Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27457 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 28/10/2019), n.27457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTO Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9365-2018 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SALVATORE CIRVILLERI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DEL (OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 55/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 11/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE

EDUARDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. R.G. ricorre per cassazione, affidandosi ad un motivo, avverso la sentenza n. 55/2018, resa dalla Corte di appello di Catania e depositata l’11 gennaio 2018, che, in riforma della decisione di primo grado, accolse la domanda della curatela del fallimento (OMISSIS) s.r.l. e, per l’effetto, dichiarò inefficace nei confronti della massa, L.Fall., ex art. 67, comma 2, ante novella del 2005, l’atto per notar G.M.T. di Santa Teresa di Riva del 24 febbraio 2004, n. 29682 rep., con cui la menzionata società in bonis aveva venduto alla R. l’appartamento sito in Roccalumera (ME), alla (OMISSIS), per la somma di Euro 60.000,00, altresì condannando l’appellata al rilascio di detto immobile ed alla restituzione alla curatela dei frutti civili dello stesso, pari ad Euro 8.060,00, dalla domanda al febbraio 2011 e da quest’ultima data fino al rilascio effettivo in ragione di Euro 346,79 mensili, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo. La curatela fallimentare non ha svolto attività difensiva in questa sede.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, la corte etnea ritenne raggiunta la prova della sussistenza della scientia decoctionis dell’acquirente: i) valorizzando la pluralità di protesti elevati, benchè per importi modesti, a carico della venditrice tra il 31 gennaio ed il 30 novembre 2003; ii) rimarcando che sia la società alienante che la R. risiedevano nella provincia di Catania, da ciò desumendo la facile consultabilità dei bollettini dei protesti della provincia di residenza dell’acquirente; iii) giudicando ininfluente, in relazione alla consultazione di tali bollettini, la circostanza che l’immobile acquistato si trovasse in una provincia diversa; iv) assumendo, infine, che, allorchè si tratti di acquisti immobiliari, la consultazione di quei bollettini doveva considerarsi come una cautela ormai entrata nel comune agire dei privati in tali circostanze. Sottolineò, inoltre, che l’avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti, che assumeva rilevanza presuntiva forte, esonerava il curatore dalla prova che gli stessi fossero noti al convenuto in revocatoria, risultando traslato su quest’ultimo l’onere, nella specie rimasto inadempiuto, di dimostrare il contrario. Chiarì, infine, che, nell’azione revocatoria fallimentare, l’eventus damni è in re ipsa, e consiste nella lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, all’uscita del bene dalla disponibilità della massa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il formulato motivo, rubricato “Insussistenza della scientia decoctionis: violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto – Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 2727,2729 c.c. e L. Fall., art. 67, comma 2”, argomenta diffusamente in ordine alla valutazione, giudicata errata e parziale, degli elementi che la corte distrettuale aveva posto a fonte di prova presuntiva, ascrivendo alla medesima corte una scorretta applicazione dei principi che regolano il regime delle presunzioni, per aver condotto un esame non accurato degli elementi indiziari acquisiti, fondando il proprio convincimento su una serie di circostanze assolutamente inidonee, invece, a provare l’esistenza della scientia decoctionis, omettendo, peraltro, di ponderare altre circostanze che, se compiutamente considerate, avrebbero portato quel giudice ad una decisione di segno opposto.

2. Una siffatta doglianza è, però, inammissibile.

2.1. Invero, è utile ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perchè, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, nè falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poichè essa si colloca al di fuori dell’ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass., Sez. U., n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); d) le doglianze attinenti non già all’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all’erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015)

2.1.1. La censura in esame si risolve, invece, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie gr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.

2.2. Va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr., ex aliis, Cass. n. 8976 del 2019, in motivazione; Cass. n. 526 del 2016, Cass. n. 10209 del 2009) in materia di revocatoria fallimentare, se la conoscenza, da parte del terzo contraente, dello stato d’insolvenza dell’imprenditore deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell’atto impugnato e non pure la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte, tuttavia, poichè la legge non pone limiti in ordine ai mezzi cui può essere affidato l’assolvimento dell’onere della prova da parte del curatore, gli elementi nei quali si traduce la conoscibilità possono essere anche indiziari, da cui legittimamente desumere la scientia decoctionis. In altri termini, l’onere di chi agisce in revocatoria fallimentare di dimostrare la scientia decoctionis investe la conoscenza concreta, non già la mera conoscibilità dello stato di insolvenza, ma è ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr., ex multis, Cass. n. 10886 del 1996; Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 25635 del 2017), altresì ricordandosi che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 3336 del 2015).

2.2.1. Si è altresì recentemente ribadito (cfr. in motivazione, Cass. n. 7380 del 2018) che gli elementi assunti a fonte di presunzione non debbono essere necessariamente plurimi – benchè l’art. 2729 c.c., comma 1, si esprima al plurale – potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave, la valutazione della cui rilevanza, peraltro, nell’ambito del processo logico applicato in concreto, non è sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione adeguata e logicamente non contraddittoria (cfr. Cass. 15 gennaio 2014 n. 656; Cass. 29 luglio 2009, n. 17574), e dovendo il requisito della “concordanza” ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi (Dott. l’appena citata Cass. 17574 del 2009).

2.2.2. Va, infine, ricordato, che, in tema di revocatoria fallimentare, la suddetta conoscenza effettiva dello stato d’insolvenza dell’imprenditore da parte del terzo contraente può essere presuntivamente provata dal curatore, su cui incombe il relativo onere, anche invocando l’esistenza di protesti cambiari, in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d’impresa. Ne consegue che l’avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti può assumere rilevanza presuntiva tale da esonerare il curatore dal provare che gli stessi fossero noti al convenuto in revocatoria, su quest’ultimo risultando, in tal caso, traslato l’onere di dimostrare il contrario gr. Cass. n. 526 del 2016).

2.3. Nella specie, la corte distrettuale – con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti – è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile dalla documentazione prodotta in atti, valutato in ciascun elemento e nel suo complesso, fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente; nè potrebbe sostenersi, fondatamente, che l’argomentare del giudice d’appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest’ultima per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.

2.3.1. In particolare, quella corte ha ritenuto di desumere la sussistenza della scientia decoctionis in capo all’acquirente attraverso ampie ed esaustive argomentazioni amplius, pag. 6-10 dell’impugnata sentenza) in cui: i) ha valorizzato la pluralità di protesti elevati, benchè per importi modesti, a carico della venditrice tra il 31 gennaio ed il 30 novembre 2003; ii) ha considerato che sia la società alienante che la R. risiedevano nella provincia di Catania, da ciò desumendo la facile consultabilità dei bollettini dei protesti della provincia di residenza dell’acquirente; iii) ha giudicato ininfluente, in relazione alla consultazione di tali bollettini, la circostanza che l’immobile acquistato si trovasse in una provincia diversa; iv) ha assunto, infine, che, allorchè si tratti di acquisti immobiliari, la consultazione di quei bollettini doveva considerarsi come una cautela ormai entrata nel comune agire dei privati in tali circostanze.

2.4. Posto, dunque, che l’accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia decoctionis compete al giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019), l’odierno assunto della ricorrente, si risolve, sostanzialmente, nel tentativo, da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019).

2.5. In altri termini, la R. incorre nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall’erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorchè la parte ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (tjr- Cass. n. 27000 del 2016). Del resto, affinchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (cfr. Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione). Nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), peraltro, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (cfr. Cass. n. 11176 del 2017). In effetti, non è compito di questa Corte quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudici di merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), altresì evidenziandosi che i fatti e/o elementi di cui oggi la ricorrente lamenta l’errata “valuta.zione” o l’omesso esame, lungi dall’essere, di per sè,” decisivi”, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte catanese, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.

3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità essendo la curatela del fallimento (OMISSIS) s.r.l. rimasta solo intimata, dandosi atto, altresì, della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della R., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 10 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 28 ottobre 2019

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