Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27455 del 09/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27455 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 10617-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (96363391001) in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
MATRANGA GENNARO (MTRGNR42C01H818U elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio
dell’avvocato CARLETTI FIORAVANTE, rappresentato e difeso
dall’avvocato CANDIANO NICOLA giusta procura speciale a
margine del controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 09/12/2013

avverso la sentenza n. 51/10/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO del 18/02/2010,
depositata il 05/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/11/2013 dal

Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

BOGNANNI.

Ric. 2011 n. 10617 sez. MT – ud. 28-11-2013
-2-

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 10617/11

Ricorrente: agenzia entrate
Controricorrente: Gennaro Matranga

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Calabria n. 51/10/10, depositata il 5
marzo 2010, con la quale, rigettato l’appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione di Gennaro
Matranga, relativa alla cartella di pagamento, inerente all’Irpef,
Irap ed Iva per le annualità 2000 e 2001, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che l’atto esecutivo non era adeguatamente motivato, e pertanto andava annullato. Il
contribuente resiste con controricorso, ed ha depositato memoria.
Motivi della decisione

2. Innanzitutto va rilevato che l’eccezione di

1,01
ammisiblità

del ricorso, sollevata dal controricorrente, secondo cui e o sarebbe carente del requisito di autosufficienza con riferimento alla esposizione sommaria dei fatti della causa, è infondata, atteso
che invece essi vi sono riportati, ancorché in modo piuttosto sintetico.
3. Del pari l’altra eccezione di inammissibilità del gravame
proposta dal controricorrente, secondo cui questo sarebbe stato
svolto in spregio alla costante giurisprudenza di questa Corte, si
rivela anch’essa priva di pregio, per quanto si esporrà appresso.
4. Tutto ciò premesso, col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce il vizio di insufficiente motivazione, in
quanto la CTR non considerava che la cartella ne era munita di una
adeguata, dal momento che era stata emessa sulle dichiarazioni
presentate dal contribuente medesimo; riportava gli estremi dei

Oggetto: opposizione a cartella pagamento,

2

Modelli 770/01 e 770/02; vi erano specificate le poste attinenti
alle varie imposte, ed infine pure le ragioni della stessa pretesa
fiscale, e cioè il mancato pagamento dei diversi tributi, con la
conseguenza perciò che quell’atto non era per niente affetto da
nullità.

Invero va osservato, com’è noto, che la cartella con c
ministrazione chieda il pagamento delle imposte, dichiae dal
contribuente e non versate, non necessita di specifica motivazione, non risultando a tale fine applicabile né l’art. 3 della legge
7 agosto 1990, n. 241 (il quale prevede siano messi a disposizione
del contribuente gli atti di cui egli già non disponga), né l’art.
25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (che prescrive il contenuto minimo della cartella), in quanto la pretesa tributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione di pagamento delle imposte, determinate nella dichiarazione del contribuente, come nella
specie. Spetta, eventualmente, a quest’ultimo, in relazione ai
principi generali in tema di onere della prova, allegare e provare
di avere effettuato in tutto o in parte i versamenti richiesti, in
adempimento dell’obbligo in questione (Cfr. anche Cass. Sentenze
n. 27140 del 16/12/2011, n. 9224 del 2011). Peraltro il difetto di
motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro
atto costituente il presupposto dell’imposizione senza indicarne i
relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la medesima sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia dimostrato in tal
modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione,
per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e
specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio
che il vizio dell’atto abbia determinato al suo diritto di difesa,
come nella fattispecie in esame (V. pure Cass. Sez. U, Sentenze n.
11722 del 14/05/2010, n. 26009 del 2008).
Peraltro in tema di riscossione delle imposte, l’art. 6, comma
5, della legge 27 luglio 2000, n. 212 non impone l’obbligo del
2

La censura è fondata.

3

contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione,
quest’ultima, che non ricorre nel caso in cui nella dichiarazione

nata dall’art. 36-bis citato, poiché in tal caso non v’è necessità
di chiarire nulla e, se il legislatore avesse voluto imporre il
contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo
derivante dalla liquidazione dei tributi, non avrebbe indicato
quale presupposto di esso l’incertezza riguardante “aspetti rilevanti della dichiarazione”, come nella specie (Cfr. anche Cass.
Ordinanza n. 7536 del 31/03/2011, Sentenza n. 795 del 2011).
Dunque sul punto la sentenza impugnata non risulta motivata in
modo adeguato e giuridicamente corretto.
5. Ne discende che il ricorso va accolto, con la conseguente
cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice “a
quo”, altra sezione, per nuovo esame, e che si unifor rà ai

in-

dicati principi di diritto.
6. Quanto alle spese dell’intero giudizio, sse sa

rego-

late dal giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia,
anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della
Calabria, altra sezione, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell s sta Sezione civile, il 28 novembre 2013.

vi sia un mero errore materiale, che è l’ipotesi tipica discipli-

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