Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27457 del 20/11/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 27457 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: LORITO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso 16251-2012 proposto da:
INIZIATIVA LAVORO S.C.A.R.I. IN LIQUIDAZIONE, in
persona del Liquidatore pro tempore, PIPERNO ANGELO
MICHELE, entrambi elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA ISONZO 42/A, presso lo studio dell’avvocato LUCA
DI GREGORIO, che li rappresenta e difende, giusta
delega in atti;
– ricorrente 2017
2986

contro

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI NOVARA, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia

Data pubblicazione: 20/11/2017

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1841/2011 della CORTE
D’APPELLO di TORINO, depositata il 23/12/2011 R.G.N.

1415/2009.

n. r.g.16251/2012

RILEVATO CHE

tredici in esecuzione del contratto di appalto presso la Columbian Carbon
Europa s.r.l. – quali lavoratori subordinati, e per ulteriori inadempienze di
natura amministrativa attinenti a dette assunzioni; il giudice adito,
ravvisata l’intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato non già con
l’appaltante Colurnbian Carbon Europa s.r.I., bensì con la società
cooperativa opponente, condannava i ricorrenti al pagamento delle sanzioni
pecuniarie comminate relative ai tredici soci;
detta pronuncia veniva confermata, con sentenza resa pubblica in data
23/12/2011, dalla Corte d’Appello di Torino, sul rilievo essenziale della
insussistenza dei presupposti per la ravvisabilità degli estremi di una
intermediazione vietata di manodopera e della configurabilità di un rapporto
di lavoro dipendente fra i soci della cooperativa e la società committente;
avverso tale decisione interpongono ricorso per cassazione la società
Cooperativa a r.l. in liquidazione Iniziativa Lavoro ed Angelo Michele
Piperno, affidato ad otto motivi;
resiste con controricorso la Direzione Provinciale del lavoro;
CONSIDERATO CHE
1.con sette motivi parte ricorrente denuncia omessa, contraddittoria ed
insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in
relazione al comma primo n.5 art.360 c.p.c.;
si duole che la Corte distrettuale abbia omesso di adeguatamente valutare
la posizione del sig. Criscuolo il quale aveva solo il formale incarico di
responsabile dell’appalto, essendo di fatto un dipendente della società
Columbian (primo e secondo motivo); non abbia sufficientemente motivato
in ordine alla ricorrenza degli elementi propri della intercorrenza di un
rapporto di lavoro subordinato con la committente / avuto riguardo:al. dato
relativo alla fornitura di radioline per impartire disposizioni (terzo motivo),
alla selezione del personale che la cooperativa doveva utilizzare
nell’esecuzione dell’appalto (quarto motivo) ed alla timbratura del cartellino
presenze della ColumbianH(quinto motivo); critica infine, la sentenza
impugnata, per il malgoverno del materiale istruttorio acquisito, in ragione

la cooperativa a r.l. Iniziativa Lavoro ed Angelo Michele Piperno
proponevano opposizione, ex art.22 1.689/1981 innanzi al Tribunale di
Novara, alla ordinanza della Direzione Provinciale del lavoro con la quale
era stato loro ingiunto il pagamento di una sanzione pecuniaria per omessa
comunicazione dell’impiego di quattordici soci della cooperativa – di cui

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dell’omesso o non corretto scrutinio delle deposizioni testimoniali raccolte
(sesto, settimo ed ottavo motivo);

le critiche formulate muovono tutte dalla prospettazione di un difetto di
motivazione; come è noto, tale vizio concerne esclusivamente la
motivazione in fatto, in quanto la norma che lo regola, il punto n. 5)
dell’art. 360, Co. 1, c.p.c., nella versione di testo applicabile al presente
giudizio, consente il ricorso per cassazione solo per “omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio”;
per consolidato orientamento di questa Corte la motivazione omessa o
insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice
di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale
obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa
decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso
della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla
base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando,
invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte
ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi
delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile
istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo
tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente
estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (in termini, Cass.
SS.UU. 25/10/2013 n. 24148, Cass. 4/4/2014 n.8008 e da ultimo, Cass.
7/4/2017 n.9097);
invero il motivo di ricorso ex art.360, co.1, n.5, c. p. c., non conferisce
alla Corte di cassazione il potere di riesaminare il merito dell’intera
vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo quello di controllare,
sul piano della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica,
l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto
spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne
l’attendibilità e la concludenza nonché scegliere, tra le risultanze
probatorie, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità
dei fatti in discussione, dando così liberamente prevalenza all’uno o
all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti
dalla legge (tra numerose altre: Cass. 2/7/2008 n.18119, Cass. 7/1/2014
n.91); in ogni caso, per considerare la motivazione adottata dal giudice di
merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano
prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le
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2. i motivi, che possono congiuntamente essere esaminati, siccome
connessi, vanno disattesi;

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implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili
con esse (fra le tante: Cass. 2/2/2007 n.2272, Cass. 14/2/2013 n.3668);
inoltre con la riforma del giudizio di cassazione operata con la legge n. 40
del 2006, che ha sostituito il concetto di “punto decisivo della
controversia” con quello di “fatto controverso e decisivo” il legislatore ha
mirato ad evitare che il giudizio di cassazione, che è giudizio di legittimità,
venga impropriamente trasformato in un terzo grado di merito (così Cass.
31/7/2013 n.18368);
3. alla stregua dei consolidati e condivisi principi esposti i motivi di
doglianza devono essere respinti;
il ricorrente si limita infatti ad esporre un’interpretazione della
documentazione acquisita a sé favorevole al solo fine di indurre il
convincimento del giudice di legittimità che l’adeguata valutazione di tali
fonti probatorie avrebbe giustificato raccoglimento della domanda;
diversamente il giudice del gravame, con motivazione congrua sotto il
profilo logico, e corretta sul versante giuridico, ha reso una motivazione
comprensibile e coerente con le risultanze processuali esaminate; ha
rimarcato come dal quadro istruttorio delineato, fosse emerso che i
lavoratori della Cooperativa avevano ricevuto istruzioni dal caposquadra
sulla base delle direttive impartite dai capi reparto della Columbian Carbon
Europa s.r.I.; che si erano riferiti sempre al caposquadra, per comunicare
assenze da lavoro; che la dotazione di radioline era stata disposta per
consentire di ricevere a quest’ultimo le direttive della Columbian; che, in
definitiva, il contesto probatorio scrutinato comprovava l’esercizio di un
potere di direzione del personale, tramite il caposquadra Criscuolo, da
parte della cooperativa appaltatrice, nell’ambito di direttive impartite dai
capi reparto della società committente, assolutamente compatibili con il
contratto di appalto di servizi intercorrente con la committente, essendo
emersa “l’effettiva consistenza della cooperativa quale soggetto
imprenditore, in quanto dotato di un’organizzazione aziendale …gestita
autonomamente, con assunzione del relativo rischio:elementi che
depongono per l’effettività del contratto di appalto di servizi stipulato fra le
parti e che pertanto escludono la mera interposizione vietata dall’art.1
1.1369/60”;
tenuto conto del ricordato ambito della facoltà di controllo consentita al
riguardo in sede di legittimità, la decisione impugnata non resta, pertanto,
scalfita dalle censure che le sono state mosse;
3

argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le
ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere

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4. in definitiva, il ricorso non merita accoglimento; il governo delle spese
del presente giudizio segue, infine, il regime della soccombenza nella
misura in dispositivo liquidata.

la Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro
4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, ed
accessori di legge.

P.Q.M.

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