’Ente Risorse Idriche Molise – d’ora in poi identificato con l’acronimo E.R.I.M. – con atto notificato il 3 ottobre 1996, citò il Comune di Boiano innanzi al Tribunale di Campobasso per sentirlo condannare al pagamento di Lire 793.544.897, oltre interessi dalla maturazione del credito al soddisfo, per fornitura di acqua potabile in relazione al secondo semestre del 1989 ed all’intero anno 1990; il Comune, costituendosi, contrastò tale richiesta eccependo innanzi tutto la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche; nel merito rilevò di avere un proprio acquedotto per il rifornimento dell’acqua destinata al consumo della popolazione; eccepì infine che il Tribunale Superiore per le Acque pubbliche, con sentenza resa il 4 marzo 1996, aveva deciso una controversia insorta tra esso convenuto e l’AGENSUD per il risarcimento dei danni derivati dalla illecita captazione delle acque del fiume (OMISSIS).

2 – Dichiarata la incompetenza del Tribunale ordinario ed avendo la Cassazione respinto il ricorso contro tale decisione, il giudizio fu riassunto – con atto notificato il 21 aprile 2006 – innanzi al Tribunale Regionale delle Acque presso la Corte di Appello di Napoli dall’Agenzia Speciale Regionale MOLISE ACQUE, ente risultante dalla trasformazione dell’E.R.I.M. in esecuzione del provvedimento n. 281 del 4 novembre 2005 del Presidente della regione Molise, reso a seguito delle L. n. 37 del 1999 e L. n. 21 del 2002 che avevano istituito l’anzidetta Agenzia Regionale; il Comune di Boiano chiese il rigetto del ricorso: a – per nullità della citazione a causa della ritenuta indeterminatezza della causa petendi; b – per la infondatezza delle pretese, assumendo che l’ente regionale non avesse alcun titolo per ottenere il pagamento di quanto richiesto; c – per la carenza della prova dell’effettiva fornitura. Eccepì altresì la compensazione di quanto eventualmente ritenuto dovuto e le somme vantate a titolo di risarcimento del danno agito nel separato procedimento. Depositata in giudizio una convenzione del 1961 tra la Cassa Per il Mezzogiorno ed il Comune in merito alla fornitura idrica che la prima si impegnava a fare alla seconda ed al corrispettivo relativo ed effettuata una consulenza tecnica di ufficio, all’udienza dell’8 luglio 2008 il Comune depositò una sentenza del Tribunale Regionale delle Acque, divenuta irrevocabile il 26 febbraio 2008, con la quale tale giudice aveva dichiarato la nullità della ricordata convenzione ed eccepì, nelle conclusioni, l’effetto preclusivo in ordine all’ an debeatur che ne sarebbe derivato, in quanto resa tra le stesse parti – essendo la ricorrente in riassunzione direttamente discendente dalla Regione Molise che, a sua volta, aveva acquisito tutti i rapporti esistenti in capo alla Cassa Per il Mezzogiorno – ed avente ad oggetto, del pari, forniture di acqua, differenziandosene solo per gli anni di riferimento (1981-1983).

3 – Il Tribunale regionale delle Acque di Napoli pronunciò sentenza n. 151 del 2011 con la quale – per quello che qui ancora conserva di interesse – ritenne fondata l’eccezione di giudicato in merito alla nullità della convenzione del 1961 che ritenne concretare l’unico valido titolo in forza del quale la ricorrente poteva pretendere il pagamento delle forniture di acqua.

4 – La MOLISE ACQUE propose appello innanzi al Tribunale Superiore delle Acque che venne respinto con sentenza n 83, pubblicata il 23 aprile 2014: tale giudice in particolare ritenne dirimente il rilievo che il giudicato formatosi a seguito della pronuncia del Tribunale Regionale delle Acque n 8 del 2007 era opponibile all’appellante, se non direttamente, quanto meno per l’efficacia riflessa che doveva essere riconosciuta contenendo un’affermazione obiettiva di verità che non ammetteva la possibilità di un diverso accertamento; ritenne altresì che non ricorresse la causa di esclusione di tale efficacia riflessa, rappresentata dall’eventuale esistenza di un diritto in capo al terzo (MOLISE ACQUE) autonomo rispetto al rapporto in ordine al quale il giudicato era intervenuto: ciò in quanto la richiesta di pagamento si basava in entrambi i casi sulla convenzione del 1961.

5 – Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la MOLISE ACQUE, facendo valere tre motivi; ha risposto il Comune di Bojano, proponendo controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1 – E’ infondata l’eccezione di tardività del ricorso, sollevata dal Comune controricorrente, sulla base dell’osservazione che tra la data in cui sarebbero stati integralmente comunicati, a cura della cancelleria del Tribunale Superiore delle Acque, il dispositivo ed il testo integrale della gravata decisione – in esecuzione del disposto di cui al testo Unico sulle Acque pubbliche n. 1775 del 1933, art. 202 – e la data di notifica del ricorso, sarebbero trascorsi oltre trenta giorni, come stabilito dall’art. 183 stesso T.U. che dimidia i termini per la proposizione del ricorso.

p. 1.a – Va innanzi tutto evidenziato che parte controricorrente contesta addirittura di esser stata destinataria della notifica integrale della sentenza; erra comunque parte eccipiente laddove indica in giorni trenta il termine dimidiato per proporre ricorso per cassazione mentre lo stesso è di 45 giorni, atteso che il dimezzamento va riferito all’originario termine di 90 giorni stabilito dall’art. 518 c.p.c. del 1865, in vigore al momento dell’approvazione del T.U. del 1933.

p. 2 – Con il primo motivo la ricorrente, deducendo la violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2 nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, censura la decisione del Tribunale Superiore delle Acque – siccome sorretta da una motivazione meramente apparente – che aveva negato il carattere di novità della eccezione di nullità della originaria convenzione – sollevata in ragione del fatto che il Comune di Bojano, innanzi al Tribunale di Campobasso, si era difeso nel merito e che solo in sede di riassunzione innanzi al Tribunale Regionale delle Acque, aveva fatto valere l’invalidità della convenzione del 1961, quando dunque si erano maturate le preclusioni all’ampliamento del thema decidendum.

p. 2.a – Rileva altresì l’Agenzia ricorrente che, per converso, si sarebbe dovuto considerare la sentenza n. 699 del 2011 del Tribunale di Campobasso, con la quale era stato dato atto che con precedente decisione n 192/2011 tra il Comune e l’E.R.I.M. avente ad oggetto il pagamento dei consumi idrici per l’anno 2006, ed era stato stabilito che la gestione dell’acquedotto sarebbe spettata al Comune in forza della convenzione del 1961 – sul presupposto dunque della sua validità.

p. 2.b – Il motivo non è fondato perchè il Comune di Bojano non aveva fatto valere un’eccezione di nullità di un titolo negoziale, come tale oggetto di istruttoria e soggetta alle preclusioni già verificatesi, bensì aveva opposto l’esistenza di un giudicato su tale invalidità, formatosi successivamente alla riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale Regionale delle Acque.

p. 2.b.1 – Ne consegue che le ulteriori sentenze che vengono richiamate – per la prima volta come pronunciate a seguito di una ritenuta validità della convenzione, sono inconferenti rispetto alla statuizione contenuta nella precedente decisione n. 8 del 2007 in quanto si confronterebbero un giudicato esplicito ed anteriore sulla invalidità di un titolo ed uno successivo, non testuale ma ricavabile per mera inferenza logica.

p. 2.c Le considerazioni che precedono fanno venir meno il presupposto per censurare – per adesione acritica della decisione sul punto del Tribunale regionale delle Acque – il dedotto vizio di omessa valutazione di un fatto decisivo.

p. 3 – Con il secondo motivo si censura la ritenuta efficacia (diretta o riflessa) del giudicato esterno e si deduce non solo la violazione dell’art. 2909 c.c. bensì anche dell’art. 132 c.p.c. e il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: a – contestando che la MOLISE ACQUE fosse divenuta avente causa della originaria stipulante Cassa Del Mezzogiorno dopo la formazione del giudicato -condizione questa imprescindibile per l’applicazione dell’efficacia diretta del giudicato reso tra parti differenti-; b – sostenendo il differente ambito oggettivo della sentenza n. 8 del 2007 (pagamento dei canoni per gli anni 1981-1983) rispetto a quello relativo alla decisione oggetto di attuale esame (pagamento dei canoni di consumo idrico per il secondo semestre 1989 e per il 1990); c – negando la sussistenza dei presupposti per potersi affermare l’efficacia riflessa del giudicato, in mancanza di un collegamento di pregiudizialità-dipendenza tra le due cause e considerata la indifferenza a tal fine di eventuali nessi di fatto o logici tra i due rapporti dedotti in giudizio.

p. 3.a Il motivo è infondato: quanto alla posteriorità del giudicato rispetto al mutamento soggettivo, perchè il Tribunale Superiore delle Acque ha posto a base della propria decisione innanzi tutto l’effetto riflesso del precedente giudicato; quanto al diverso ambito oggettivo, perchè le somme pretese nei due giudizi trovavano l’antecedente storico in diverse forniture idriche ma il rapporto in forza del quale queste erano state effettuate traeva origine dal medesimo titolo negoziale.

p. 3 – Assorbito è il terzo mezzo, relativo alla ritenuta erroneità della pronuncia di invalidità della convenzione del 1961, non senza omettere di considerare che esso sarebbe anche inammissibile, siccome diretto a far valere l’erroneità di una sentenza oramai passata in giudicato (la citata n. 8/2007).

p. 4 – Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come indicato in dispositivo; va altresì dato atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente” al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 7.200, di cui 200 per esborsi, in favore del controricorrente; dà altresì atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della stessa ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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