Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27455 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE di PRIOLO GARGALLO (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ZANARDELLI 23, presso

lo studio dell’avvocato FILIPPUCCI FABRIZIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato CORSO GIUSEPPE giusta Delib. G.M. 13 marzo 2009, n. 93

e giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

(OMISSIS), nella persona del Commissario Straordinario e legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE QUATTRO

FONTANE 15, presso lo studio dell’avvocato TINELLI GIUSEPPE, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9/07/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA del 25/02/08,

depositata il 12/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Ettore Cirillo;

udito l’Avvocato Tinelli Giuseppe difensore del controricorrente che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che si

riporta alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il 12 gennaio 2009 la CTR-Sicilia ha rigettato l’appello del Comune di Priolo Gargallo nei confronti dello IACP di Siracusa, confermando l’annullamento dell’avviso di accertamento per ICI 1997.

Il Comune ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi per violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) e vizi motivazionali (art. 360 c.p.c., n. 5); lo IACP si è costituito con controricorso.

Redatta la relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., sono state effettuate le notificazioni alle parti e la comunicazione al P.G..

Il ricorso è manifestamente inammissibile.

E’ del tutto preliminare il rilievo che il ricorso per cassazione è irrimediabilmente viziato dall’assoluta inosservanza dell’abrogato art. 366-bis c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 per le sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del detto D.Lgs.), nella parte in cui prevedeva che, nei casi previsti dall’art. 360, n. 3 “l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto”. Nel ricorso in esame, primo mezzo, non solo manca del tutto la prescritta formulazione conclusiva, ma manca persino graficamente qualsivoglia riferimento ad un quesito di diritto vero e proprio. E’, infatti, inammissibile per violazione dell’art. 366-bis c.p.c., il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte (Cass. Sez. U, n. 7258 del 26/03/2007).

Nè il quesito di diritto può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè, in un sistema processuale che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ., consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (Cass. Sez. 1, n. 20409 del 24/07/2008).

Inoltre, le altre censure, secondo mezzo, trascurano che, nel vigore dell’art. 366-bis c.p.c., il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere accompagnato da un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità; il motivo, cioè, deve contenere – a pena d’inammissibilità – un’indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass. Sez. U, n. 12339 del 20/05/2010). Nulla di tutto ciò è leggibile nel caso di specie.

Infine, quanto alla normativa applicabile al ricorso in esame, alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 disp. prel. cod. civ., comma 1 secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5 in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. Civ., (intervenuta ai sensi dell’art. 47 della citata L. n. 69 del 2009) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti antecedentemente (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006) tale norma è da ritenersi ancora applicabile (Cass, Sez. 3, n. 7119 del 24/03/2010). Sul punto è stato escluso ogni dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 58 cit., comma 5 per contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore disciplinare nel tempo l’applicabilità delle disposizioni processuali e non appare irragionevole il mantenimento della pregressa disciplina per i ricorsi per cassazione promossi avverso provvedimenti pubblicati prima dell’entrata in vigore della novella (Cass. Sez. L, n. 26364 del 16/12/2009).

All’inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese del giudizio di legittimità secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 1.600,00 (di cui Euro 1.500,00 per onorario), oltre a spese generali e oneri di legge.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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