Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27456 del 20/11/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 27456 Anno 2017
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: MIGLIO FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso 27513-2012 proposto da:
TRIPODI

FRANCO

FIRMO

C.F.

TRPFNC71B04H224H,

elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE
OSTIENSE

323,

presso

lo

studio

dell’avvocato

ALESSANDRA GUARNACCIA, rapprPnentato e dlteQ

dall’avvocato

NICOLA SANTOSTEFANO,

giusta delega in

atti;
– ricorrente –

2017
2964

contro

FUNARO ATTILIO, ROSACE ANTONINO, BIACCA GIUSEPPE,
elettivamente domiciliati

in ROMA,

VIA ERASMO

GATTAMELATA 128, presso lo studio dell’avvocato
CARMELO SCALFARI, che li rappresenta e difende,

Data pubblicazione: 20/11/2017

giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

LEGA NAVALE ITALIANA, SCONTI GIUSEPPE, EREDITA’
GIACENTE BIACCA FRANCESCO, in persona del curatore

ROSACE ANNUNZIATA, CONDIDORIO ANNA, CONDIDORIO MARIA,
CONDIDORIO GIOVAMBATTISTA;

intimati

Nonché da:
LEGA NAVALE ITALIANA, in persona del Presidente e
legale rappresentante pro tempore, domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende
ope legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

TRIPODI FRANCO FIRMO C.F. TRPFNC71B04H224H, FUNARO
ATTILIO, ROSACE ANTONINO, BIACCA GIUSEPPE, SCONTI
GIUSEPPE, EREDITA’ GIACENTE BIACCA FRANCESCO, in
persona del curatore MARIA GRAZIA MARRA, EREDI DI
CONDIDORIO ROCCO, quali ROSACE ANNUNZIATA, CONDIDORIO
ANNA, CONDIDORIO MARIA, CONDIDORIO GIOVAMBATTISTA;

intimati

avverso la sentenza n. 780/2012 della CORTE D’APPELLO
di REGGIO CALABRIA, depositata il 14/06/2012 R.G.N.

MARIA GRAZIA MARRA, EREDI DI CONDIDORIO ROCCO quali

868/2007.

Camera di consiglio del 27 giugno 2017 – n.40 del ruolo
RG n. 27513/12
Presidente: Macioce – Relatore: Miglio

RG. 27513/2012

che con sentenza in data 14 giugno 2012, la Corte di Appello di Reggio Calabria ha
riformato la sentenza del Tribunale della medesima città n. 1036 del 2007 che aveva
dichiarato che la Lega Navale Italiana non potesse essere convenuta quale soggetto
passivo del rapporto di lavoro dedotto in giudizio e aveva respinto le domande
proposte da Franco Firmo Tripodi di accertamento della sussistenza di un rapporto di
lavoro subordinato alle dipendenze della Sezione di Reggio Calabria della Lega Navale
Italiana dal 1.7.1991 al 30.4.1999 e di condanna della Lega Navale Italiana nonché di
Attilio Funaro, Antonio Rosace, Giuseppe Biacca, Giuseppe Sconti, Francesco Biacca,
nonché degli eredi di Rocco Condidorio, al pagamento delle retribuzioni e del
trattamento di fine rapporto, detratte le somme già corrisposte in costanza di
rapporto, per un importo di euro 132.117,16; la Corte territoriale ha accertato che tra
il Tripodi e la Sezione di Reggio Calabria della suddetta Lega (quale associazione non
riconosciuta) era intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal primo luglio 1991 al
30 aprile 1999 e condannato l’eredità giacente di Francesco Biacca, già Presidente
della suddetta Sezione, al pagamento di euro 33.327,05 a titolo di straordinario, euro
63.930,92 per differenze retributive ed euro 1.973,40 a titolo di trattamento di fine
rapporto oltre al pagamento delle spese legali e di CTU;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso Franco Firmo Tripodi affidato a tre
motivi, al quale hanno opposto difese con controricorso Attilio Funaro, Giuseppe
Biacca, Antonino Rosace e la Lega Navale Italiana con controricorso;
che Giuseppe Sconti, l’eredità giacente di Francesco Biacca, nonché gli eredi di Rocco
Condilorio sono rimasti intimati;
che la Lega Navale ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato con cui ha
ribadito l’eccezione di prescrizione già formulata nei precedenti gradi di giudizio;

i

RILEVATO

che è stata depositata memoria ex art. 380 bis c.p.c da Tripodi Franco Firmo;
CONSIDERATO CHE
1. con il primo motivo di ricorso il Tripodi deduce la violazione e/o falsa applicazione di
norme di diritto determinata da una erronea applicazione (art. 360 n.3 c.p.c.);
Violazione di legge e di regolamento. Violazione e/o errata applicazione dello Statuto
della Lega Navale Italiana, in particolare degli artt. 10, 14, 19, 24, 26, 30, 32, 33, 34

elementi di diritto relativi al riconoscimento della responsabilità, legittimazione e
titolarità passiva della Lega Navale Italiana Presidenza Nazionale. Illogicità ed
erroneità della decisione. Con tale motivo il ricorrente impugna il capo della sentenza
della Corte territoriale che ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva della Lega
Navale Italiana, sulla base della affermata insussistenza di una successione alla
Sezione periferica dell’Ente Nazionale . Con il motivo 1.1. di ricorso il Tripodi eccepisce
la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto determinata da erronea
applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.); violazione di legge e di regolamento – Violazione
e/o errata applicazione del Regolamento allo Statuto della Lega navale Italiana, in
particolare degli artt. 7,8,9,10,12,15,16,17,18,34. Omessa e/o errata valutazione
delle circostanze documentate e provate e degli elementi di diritto relativi al
riconoscimento della responsabilità, legittimazione e titolarità passiva della Lega
Navale Italiana Presidenza Nazionale. Illogicità ed erroneità della decisione. Ad avviso
del ricorrente, le norme invocate dimostrerebbero che la Sezione periferica di Reggio
Calabria non sarebbe altro che una articolazione locale della Lega Navale Italiana, con
conseguente responsabilità di quest’ultima per le obbligazioni assunte dalla prima;
2. con il secondo motivo di ricorso, il Tripodi denuncia la omessa e/o insufficiente e/o
contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, che se tenuti
presenti, avrebbero portato ad un diverso convincimento (art. 360 n. 5 c.p.c.).
Omessa attività istruttoria necessaria ai fini di causa. Compromissione dei diritti di
difesa. Difetto di motivazione, errata ed illogica. Violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 421 c.p.c.( art.360, comma 1, n.3 c.p.c.);
In particolare il ricorrente ha lamentato che la Corte territoriale avrebbe omesso di
considerare le norme e gli argomenti dal medesimo proposti, ritenendo erroneamente
corretto il giudizio di primo grado per quanto attiene il rifiuto opposto in relazione alla
richiesta di ordinare l’esibizione dei documenti contabili inerenti la situazione
finanziaria della Lega Navale – Sezione periferica di Reggio Calabria;
2

e 35 . Omessa e/ o errata valutazione delle circostanze documentate e provate e degli

3. con il terzo motivo il Tripodi censura l’omessa e/o errata valutazione

delle

circostanze documentate e provate e degli elementi di diritto relativi al riconoscimento
della responsabilità legittimazione passiva e titolarità dei componenti dell’ultimo
Consiglio Direttivo della Sezione reggina-Illogicità ed erroneità della decisione.
Violazione e/o errata applicazione degli artt. 36 e 38 cc ( art. 360 n. 3 c.p.c.).
Violazione e/o errata applicazione dell’art. 34 dello Statuto; violazione e/o errata
applicazione dell’art. 28 del Regolamento allo Statuto. Omessa e/o contraddittoria e/o

1.1. le censure in cui si articola il primo motivo di ricorso sono inammissibili. Come
ripetutamente affermato da questa Corte (Cass. n. 10581 del 1998, Cass. n. 5038 del
1998, Cass. n. 21 del 1986, Cass. n. 9239 del 2011) le disposizioni contenute nei
regolamenti interni e negli statuti degli enti pubblici non hanno valore di norme
giuridiche, esaurendo la loro operatività ed efficacia nell’ambito dell’attività interna
degli enti medesimi, con la conseguenza che, in relazione all’interpretazione delle
suddette disposizioni, la sentenza di merito non è censurabile in sede di legittimità se
non per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione;
nella specie le censure in cui si articola il primo motivo non riguardano la violazione di
disposizioni di legge sui criteri ermeneutici, ma direttamente le norme statutarie,
pertanto devono dichiararsi inammissibili;
anche le censure sul vizio di motivazione sono inammissibili, in quanto si
concretizzano in una diretta critica delle valutazioni di merito con cui la Corte
d’Appello ha respinto le argomentazioni formulate dalla parte ricorrente nei precedenti
gradi di giudizio;
2.1. il secondo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che il rigetto da parte del
giudice di merito dell’istanza di disporre l’ordine di esibizione al fine di acquisire al
giudizio elementi ritenuti indispensabili dalla parte non è sindacabile nel giudizio di
legittimità, poiché, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile solo
quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalità
esplorative, la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere
discrezionale del giudice di merito ed il mancato esercizio di tale potere non è
sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.(Cfr. ex plurimis Cass. n.
4504 del 21.2.2017, Cass. n. 24188 del 2013);
il motivo in ogni caso è infondato, in quanto nella sentenza impugnata vi è
motivazione sul punto, avendo la Corte d’Appello ritenuto superfluo l’ordine di
3

illogica motivazione (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.);

esibizione sulla base di una valutazione congruamente motivata: alla luce del verbale
di assemblea della Sezione periferica di Reggio Calabria del 14 novembre 2000, in cui
si attesta la mancanza di qualsivoglia risorsa finanziaria, appare logica e giustificata la
decisione di non precedere all’ordine di esibizione, stante la mancanza di elementi
indiziari idonei a mettere in discussione la veridicità di tale circostanza, attestata in un
documento ufficiale allegato in atti;

3.1. il terzo motivo è inammissibile, in quanto diretto ad una rivalutazione nel merito

punto di attività negoziale svolta in nome e per conto dell’ente e alle relative norme
del Regolamento nonché degli artt. 36 e 38 c.c., in ordine alla responsabilità
patrimoniale dei soggetti coinvolti;
4.

per le esposte motivazioni il ricorso deve essere rigettato, con conseguente

assorbimento del ricorso incidentale condizionato;
5. le spese vengono regolate come da dispositivo;
6. non sussistono la condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002,
ctJ

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità sostenute da
Attilio Funaro ed altri che liquida in complessivi euro 5.000,00 per compensi
professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% dei compensi
ed accessori di legge ed al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore
della Lega Navale Italiana, che liquida in euro 3.000,00, oltre spese prenotate a
debito.
Così deciso nella Adunanza camerale del 27 giugno 2017.
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