Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27456 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 19/12/2011), n.27456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

O.G. domiciliato in ROMA, via Valadier 39 presso l’avv.

Precenzano Francesco con l’avv. Anna Rosa Oddone del Foro di Torino

che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno – Commissione Territoriale per la Protezione

Internazionale di Torino;

– intimati –

avverso la sentenza n. 14 in data 24.1.2011 della Corte di Appello di

Torino;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

1.12.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice.

Fatto

RILEVA IN FATTO

O.G. – cittadino (OMISSIS) – richiese alla Commissione Territoriale competente la protezione internazionale allegando le presecuzioni politiche alle quali egli sarebbe stato soggetto in (OMISSIS) in ragione della sua militanza nel partito DTP della minoranza curda ma la Commissione negò ogni protezione. Il Tribunale di Torino con sentenza 18.3.2010 rigettò la opposizione e la Corte di Appello di Torino con sentenza 24.01.2011 respinse il reclamo, affermando in motivazione: che non andava accordato il chiesto differimento dell’udienza per consentire al richiedente la partecipazione, stante la non documentata condizione di detenuto in (OMISSIS), che la prospettazione di una persecuzione in quanto militante del DTP ed in quanto nipote di un condannato per attività politica era affatto generica, che del resto egli stesso aveva chiesto e non ottenuto dalla RFT la protezione internazionale nel 2004 ed era rimpatriato, che le spesse allegazioni non indicavano alcuna condizione di perseguitato (trattandosi solo di ripetuti “controlli di polizia”) nè di esposto a danno grave alla persona, che anche la invocazione dei permessi umanitari era carente di base giustificativa. Per la cassazione di tale sentenza l’ O. ha proposto ricorso notificato il 3.3.2011 e depositato il 22.3.2011. Il Presidente ha con decreto fissato udienza in Camera di consiglio all’1.12.2011 D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, comma 14. Non ha svolto difese la intimata Amministrazione dell’Interno.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Il ricorso, ad avviso del Collegio, va respinto per inconsistenza od inammissibilità delle censure.

Nel ricorso ci si duole con un primo motivo del mancato differimento della udienza, omissione impediente l’interrogatorio della parte e quindi inficiante di nullità la sentenza . La censura è priva di fondamento. Questa Corte ha assai di recente affermato (Cass. 24544 del 2011) che non è configurabile un automatico incombente della audizione personale in appello ma un diritto del richiedente ad essere sentito in interrogatorio personale su dati e fatti prospettati ed un potere del giudice di appello di valutarne la rilevanza specifica, oltre a quanto già addotto dalla difesa tecnica, dando di tal valutazione una sintetica ma congrua motivazione. In questa prospettiva la censura di nullità del provvedimento per la mera assenza del previo, obbligatorio, interpello, non ha consistenza restando di converso immune da alcuna censura la sintetica ma congrua motivazione resa dalla Corte di merito alla pag. 2 della sentenza sulla implausibilità delle esigenze sottoposte a giustificare il differimento per rendere l’interpello.

Con il secondo motivo si denunzia di insufficienza la motivazione a sostegno del diniego di protezione, motivazione generica e indicativa della rinunzia ad alcun ruolo di indagine del giudice. Si lamenta, in sostanza, la mancata applicazione del D.Lgs. 25 del 2008, art. 8 avendo la CdA mancato di svolgere il proprio necessario ruolo “attivo” nell’acquisizione informativa. Osserva il Collegio, come rilevato in recente consimile pronunziato (Cass. 24545 del 2011) che il principio invocato è esatto (vd. S.U. 7933 e 27310 del 2008, 11535- 19393 del 2009) ma la censura si regge sulla sola generica affermazione del ricorrente, che omette di indicare quali dati di “contesto politico” si sarebbero dovuti acquisire e non sono stati acquisiti, sì che ci si duole del mancato ricorso a informazioni meramente “esplorative” e si ripete la propria opinione sul carattere sempre meno democratico del governo turco e sulla correlata rinascita del fanatismo islamico, nemico della dignità della minoranza kurda.

Quanto alle necessarie allegazioni “individualizzanti” esse si risolvono nella sola documentazione della iscrizione ad un partito politico curdo (DTP) in ragione della quale un parente di G. O. avrebbe ottenuto protezione internazionale nella RFT. E la scarsa capacità evocativa di siffatti (soli) dati è stata logicamente valutata dalla Corte di merito con proposizioni che in questa sede neanche vengono specificamente contestate. Non è luogo a regolare le spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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