Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27457 del 19/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 19/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 19/12/2011), n.27457
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 7580 del R.G. anno 2011 proposto da:
Z.L. elett.te domiciliato in ROMA, via Flaminia 322 presso
l’avv. Porcaro Roberto con l’avv. Roberta Tessitore del Foro di
Firenze che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
Prefetto UTG e Questore di Firenze – Ministero dell’Interno;
– intimati –
avverso il decreto 19.1.2011 del Giudice di Pace di Firenze, udita la
relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 1.12.2011
dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;
presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice.
Fatto
RILEVA IN FATTO
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:
CHE il Giudice di Pace di Firenze, esaminando l’opposizione proposta dalla cittadina (OMISSIS) Z.L. contro l’espulsione 12.10.2010 emessa dal Prefetto di Firenze e comunicata nella stessa data, con decreto 19.01.2011 ha respinto l’opposizione sul rilievo per il quale 1) il decreto espulsivo, in testo italiano, era stato attestato non poter essere tradotto in lingua (OMISSIS) per irreperibilità di un traduttore 2) nessun rilievo aveva la scarsa ampiezza di motivazione del decreto espulsivo, posto che la clandestinità della entrata e la irregolarità della permanenza da circa tre mesi in Italia erano dati ammessi dalla stessa opponente, e che l’istanza di emersione ex L. n. 109 del 2009 era stata respinta per falsità della richiesta 3) in siffatto quadro nessuna esimente rilevava ad escludere l’assorbente rilievo di legittimità della espulsione e della correlata intimazione di allontanamento;
CHE per la cassazione di tale decisione Z.L. ha proposto ricorso il 15.03.2011 al quale il Prefetto di Firenze non ha opposto difese;
CHE appare evidente la totale infondatezza del ricorso, che censura di violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 e di inadeguatezza e contraddittorietà di motivazione il provvedimento del Giudice di Pace;
CHE in ordine alla censura di violazione dell’art. 13, comma 7 del T.U., essa è priva di consistenza avendo il GdP giudicato in puntuale adesione alla ferma giurisprudenza di questa Corte, da ultimo sintetizzata in principio applicato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, per il quale la attestazione di indisponibilità di traduttore nella lingua conosciuta dall’espellendo è condizione necessaria e sufficiente per la traduzione in una delle lingue “veicolari” (Cass. 17572 del 2010);
CHE parimenti inconsistenti sono le censure avverso la motivazione di sussistenza della causa espulsiva, essa essendo stata in fatto pienamente acclarata e non emergendo in alcun modo la permanenza di una causa di sospensione del divieto espulsivo (D.L. n. 78 del 2009, art. 1 convertito in L. n. 102 del 2009);
CHE altrettanto inconsistenti sono i rilievi sulla intimazione immediata ex art. 14, comma 5 bis del T.U. posto che non spetta al giudice civile sottoporre a verifica detta intimazione, alla stregua del principio posto da S.U. 20121 del 2005 e fatto salvo il caso, nella specie non ricorrente, nel quale la stessa intimazione, assunta a premessa della nuova espulsione ex art. 14, comma 5 ter, debba essere disapplicata per effetto della Direttiva 2008/115/CE;
CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e rigettato per manifesta infondatezza.
Diritto
OSSERVA IN DIRITTO
Ad avviso del Collegio, e con particolare riguardo alla questione di violazione dell’art. 13, comma 7 del T.U., il ricorso merita di essere trattato in pubblica udienza.
P.Q.M.
Rimette la trattazione del ricorso alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011