Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27457 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 02/12/2020), n.27457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13709-2019 proposto da:

A.G., A.L., A.A., nella qualità

di eredi di T.M.B., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA VITO GIUSEPPE GALATI 100/C, presso lo studio dell’avvocato ANNA

D’ALISE, rappresentati e difesi dagli avvocati GAETANO IROLLO,

SEBASTIANO SCHIAVONE;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3954/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 07/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Napoli Nord con la sentenza n. 3954/18 nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva dichiarato che la de cuius T.M.B. (e per lei gli eredi A.G., A.L., A.A.) era in possesso dei requisiti sanitari utili all’indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1 febbraio 2014 e sino al decesso. Il Tribunale aveva compensato le spese relative ad entrambe le fasi del procedimento in considerazione dei diversi esiti degli accertamenti peritali espletati.

Avverso tale ultimo capo della decisione, relativo alla compensazione delle spese, era proposto ricorso affidato ad un solo motivo.

L’Inps rimaneva intimato.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1)Con unico motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., art. 24 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La parte ricorrente ha rilevato l’errata statuizione sulla compensazione delle spese. Il Tribunale aveva statuito che le spese erano da compensare “in considerazione dei diversi esiti degli accertamenti peritali espletati”.

Occorre precisare che la domanda avanzata originariamente dal ricorrente era di accertamento dei requisiti utili alla indennità di accompagnamento e che tale domanda era stata rigettata dal giudice in sede di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., comma 1, a seguito dell’indagine peritale.

Successivamente alla contestazione della ctu ed alla instaurazione del giudizio ordinario le nuove indagini peritali avevano invece ritenuto sussistenti le condizioni invalidanti sin dalla domanda amministrativa proposta dal ricorrente, sicchè la domanda era stata accolta con totale riforma dell’esito dell’ATP.

La particolare struttura del procedimento dell’ATP prevede che alla prima fase dell’accertamento possa seguire, a seguito della contestazione di una delle parti, la fase della cognizione ordinaria in cui è definitivamente accertata la eventuale sussistenza del requisito sanitario. Si tratta comunque di un unico giudizio a formazione successiva ed eventuale, a completamento del quale deve svolgersi, ai fini delle spese giudiziali la valutazione di soccombenza tra le parti.

Nel caso di specie l’indagine peritale svolta in sede di cognizione ordinaria aveva riconosciuto la presenza del requisito utile all’indennità di accompagnamento così evidenziando la piena fondatezza della domanda originariamente proposta.

Da ciò deriva che la scelta di compensare le spese del

procedimento in presenza di un totale accoglimento della domanda, sia pur successivamente accertata, risulta essere in contrasto con il principio di non onerare la parte vittoriosa delle spese.

Deve, invero, rilevarsi, in conformità a quanto già chiarito da questa Corte (cfr., in particolare, Cass. 11301/2015) che la decisione adottata integra un normale esito dell’attività valutativa del giudice e che la disposta compensazione potrebbe tradursi in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa, con lesione del diritto di agire in giudizio e di difendersi ex art. 24 Cost., se non pure della regola generale dell’art. 91 c.p.c. (così Cass. 11301/2015 cit.), laddove la sostanziale soccombenza dell’istituto deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. n. 16982/2017).

A tale esito deve giungersi anche in ragione della recente decisione della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 77/2018 ha ribadito che, fermo il principio di non attribuzione delle spese alla parte interamente vittoriosa, le ipotesi di compensazione, in aggiunta a quelle già espressamente considerate dall’art. 92 c.p.c., possono essere valutate dal giudice, ma comunque motivate e delimitate nel perimetro delle gravi e eccezionali ragioni. Di queste ultime, nel caso in esame, il Tribunale nel compensare le spese dell’ATP, non ha dato conto alcuno.

Il ricorso deve quindi essere accolto e cassata la sentenza con riguardo al motivo accolto e rinvio al Tribunale di Napoli nord, diverso giudice, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza con riguardo al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Napoli Nord, diverso giudice, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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