Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27455 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 02/12/2020), n.27455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7047-2019 proposto da:

L.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

CARMEN BORGESE;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA

CARC AVALLO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PA ITERI, LUIGI CALIULO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1010/2018 del TRIBUNALE di PALMI, depositata

il 10/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Palmi con sentenza n. 1010/2018, resa in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva rigettato la domanda di L.R. diretta al riconoscimento del requisito sanitario utile per ottenere l’assegno ordinario di invalidità.

Il tribunale aveva ritenuto, all’esito delle indagini peritali svolte nella fase dell’accertamento, che, pur accertate le patologie denunciate, non fossero presenti le condizioni per la prestazione.

Avverso tale decisione la L. proponeva ricorso affidato ad un solo motivo cui resisteva l’Inps con controricorso.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con unico motivo è denunciato il difetto di motivazione-erronea/omessa valutazione di circostanze relative a fatti decisivi della controversia (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5), per aver, il Tribunale acriticamente aderito alle conclusioni dell’indagine svolta dal ctu nella prima fase dell’ATP senza considerare le censure poste dall’assistita.

Parte ricorrente lamenta la inadeguatezza della motivazione della sentenza rispetto alle contestazioni e censure svolte alla ctu. In particolare si duole della mancata considerazione di talune patologie decisive per la controversia.

Il motivo risulta inammissibile per più ragioni.

Questa Corte ha chiarito che l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, va inteso, in applicazione dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, tenendo conto della prospettiva della novella, mirata ad evitare l’abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, supportando la generale funzione nomofilattica della Corte di cassazione. Ne consegue che: a) l'”omesso esame” non può intendersi che “omessa motivazione”, perchè l’accertamento se l’esame del fatto è avvenuto o è stato omesso non può che risultare dalla motivazione; b) i fatti decisivi e oggetto di discussione, la cui omessa valutazione è deducibile come vizio della sentenza impugnata, sono non solo quelli principali ma anche quelli secondari; c) è deducibile come vizio della sentenza soltanto l’omissione e non più l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, salvo che tali aspetti, consistendo nell’estrinsecazione di argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi”, si risolvano in una sostanziale mancanza di motivazione (Cass. n. 7983/2014).

Deve inoltre soggiungersi che “il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità; tuttavia, giusta la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è consentito denunciare in Cassazione, oltre all’anomalia motivazionale, solo il vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo. Ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a denunciare l’omesso esame di elementi istruttori, ma deve indicare l’esistenza di uno o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, il “come” ed il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisività”(Cass. 7472/2017).

Il mancato inserimento della ctu censurata nel motivo di ricorso costituisce ulteriore profilo di inammissibilità del motivo, privo del requisito di specificazione necessario per la valutazione invocata. Nel caso in esame, peraltro, al di là della indicazione formale del vizio denunciato, parte ricorrente rileva, in sostanza, l’errata valutazione di merito svolta dal tribunale proponendo una differente interpretazione dei fatti del processo e richiedendo, in concreto, una nuova valutazione degli stessi non consentita in sede di legittimità. Per tutte le esposte ragioni il ricorso è inammissibile.

Nulla per le spese, sussistendo le condizioni per l’applicazione del disposto di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c..

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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