Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27454 del 29/12/2016

Cassazione civile, sez. un., 29/12/2016, (ud. 06/12/2016, dep.29/12/2016),  n. 27454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Presidente di sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di sez. –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20005-2012 proposto da:

A.S.I.A. NAPOLI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3,

presso lo studio degli avvocati MICHELE SANDULLI ed ANTONI NARDONE,

che la rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COFACE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. (già

Viscontea Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni

s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso

lo studio degli avvocati FILIPPO SCIUTO e GIANMARIA SCOFONE, che la

rappresentano e difendono, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA S.R.L. (OMISSIS) (già (OMISSIS), già

(OMISSIS)), in persona del Curatore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44, presso lo studio

dell’avvocato DI VASTOGIRARDI ANTONIO DE NOTARISTEFANI, che la

rappresenta e difende, per delega in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2050/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata l’08/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Presidente Dott. VINCENZO MAZZACANE;

uditi gli avvocati Antonio NARDONE, Filippo SCIUTO e Antonio DE

NOTARISTEFANI DI VASTOGIRARDI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IACOVIELLO

Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato nell’aprile del 2001, a seguito di provvedimento ex art. 700 c.p.c., la s.r.L. (OMISSIS) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la s.p.a. A.S.I.A. (Azienda Servizi Igiene Ambientale Napoli) e la s.p.a. Viscontea Assicurazioni esponendo che con contratto del 315-2000 l’istante aveva assunto il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) di uno dei lotti in cui la committente A.S.I.A. aveva diviso il territorio della città di (OMISSIS), e che tale appalto faceva seguito a quello analogo precedentemente stipulato con il Comune di Napoli e, nella fase di proroga, continuato con l’A.S.I.A, divenuta committente; aggiungeva che dopo circa 15 giorni alcuni ex dipendenti dell’istante avevano occupato il suo autoparco in seguito a delle rivendicazioni economiche, impedendo la normale esecuzione del servizio; l’A.S.I.A., dopo circa 20 giorni, con Delib. 20 giugno 2000 aveva disposto la risoluzione del contratto e, con Delib. successiva 18 agosto 2000, aveva dichiarato la decadenza dell’istante dall’aggiudicazione sulla base di una infondata contestazione, riguardante una presunta irregolarità nel pagamento di obblighi contributivi alla data di formulazione dell’offerta; pertanto l’A.S.I.A. in modo illegittimo aveva chiesto alla Viscontea Assicurazioni l’escussione della polizza fideiussoria per lire 1.682.869.841, emessa a garanzia della esecuzione del suddetto appalto, affermando l’interruzione ingiustificata del servizio; a seguito di richiesta di chiarimenti da parte della Viscontea, la (OMISSIS) aveva proposto ricorso ex art. 700 c.p.c., accolto dal Tribunale e confermato in sede di reclamo, chiedendo ordinarsi alla garante la sospensione di ogni pagamento in favore dell’A.S.I.A.; l’interruzione del servizio era stata determinata dal comportamento di quest’ultima, che non aveva versato i canoni di appalto dei mesi di maggio e giugno 2000, nè i maggiori corrispettivi, ammontanti a diversi miliardi di lire, sui canoni precedenti, precludendo così alla (OMISSIS) la possibilità di fare fronte alle rivendicazioni economiche dei suoi ex dipendenti, i quali avevano impedito l’espletamento della raccolta dei rifiuti; l’attrice esponeva che pendeva dinanzi al TAR Campania un giudizio per l’annullamento della Delib. dell’A.S.I.A. di risoluzione unilaterale del contratto 20 giugno 2000 e della successiva Delib. 18 agosto 2000 con cui era stata dichiarata la decadenza dell’istante dall’aggiudicazione; l’A.S.I.A. era inadempiente al pagamento della somma di Lire 2.136.685.353 per il canone di appalto relativo al (OMISSIS), della somma di Lire 430.542.098 per i relativi importi revisionali, della somma di Lire 685.613.639 per il canone di (OMISSIS), e della somma di Lire 130.980.822 per il noleggio a caldo di automezzi nel (OMISSIS); aggiungeva che, per effetto della sentenza del TAR Campania n. 813/2000, che aveva ritenuto illegittima l’ordinanza sindacale n. 782/1999 nella parte in cui aveva imposto per la proroga i medesimi corrispettivi del vecchio contratto, l’A.S.I.A. le era debitrice, per i mesi di (OMISSIS) e (OMISSIS), del maggior corrispettivo, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, di Lire 5.331.870.658; evidenziava che l’illegittima risoluzione del contratto di appalto le aveva procurato danni per lucro cessante (per Lire 2.524.304.762) e per danno emergente (per Lire 2.800.000.000).

Tanto premesso, l’attrice chiedeva accertarsi l’illegittimità della risoluzione per suo inadempimento al contratto di appalto suddetto ed accertarsi invece l’inadempimento dell’A.S.I.A., con condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni come sopra quantificati, al pagamento del canone di appalto relativo al mese di maggio, dei relativi importi revisionali, del canone di (OMISSIS) e del noleggio a caldo degli automezzi come sopra quantificati, del maggior corrispettivo per i mesi di (OMISSIS) e (OMISSIS) sopra indicato; chiedeva infine accertarsi che la Viscontea Assicurazioni era liberata da ogni obbligazione nei confronti dell’A.S.I.A..

Si costituiva in giudizio quest’ultima contestando le domande attrici di cui chiedeva il rigetto; deduceva che l’interruzione del servizio a causa delle agitazioni degli ex dipendenti della (OMISSIS) non poteva considerarsi causa di forza maggiore in virtù della clausola n. 2 del CSA e dell’art. 4 del contratto di appalto e che, ai sensi dell’art. 17 del medesimo capitolato, il contratto si doveva ritenere automaticamente risolto ex art. 1456 c.c. e, pertanto, legittimamente l’A.S.I.A. si era avvalsa della clausola risolutiva espressa; deduceva inoltre che l’art. 8 del contratto prevedeva la sua sottoposizione alla clausola risolutiva della verifica della non veridicità delle dichiarazioni rese dalla ditta nel corso della procedura di appalto e che la (OMISSIS) aveva affermato, nella sua dichiarazione in data 18/6/2000, di essere in regola con gli obblighi contributivi; la delibera consiliare era stata impugnata dinanzi al TAR Campania e, nelle more di tale giudizio, gli ex dipendenti della (OMISSIS) avevano proposto ex art. 1676 c.c. un’azione diretta nei confronti dell’esponente, proponendo ricorsi per decreti ingiuntivi e, successivamente, azioni esecutive, in virtù delle quali l’istante aveva versato somme superiori a Lire 1.600.000.000; pertanto l’esponente aveva sospeso ogni pagamento nei confronti della (OMISSIS) in quanto inadempiente.

La convenuta chiedeva quindi dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, dichiararsi l’inammissibilità della domanda di accertamento di illegittimità della risoluzione del contratto in presenza della decadenza della (OMISSIS) dall’aggiudicazione, sospendersi il giudizio in attesa della definizione di quello pendente dinanzi al TAR Campania, respingersi tutte le domande attrici; in via riconvenzionale chiedeva accertarsi la nullità e/o l’improduttività di effetti del contratiodi appalto in dipendenza della dichiarazione di decadenza dell’appaltatrice dalla aggiudicazione; in via subordinata chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto in virtù della clausola risolutiva di cui all’art. 8 dello stesso, accertarsi la legittimità della intervenuta risoluzione, condannarsi la (OMISSIS) al risarcimento dei danni nella misura di Lire 11.900.000.000, accertarsi la legittimità delle penali contrattuali per Lire 2.249.600.000, accertarsi l’ammontare delle somme corrisposte da A.S.I.A. a terzi creditori della (OMISSIS), dichiararsi la compensazione degli eventuali debiti della istante con tali somme, e condannarsi l’attrice al pagamento delle somme dovute all’esponente.

Si costituiva in giudizio anche la Viscontea Assicurazioni, la quale chiedeva accertarsi la sussistenza dei presupposti sulla base dei quali ad essa era stato inibito, in via cautelare, di dare esecuzione alla garanzia prestata; in via riconvenzionale chiedeva condannarsi la (OMISSIS) a rimborsare alla deducente tutte le somme da questa eventualmente versate in conseguenza della polizza fideiussoria.

Il Tribunale di Napoli con sentenza del 22-12-2005 dichiarava la illegittimità della risoluzione del contratto di appalto e condannava l’A.S.I.A. al pagamento della somma di Euro 354.089,89 per il canone di (OMISSIS), nonchè della somma di Euro 1.325.862,33 per il canone di (OMISSIS) oltre interessi dalla sentenza; dichiarava lo scioglimento del contratto di appalto in seguito all’avveramento della condizione risolutiva di cui all’art. 8 del suddetto contratto; rigettava le domande dell’attrice e dell’A.S.I.A. di risarcimento danni; accoglieva parzialmente la domanda dell’A.S.I.A. di accertamento della legittimità delle penali da essa irrogate e condannava l’attrice al pagamento della somma di Euro 23.550,43 oltre interessi dalla sentenza; accoglieva la domanda dell’A.S.I.A. di accertamento delle somme corrisposte a terzi creditori dell’attrice e condannava quest’ultima al pagamento della somma di Euro 62.654,72 oltre interessi dalla sentenza; rigettava la domanda di compensazione avanzata dall’A.S.I.A. e compensava interamente tra le parti le spese di lite.

Avverso tale sentenza l’A.S.I.A. proponeva appello cui resisteva la Curatela del fallimento della s.r.L. (OMISSIS) (già (OMISSIS)) che introduceva altresì appello incidentale; si costituiva in giudizio anche la s.p.a. Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni (già s.p.a. Viscontea Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni) chiedendo il rigetto dell’appello; chiedeva inoltre integrarsi il dispositivo della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, pur avendolo stabilito nella parte motiva, non aveva dichiarato che la compagnia garante doveva ritenersi liberata dagli obblighi di cui alla polizza n. (OMISSIS) e, con appello incidentale, chiedeva riformarsi il capo g) della sentenza, che aveva riconosciuto un credito dell’A.S.I.A. verso la (OMISSIS) di Euro 62.654,72 per le somme corrisposte dalla prima a terzi creditori della seconda.

La Corte di Appello di Napoli con sentenza dell’8-6-2011, ad integrazione della sentenza di primo grado, ha dichiarato la illegittimità della richiesta di escussione avanzata dall’A.S.I.A. nei confronti della s.p.a. Viscontea, successivamente s.p.a. Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni, in relazione alla polizza fideiussoria da quest’ultima prestata a garanzia degli obblighi contrattuali assunti dalla s.r.L. (OMISSIS) con il contratto di appalto stipulato il (OMISSIS); in parziale accoglimento dell’appello incidentale della Curatela del fallimento della società (OMISSIS), ha dichiarato la propria carenza di giurisdizione in ordine alla domanda della società (OMISSIS) di accertamento dei maggiori compensi conseguenti alla rideterminazione per il periodo di vigenza dell’ordinanza sindacale n. 327/2000, ed ha condannato l’A.S.I.A. al pagamento degli interessi legali sulla somma liquidata in primo grado di Euro 1.325.862,33 a decorrere dalla domanda; ha rigettato per il resto il predetto appello incidentale, l’appello principale e quello incidentale proposto dalla Coface, ed ha dichiarato interamente compensate tra le parti le spese del grado.

La Corte territoriale ha ritenuto anzitutto infondata la prima censura dell’appello principale, con la quale l’A.S.I.A. aveva criticato il rigetto della sua eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulle domande proposte dalla (OMISSIS), invocando il disposto del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33 come sostituito dalla L. n. 205 del 2000; invero il comma 2 del menzionato art. 33, che prevedeva la devoluzione al G.A. di tutte le controversie tra la amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi, era stato dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004; inoltre la giurisprudenza di legittimità, anche in epoca antecedente alla suddetta sentenza del giudice delle leggi, aveva ritenuto che, in materia di appalti pubblici, appartengono alla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie relative alla procedura di affidamento dell’appalto, mentre quelle concernenti la fase di esecuzione del contratti sono invece devolute alla giurisdizione del G.O. in quanto riguardano i diritti e gli obblighi nascenti dal contratto, e che la giurisdizione è determinata in ragione della consistenza intrinseca della situazione giuridica dedotta in giudizio, che spetta al G.O. accertare.

Il giudice di appello ha poi disatteso la seconda censura dell’appellante principale avente ad oggetto l’accoglimento della domanda della (OMISSIS) di accertamento della illegittimità della risoluzione del contratto di appalto stipulato il (OMISSIS); invero dall’esame dell’ordinanza sindacale n. 327 del 30-3-2000 emergeva che con delibera del 10-5-1999 il Consiglio Comunale aveva deliberato la costituzione dell’Azienda Speciale di Igiene Ambientale (A.S.I.A.), stabilendo che la nuova azienda subentrasse, fino alla scadenza, nei rapporti contrattuali inerenti il servizio di nettezza urbana già attivati dal Comune; il detto servizio veniva svolto mediante contratti di appalto scaduti il 31-8-1999 con varie società appaltatrici alle quali, con ordinanza del 10-8-1999, era stato ordinato di proseguire nella esecuzione del servizio per tre mesi dalla scadenza contrattuale alle stesse condizioni precedenti; con Delib. 10 marzo 2000 la Giunta Comunale aveva affidato all’A.S.I.A. i segmenti operativi della raccolta dei RSU a far data dal 1-4-2000, ed aveva ordinato alle ditte appaltatrici, tra cui la (OMISSIS), di proseguire nell’esecuzione del predetto servizio per i mesi dal 1-4 al (OMISSIS), ed all’A.S.I.A. di assumere il servizio di raccolta dei rifiuti per lo stesso periodo, avvalendosi delle ditte menzionate.

La Corte territoriale ha ritenuto che dalla detta ordinanza emergeva chiaramente il subentro dell’A.S.I.A. nelle posizioni del Comune nei confronti delle ditte appaltatrici, in quanto ciò era detto espressamente per i contratti scaduti il 31-8-1999, e che inoltre, per i mesi di (OMISSIS) e (OMISSIS), era stato ordinato dal Comune alla Azienda Speciale di assumere il servizio di raccolta dei RSU, avvalendosi delle ditte indicate nell’ordinanza; d’altra parte, come rilevato anche dal Tribunale nonchè dal giudice del procedimento cautelare instaurato dalla (OMISSIS), l’A.S.I.A. aveva pagato senza alcuna contestazione il canone di (OMISSIS) 2000 alla appaltatrice, e, nella memoria di costituzione del giudizio di primo grado alla pagina 18, aveva riconosciuto di dover versare anche il canone relativo al mese di (OMISSIS); inoltre, come rilevato dal giudice del reclamo avverso il provvedimento reso tra le parti ex art. 700 c.p.c., anche nella comparsa di costituzione depositata in tale procedura alla pagina 15 l’A.S.I.A. aveva riconosciuto come proprio obbligo anche il versamento alla (OMISSIS) del canone relativo al mese di (OMISSIS); pertanto, se tale obbligo incombeva all’A.S.I.A. e se, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, esso era scaduto all’epoca di interruzione del servizio di raccolta, poichè il termine di 60 giorni per il pagamento del canone era previsto dal CSA relativo al successivo contratto di appalto stipulato con decorrenza dal 1-6-2000, doveva escludersi l’inadempimento colpevole della (OMISSIS), la quale si era trovata in difficoltà nei confronti dei suoi dipendenti a seguito del mancato pagamento delle sue spettanze da parte dell’A.S.I.A.; per converso quest’ultima era stata inadempiente ai suoi obblighi ed era rimasta inerte ai solleciti di pagamento inviatile dalla appaltatrice, dimostrando così un comportamento contrario a buona fede nell’esecuzione del contratto, tenuto anche conto della pronuncia n. 813/2000 del TAR Campania, che aveva ritenuto non adeguati i canoni corrisposti all’appaltatrice nel periodo di imposizione coattiva del servizio di raccolta dei rifiuti.

La sentenza impugnata ha poi ritenuto infondato il motivo del gravame incidentale nella parte in cui veniva sostenuto che il mancato pagamento dei contributi sociali, all’epoca della sottoscrizione della dichiarazione, era irrilevante, dovendosi invece avere riguardo all’assolvimento dell’obbligo al momento della aggiudicazione e della stipula dell’appalto; al contrario doveva rilevarsi che l’art. 8 della convenzione stabiliva la sottoposizione del contgatto alla condizione risolutiva non del mancato pagamento dei contributi all’atto della aggiudicazione della gara, bensì della mancanza di veridicità delle dichiarazioni rese dall’appaltatore nella procedura; ed era indubitabile che tale condizione si era avverata, avendo il legale rappresentante della (OMISSIS) dichiarato il falso circa la regolarità della posizione contributiva della società; pertanto correttamente il Tribunale aveva dichiarato lo scioglimento del contratto per l’avverarsi della condizione risolutiva predetta.

Il giudice di appello inoltre ha disatteso il motivo con cui l’appellante principale si doleva del solo parziale accoglimento della sua domanda di accertamento della legittimità delle penali irrogate alla (OMISSIS), limitato dal Tribunale alle penali relative al mese di (OMISSIS) (per essere le uniche documentate), detratte quelle riguardanti il periodo dal 16-6 al 20-6 (poichè in tali giorni non era imputabile alla appaltatrice la mancata raccolta dei rifiuti); in particolare ha escluso che, come sostenuto dall’A.S.I.A., per il suddetto periodo il disservizio fosse da imputare alla (OMISSIS), non potendo, per le ragioni già esposte, ravvisarsi un inadempimento colpevole di quest’ultima; la richiesta dell’ordine di esibizione al Comune doveva poi ritenersi generica ed inammissibile ex art. 94 disp. att. c.p.c., non avendo l’appellante principale indicato specificamente i documenti da richiedere.

La Corte territoriale ha poi confermato la statuizione del giudice di primo grado in ordine al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di A.S.I.A. di accertamento dell’ammontare delle somme corrisposte a terzi creditori della (OMISSIS) e della mancata compensazione dei debiti dell’appellante principale nei confronti della (OMISSIS) con tali somme; invero, quanto al primo profilo, ha ritenuto che il prospetto riepilogativo presentato, trattandosi di atto predisposto dalla stessa parte, non aveva valore probatorio, che inoltre la documentazione prodotta solo in appello era inammissibile ex art. 345 c.p.c., trattandosi di atti che l’appellante avrebbe potuto produrre nel giudizio di primo grado, mentre le dichiarazioni testimoniali sul punto erano generiche; quanto alla mancata compensazione, il giudice di appello ha affermato che i crediti vantati dall’A.S.I.A. non erano di pronta e facile liquidazione, e che inoltre quest’ultima aveva indicato molto genericamente, nel suo primo atto difensivo nel giudizio di primo grado, i crediti che avrebbero dovuto essere compensati con le somme delle quali era debitrice verso la (OMISSIS), chiedendone l’accertamento giudiziale.

Infine, con riferimento alla censure dell’appello incidentale del fallimento (OMISSIS), il giudice di appello ha ritenuto che la decorrenza degli interessi sul canone di maggio e la revisione per l’importo complessivo di Euro 1.325.862,33 doveva decorrere dalla domanda giudiziale e non dalla sentenza, come invece stabilito dal Tribunale; non poteva invece riconoscersi la richiesta rivalutazione in quanto, trattandosi del pagamento del compenso dovuto per il servizio di raccolta dei rifiuti, ad esso doveva riconoscersi la natura di debito di valuta e non di valore.

Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. A.S.I.A. Napoli ha proposto un ricorso affidato ad otto motivi cui la Curatela del fallimento della s.r.L. (OMISSIS) ha resistito con controricorso introducendo altresì un ricorso incidentale articolato in tre motivi; la s.p.a. Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni ha resistito con controricorso al ricorso principale; la ricorrente principale e la ricorrente incidentale hanno successivamente depositato delle memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminando anzitutto il ricorso principale, si rileva che con il primo motivo l’A.S.I.A. censura la sentenza impugnata nella parte in cui, aderendo al convincimento già espresso dal Tribunale, ha radicato, con riferimento alle domande spiegate dalla (OMISSIS) nel giudizio di primo grado (ovvero accertamento della illegittimità della risoluzione per inadempimento della (OMISSIS) al contratto di appalto, condanna dell’A.S.I.A. al risarcimento dei danni nonchè al pagamento dei canoni di appalto relativi ai mesi di maggio e (OMISSIS) e dei maggiori corrispettivi per gli stessi mesi, ed accertamento che la Viscontea Assicurazioni era liberata da ogni obbligazione nei confronti dell’A.S.I.A.), la giurisdizione del giudice ordinario in luogo del giudice amministrativo.

La ricorrente principale sotto un primo aspetto premette che la sentenza n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale richiamata dal giudice di appello aveva affermato la giurisdizione del giudice amministrativo in luogo di quello ordinario nelle materie in cui la P.A. agisce prevalentemente in via autoritativa, e solo eventualmente in via negoziale; orbene nella fattispecie l’esponente si configurava come un’azienda speciale costituita dal Comune di Napoli ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 14 che esercita il servizio pubblico di smaltimento e raccolta rifiuti urbani ed ha natura pubblica, come tale soggetta a procedure di evidenza pubblica per l’affidamento di appalti a soggetti privati per la gestione di tale servizio, e che esercita i relativi poteri di carattere autoritativo.

Inoltre l’A.S.I.A. rileva che contraddittoriamente la sentenza impugnata ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulle domande conseguenti alla decadenza della aggiudicazione deliberata dall’esponente per le medesime ragioni che inducono la ricorrente principale a ritenere sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria della (OMISSIS).

La ricorrente principale quindi sostiene che la motivazione della sentenza impugnata, oltre ad essere contraddittoria, viola il D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 35 che attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo le domande di risarcimento dei danni conseguenti alle pronunce rese in materia di giurisdizione esclusiva o comunque di annullamento di atti amministrativi illegittimi.

Il motivo è in parte inammissibile per difetto di interesse ed in parte infondato.

Sotto un primo profilo, attinente all’asserito difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed alla dedotta sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordina alla domanda di risarcimento danni proposta dalla (OMISSIS) nei confronti dell’A.S.I.A., si rileva che la suddetta domanda è stata rigettata all’esito del giudizio di primo grado, che tale statuizione è stata confermata dalla Corte territoriale, e che sul punto non è stata sollevata impugnazione in sede di legittimità, cosicchè è evidente in proposito il difetto di interesse dell’A.S.I.A. a sollevare la questione di giurisdizione, conformemente all’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui è appunto inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione col quale si prospetti una questione di giurisdizione, quando il ricorrente non possa conseguire alcun risultato utile dalla riforma o dall’annullamento della sentenza impugnata (Cass. S.U. 6-7-2004 n. 12365; Cass. S.U. 317-2007 n. 16871).

E’ poi evidente che le altre domande formulate dalla (OMISSIS) (ovvero accertamento della illegittimità della risoluzione per inadempimento della stessa (OMISSIS) al contratto di appalto e condanna dell’A.S.I.A. al pagamento dei canoni di maggio e (OMISSIS) con i relativi importi revisionali) hanno dato luogo ad una controversia di contenuto meramente patrimoniale, avente ad oggetto l’adempimento o meno agli obblighi nascenti dal contratto di appalto stipulato tra le parti, senza quindi che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali, nè la verifica dell’esercizio di poteri discrezionali di cui la P.A. gode nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi; conseguentemente sussiste al riguardo, in base ai criteri generali del riparto di giurisdizione, la giurisdizione del giudice ordinario.

Con il secondo motivo la ricorrente principale deduce omessa motivazione su di un fatto decisivo per la risoluzione della controversia con riferimento all’accoglimento della domanda della (OMISSIS) di accertamento della illegittimità della risoluzione del contratto di appalto stipulato il (OMISSIS); invero la Corte territoriale ha completamente omesso di considerare, nel valutare il preteso inadempimento dell’A.S.I.A., che quest’ultima, come emerso nel corso del giudizio di primo grado dalla propria nota del 14-6-2000, aveva corrisposto alla (OMISSIS) il 15-6-2000, ben prima della scadenza contrattuale, la somma di Lire 2.552.000.000 quale pagamento del servizio effettuato nell'(OMISSIS), e che tale somma era ampiamente sufficiente a coprire le spettanze dei lavoratori che invece, non avendo ricevuto la retribuzione, avevano occupato la sede della (OMISSIS) impedendo l’espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti; neppure è stato considerato che in data 13-6-2000 si era tenuta una riunione sindacale, alla quale era stata presente anche l’A.S.I.A., ove la (OMISSIS) si era impegnata a corrispondere un acconto ai propri ex dipendenti di Lire 3.000.000 ciascuno; di qui pertanto si evinceva la buona fede dell’esponente e, per altro verso, la responsabilità della (OMISSIS) per l’interruzione del servizio.

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale, dato atto che l’A.S.I.A. aveva corrisposto senza contestazione alla (OMISSIS) il canone di (OMISSIS), e che essa aveva altresì riconosciuto l’obbligo di versare anche il canone relativo al mese di (OMISSIS), obbligo già scaduto all’epoca di interruzione del servizio di raccolta, ha logicamente ritenuto insussistente un inadempimento colpevole della (OMISSIS), trovatasi in difficoltà nei confronti dei suoi ex dipendenti proprio a causa del mancato pagamento delle sue spettanze da parte dell’A.S.I.A., la quale era rimasta inadempiente ai suoi obblighi ed era rimasta inerte ai solleciti di pagamento ad essa inoltrati da parte dell’appaltatrice, ponendo così in essere un comportamento contrario a buona fede nell’esecuzione del contratto, tenuto anche conto della pronuncia del TAR Campania, che aveva ritenuto non adeguati i canoni corrisposti alla (OMISSIS) nel periodo di imposizione coattiva del servizio di raccolta dei rifiuti; pertanto è insussistente il denunciato vizio di omessa valutazione, avendo anzi il giudice di appello dato atto dell’avvenuto versamento del canone relativo al mese di (OMISSIS), ma avendo altresì evidenziato l’inadempimento dell’A.S.I.A. al pagamento del canone di (OMISSIS) per un importo rilevante, ed avendo quindi posto in essere un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale insindacabile in questa sede.

Con il terzo motivo l’A.S.I.A., denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 142 del 1990, art. 38 del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 112, comma 1 e art. 114, commi 1, 2, 3, 4 e 5 nonchè omessa o insufficiente motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto il subentro dell’esponente nelle posizioni contrattuali del Comune di Napoli, con il suo conseguente obbligo di provvedere, in luogo del Comune, al pagamento del canone di (OMISSIS), pur avendo assunto il servizio solo il (OMISSIS); invero, seppure effettivamente l’esponente era subentrata nei rapporti contrattuali del Comune di Napoli afferenti il servizio di raccolta dei rifiuti, tale servizio nel mese di (OMISSIS) non era svolto dalla (OMISSIS) in virtù di un contratto, ma dell’ordinanza sindacale del 10-8-1999 che, prima della gestione diretta del servizio da parte dell’A.S.I.A., aveva prorogato il servizio alle ditte appaltatrici, tra cui la (OMISSIS); orbene dalla lettura della sentenza n. 813/2000 del TAR Campania emergeva chiaramente che il Sindaco con la suddetta ordinanza non aveva esercitato i poteri tipici degli Enti locali, ma un potere autoritativo quale Ufficiale di Governo riconosciuto in casi di particolare gravità ed urgenza dalla L. n. 142 del 1990, art. 38; pertanto il soggetto obbligato a corrispondere l’indennizzo per il servizio di raccolta rifiuti effettuato nel mese di (OMISSIS) non era l’esponente, ma il Comune di Napoli quale Ufficiale di Governo.

Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

Per un verso infatti l’assunto dell’A.S.I.A. in ordine alla dedotta insussistenza della sua legittimazione passiva riguardo alla domanda della (OMISSIS) avente ad oggetto la sua condanna al pagamento del canone del mese di (OMISSIS) oltre interessi legali dalla domanda confligge in modo insanabile con la statuizione della sentenza impugnata, non oggetto di specifiche censure, secondo cui l’attuale ricorrente principale a pagina 18 della memoria di costituzione del giudizio di primo grado aveva riconosciuto di dover versare anche il canone relativo al mese di (OMISSIS), così inequivocabilmente ammettendo la sussistenza dei propri obblighi contrattuali nei confronti della (OMISSIS).

In ogni caso, poichè la questione sollevata – secondo cui l’ordinanza sindacale n. 789 del 1999 sarebbe stata emessa dal Sindaco quale Ufficiale di Governo – implica un accertamento di fatto e non risulta trattata dalla sentenza impugnata, la ricorrente, al fine di evitare una sanzione di inammissibilità per novità della censura, aveva l’onere – in realtà non assolto – non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di appello, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, per dar modo a questa Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

Con il quarto motivo la ricorrente principale, deducendo omessa motivazione circa un fatto decisivo per la risoluzione della controversia, assume che erroneamente la Corte territoriale ha attribuito particolare rilevanza al fatto che l’A.S.I.A. avrebbe riconosciuto quale proprio obbligo il pagamento del canone di (OMISSIS), come sarebbe emerso dalla pagina 15 della comparsa di costituzione e risposta depositata nel procedimento cautelare instaurato dalla (OMISSIS); invero l’istante in tale atto non si era dichiarata affatto debitrice della (OMISSIS).

Il motivo è infondato.

Invero dalla lettura della suddetta comparsa di costituzione (parzialmente trascritta nel ricorso principale) nella parte che interessa la questione oggetto della censura in esame si legge:

“Quanto al presunto inadempimento da parte della comparente Asia del proprio obbligo del pagamento dei canoni di maggio e (OMISSIS), deve rilevarsi che (OMISSIS) risulta debitrice di Asia e del Comune di Napoli della somma di oltre 1.800.000.000 di Lire a titolo di ristoro interventi in danno e penali maturate nel corso dell’espletamento del servizio (cfr. documento 26).

Cosicchè (OMISSIS) non può vantare alcun credito certo nei confronti di Asia”

Orbene, come risulta evidente dalla lettura delle suddette righe, l’A.S.I.A. nel richiamato atto difensivo non aveva affatto contestato il suo obbligo relativo al pagamento dei canoni di maggio e (OMISSIS), ma aveva dedotto in compensazione un proprio asserito credito nei confronti della (OMISSIS), in tal modo anzi ammettendo la sussistenza del suddetto obbligo, onde il denunciato vizio motivazionale non sussiste in radice.

Con il quinto motivo l’A.S.I.A., deducendo omessa o insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per la risoluzione della controversia, afferma che l’inadempimento della (OMISSIS) come evidenziato nei precedenti motivi, unitamente alla insussistenza di alcun debito dell’esponente nei confronti di quest’ultima, comportava la legittimità della escussione della polizza per Lire 1.682.869.841 nei confronti della Viscontea Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni.

Il motivo è infondato.

Il giudice di appello, una volta accertrati sia l’inadempimento dell’A.S.I.A. agli obblighi contrattuali nascenti dal contratto di appalto intercorso con la (OMISSIS) sia la sua consapevolezza di dover versare quantomeno l’importo del canone di (OMISSIS), nonchè l’assenza di inadempimento da parte dell’appaltatrice, ha logicamente confermato il rigetto della domanda dell’A.S.I.A. di escussione della fideiussione presentata dalla società Viscontea per le obbligazioni della (OMISSIS);

del resto il motivo in esame muove da presupposti in fatto (ovvero l’inadempimento della (OMISSIS) e correlativamente l’adempimento dell’A.S.I.A.) motivatamente esclusi dalla sentenza impugnata.

Con il sesto motivo la ricorrente principale, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 113 – 115 e 345 c.p.c. e art. 1243 c.c. nonchè vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver disatteso il motivo di appello avente ad oggetto il riconoscimento soltanto parziale dell’applicazione delle penali da parte dell’A.S.I.A. nei confronti della (OMISSIS); invero, per quanto sopra esposto, l’inadempimento era imputabile a quest’ultima e non all’esponente, la controparte inoltre non aveva contestato la richiesta di irrogazione delle penali, ed infine la motivazione era contraddittoria, avendo la Corte territoriale da un lato addebitato all’A.S.I.A. un inadempimento del Comune di Napoli, e dall’altro non avendo attribuito all’esponente le relative prerogative, dichiarando infondata la richiesta di irrogazione delle penali.

L’A.S.I.A. poi censura la declaratoria di inammissibilità dell’istanza dell’ordine di esibizione al Comune di Napoli della documentazione riguardante le sanzioni ai sensi dell’art. 210 c.p.c., posto che la stessa Corte territoriale aveva ritenuto che almeno parzialmente la documentazione prodotta dall’esponente costituiva prova della debenza delle penali.

Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

Sotto un primo profilo occorre rilevare che la Corte territoriale ha disatteso il motivo con cui l’appellante principale lamentava il solo parziale accoglimento della domanda di accertamento della legittimità delle penali irrogate alla (OMISSIS), limitato dal Tribunale alle penali relative al mese di (OMISSIS) (per essere le uniche documentate), detratte quelle riguardanti il periodo dal 16-6 al 20-6 (poichè in tali giorni non era imputabile alla appaltatrice la mancata raccolta dei rifiuti); in particolare ha escluso che, per il suddetto periodo, il disservizio fosse da imputare alla (OMISSIS), non potendosi per le ragioni già esposte ravvisarsi un inadempimento colpevole di quest’ultima; orbene tale convincimento, logicamente conseguente al pregresso accertamento dell’insussistenza di un inadempimento colpevole della (OMISSIS), è evidentemente immune dalle censure sollevate al riguardo dall’A.S.I.A., come del resto anche la valutazione della mancata prova documentale riguardo a tutte le altre penali pretese, non superabile con il rilievo della mancata contestazione specifica sul punto, considerato che nella fattispecie trova applicazione “ratione temporis” l’art. 115 c.p.c. nella formulazione antecedente a quella introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Per altro verso il giudice di appello ha poi ritenuto generica e non ammissibile ex art. 94 disp. att. c.p.c. la richiesta dell’A.S.I.A. dell’ordine di esibizione al Comune di Napoli della documentazione comprovante l’irrogazione delle sanzioni, non avendo l’appellante principale indicato specificatamente i documenti da richiedere.

Orbene il profilo di censura proposto al riguardo è inammissibile, in quanto secondo l’orientamento consolidato di questa Corte il rigetto da parte del giudice di merito dell’istanza di disporre l’ordine di esibizione al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte non è sindacabile in cassazione, perchè, trattandosi di strumento istruttorio residuale utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile “aliunde”, e l’iniziativa non presenti finalità esplorative – ravvisabili allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e del suo contenuto per verificarne la rilevanza nel giudizio – la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione, il mancato esercizio di tale potere non essendo sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (Cass. 16-112010 n. 23120; Cass. 25-10-2013 n. 24188).

Con il settimo motivo l’A.S.I.A., deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 345 c.p.c. e art. 1243 c.c. nonchè vizio di motivazione, lamenta il mancato accoglimento del motivo di appello relativo al rigetto della domanda riconvenzionale di accertamento delle somme corrisposte a terzi creditori della (OMISSIS) e di compensazione dei debiti dell’istante nei confronti della (OMISSIS) con detti crediti.

Secondo la ricorrente principale anzitutto la Corte territoriale, nel rilevare l’inammissibilità dei nuovi documenti prodotti in appello dall’A.S.I.A., avrebbe omesso di valutare l’indispensabilità ai fini della decisione di tale documentazione nel complesso delle risultanze istruttorie già acquisite; inoltre la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado (ovvero il prospetto riepilogativo relativo ai pignoramenti presso terzi ove l’esponente era il terzo pignorato) e le deposizioni dei testi escussi costituivano prova dei pagamenti effettuati dall’A.S.I.A. a lavoratori della (OMISSIS); pertanto ricorrevano le condizioni per compensare le somme erogate con quelle eventualmente dovute dall’esponente per il canone del mese di (OMISSIS).

Il motivo è infondato.

Il giudice di appello ha anzitutto negato valore probatorio al prospetto riepilogativo relativo ai pignoramenti presso terzi ove l’A.S.I.A. era terzo pignorato in quanto atto predisposto dalla stessa parte che intendeva giovarsene in giudizio; ha poi ritenuto inammissibile ex art. 345 c.p.c. la documentazione prodotta dall’appellante principale nel giudizio di secondo grado, trattandosi di documenti che l’A.S.I.A. avrebbe potuto produrre in primo grado; orbene entrambe tali argomentazioni non sono state oggetto di censure specifiche in questa sede, cosicchè il rigetto del relativo motivo di appello è sorretto da adeguata e logica motivazione; d’altra parte è opportuno aggiungere, quanto alla mancata ammissione di detti documenti in appello, che la loro mancata trascrizione nel ricorso preclude alla Corte una delibazione sul requisito della loro indispensabilità.

La sentenza impugnata ha poi ritenuto generiche le deposizioni testimoniali sulle suddette circostanze, avendo i testi riferito in generale di somme corrisposte dall’A.S.I.A. a causa di procedure esecutive di terzi creditori della (OMISSIS) o di transazioni avvenute con questi; in effetti il giudice di appello ha evidenziato che, per potersi riconoscere le somme richieste dall’appellante principale, sarebbero stati necessari dei documenti giustificativi di esse, in realtà non prodotti nel rispetto delle preclusioni introdotte dal legislatore del 1990; al riguardo è agevole osservare che si è in presenza di un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale insindacabile in questa sede.

Infine la Corte territoriale ha affermato, quanto alla mancata compensazione dei debiti verso la (OMISSIS) con i crediti vantati dall’A.S.I.A. nei confronti di quest’ultima, che i crediti vantati dall’appellante principale non erano di facile e pronta liquidazione; inoltre la stessa A.S.I.A. aveva indicato molto genericamente, nel suo primo atto difensivo nel giudizio di primo grado, i crediti che avrebbero dovuto essere compensati con le somme delle quali era debitrice verso la (OMISSIS), chiedendone l’accertamento giudiziale e, nell’udienza di precisazione delle conclusioni, si era riportata a tali richieste.

Orbene in proposito occorre richiamare l’orientamento consolidato di questa Corte secondo il quale, nel caso in cui tra contrapposti debiti omogenei non operi la compensazione legale perchè uno di essi difetta dei requisiti della liquidità ed esigibilità, la compensazione giudiziale può essere disposta dal giudice solo se il credito illiquido opposto in compensazione sia di pronta e di facile liquidazione; l’accertamento dell’estremo della pronta e facile liquidità, risolvendosi in una valutazione di fatto, è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass. 27-41993 n. 4921; Cass. 16-11-1996 n. 10065), come appunto nella fattispecie.

Con l’ottavo motivo l’A.S.I.A., denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 1243 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, premesso che nell’atto di appello l’esponente aveva richiesto di “accertare e dichiarare la compensazione tra quanto versato da Asia e/o alla stessa dovuto a titolo di penali e quanto eventualmente dovuto da (OMISSIS)”, rileva che la sentenza impugnata nulla ha disposto al riguardo, violando il principio della corrispondenza tra quanto richiesto e quanto pronunciato; in ogni caso, anche nell’ipotesi di rigetto di tutti i precedenti motivi formulati, si sarebbe comunque dovuto dichiarare la compensazione tra la somma di Euro 23.550,43 oltre interessi riconosciuta dal Tribunale in favore dell’esponente per penali legittimamente irrogate, la somma di Euro 62.654,72 oltre interessi riconosciuta dal Tribunale in favore dell’A.S.I.A. quali somme dovute a terzi creditori della (OMISSIS), e la somma di Euro 1.325.862,33 oltre interessi, che il Tribunale e la Corte di Appello hanno attribuito alla (OMISSIS) per il canone relativo al servizio raccolta rifiuti per periodo di (OMISSIS).

Il motivo è inammissibile.

Premesso invero che la ricorrente principale ha denunciato l’omessa pronuncia relativamente ad una domanda da essa proposta con espresso richiamo all’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 senza alcun riferimento alla nullità derivante dalla suddetta omissione, occorre in proposito richiamare la pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte secondo la quale, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. S.U. 24/7/2013 n. 17931), ipotesi, quest’ultima, ricorrente nella fattispecie.

Il ricorso principale deve quindi essere rigettato.

Venendo quindi all’esame del ricorso incidentale, si osserva che con il primo motivo la Curatela del fallimento della s.r.L.(OMISSIS), denunciando violazione della L. n. 142 del 1990, art. 38 e art. 2056 c.c., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’indennizzo che compere al privato destinatario di un’ordinanza sindacale L. n. 142 del 1990, ex art. 38 (ordinanza che non implica affatto la proroga del precedente rapporto contrattuale, ma ne costituisce uno nuovo e diverso di origine autoritativa) ha natura di debito di valuta e, conseguentemente, ha escluso che l’importo di Euro 1.325.862,33 relativo al mese di (OMISSIS) in base all’ordinanza n. 327 del 2000 fosse soggetto a rivalutazione; tale affermazione non è condivisibile perchè la suddetta somma, diretta a compensare il privato per il sacrificio impostogli nell’interesse pubblico, ha funzione indennitaria e, quindi, costituisce un debito di valore, come tale soggetto alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT in caso di ritardato pagamento.

Il motivo è infondato.

Premesso che effettivamente la Corte territoriale ha escluso la rivalutazione dell’importo dovuto per il servizio di raccolta dei rifiuti relativo al canone di (OMISSIS), ritenendo trattarsi di debito di valuta e non di valore, si rileva che tale convincimento è immune dai profili di censura sollevati dal ricorrente incidentale; in effetti il richiamo all’ordinanza sindacale n. 327 del 2000 consente di costatare, secondo quanto affermato in proposito dal giudice di appello senza impugnazione sul punto da parte della suddetta Curatela, che la Delib. 10 maggio 1999 del Comune di Napoli costitutiva dell’A.S.I.A. aveva previsto che la nuova azienda subentrasse fino alla scadenza nei rapporti contrattuali inerenti il servizio di nettezza urbana già attivati dal Comune, e che il detto servizio veniva espletato tramite contratti di appalto scaduti il 31/8/1999 con varie società appaltatrici, alle quali con ordinanza del 10-8-1999 era stato ordinato di proseguire nella esecuzione del servizio per tre mesi dalla scadenza contrattuale alle stesse condizioni precedenti.

Orbene da tali premesse consegue logicamente che l’appalto relativo al servizio di nettezza urbana fosse proseguito tra l’A.S.I.A. e la (OMISSIS) secondo il contratto precedentemente stipulato, caratterizzato dai rispettivi obblighi a carico delle parti, tra cui quello avente ad oggetto il pagamento da parte dell’A.S.I.A. dei canoni mensili il cui importo era evidentemente predeterminato dal contratto cui l’ordinanza sindacale aveva fatto riferimento, e che costituiva quindi un debito di valuta e non di valore.

Con il secondo motivo la ricorrente incidentale, deducendo violazione dell’art. 1224 c.c., assume che, anche volendo ritenere il debito di cui al precedente motivo di valuta, la Corte territoriale avrebbe dovuto accordare, come richiesto con l’appello incidentale, la rivalutazione anche ex art. 1224 c.c. e gli interessi sulle somme riconosciute in primo grado dal 31 maggio e dal 31 agosto 2000 al saldo, come affermato dalla sentenza delle S.U. di questa Corte del 16-7-2008 n. 19499.

Il motivo è infondato.

Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l’onere di domandare il risarcimento del “maggior danno” ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest’ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta (Cass. S.U. 23-3-2015 n. 5743).

Nella fattispecie la suddetta Curatela aveva chiesto in appello la condanna dell’A.S.I.A. al pagamento in proprio favore, tra l’altro, della rivalutazione e degli interessi sulle somme riconosciute in suo favore dal primo giudice (vedi pag. 7-8 della sentenza impugnata non oggetto di censure sul punto), come del resto confermato con il motivo in esame; pertanto la domanda proposta tendeva non già al riconoscimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, ma alla corresponsione del capitale e della rivalutazione monetaria, domanda quest’ultima che implicitamente presuppone che il debito sia di valore, e non invece di valuta, come appunto nella fattispecie.

Con il terzo motivo la Curatela del suddetto fallimento, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., D.Lgs. n. 158 del 1992, art. 11, D.Lgs. n. 157 del 1995, art. 12, lett. D ed E e art. 29 della Direttiva Europea n. 50 del 1992 nonchè insufficiente motivazione su di un punto decisivo e controverso, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto essersi realizzata la condizione risolutiva di cui all’art. 8 della convenzione; invero la dichiarazione resa il 18-1-2000 dal legale rappresentante della (OMISSIS) era inequivoca, dato il suo tenore letterale, nel fare riferimento alla inesistenza di cause di esclusione per ragioni contributive, e non già al puntuale adempimento di tutti i relativi obblighi; non avrebbe dovuto essere obliterato il significato letterale delle parole, e conseguentemente, per stabilire se la condizione suddetta si fosse verificata oppure no, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare se la causa di esclusione per ragioni contributive sussistesse o meno; in ogni caso avrebbe dovuto fornire adeguata motivazione della sua scelta interpretativa.

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha rilevato in proposito che l’art. 8 del contratto in oggetto prevedeva la riserva dell’esame, da parte dell’A.S.I.A., delle certificazioni rilasciate, da parte degli uffici competenti, relative alle dichiarazioni rese dalla ditta nella procedura di appalto, e che pertanto il contratto era sottoposto alla condizione risolutiva della sussistenza della veridicità di tali dichiarazioni; ha poi aggiunto che la (OMISSIS), nella autocertificazione del 18-1-2000, con la quale aveva chiesto di partecipare alla gara, aveva dichiarato di aver adempiuto al pagamento dei contributi relativi alla sicurezza sociale, e che con nota del 5-6-2000 l’INPS aveva attestato che l'(OMISSIS) non era in regola, alla data della dichiarazione, con il versamento di tali obblighi, soddisfatti solo il 25-2-2000.

A tal punto la sentenza impugnata ha ritenuto infondata la censura del gravame incidentale nella parte in cui si era sostenuto che il mancato pagamento dei contributi sociali, all’epoca della sottoscrizione della dichiarazione, non aveva rilevanza, dovendosi invece avere riguardo all’assolvimento dell’obbligo all’atto della aggiudicazione e della stipula dell’appalto; infatti l’art. 8 menzionato stabiliva la sottoposizione del contratto alla condizione risolutiva non del mancato pagamento dei contributi all’atto dell’aggiudicazione della gara, bensì della mancanza di veridicità delle dichiarazioni rese dall’appaltatore, e tale condizione si era avverata, avendo il legale rappresentante della (OMISSIS) dichiarato il falso circa la regolarità della posizione contributiva della società.

Orbene, premesso che la ricorrente incidentale non contesta che la (OMISSIS) non era in regola con la posizione contributiva al momento della sottoscrizione della suddetta dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della società in data 18-1-2000, ne consegue che logicamente la Corte territoriale ha ritenuto essersi verificata la sopra richiamata condizione risolutiva espressa della mancanza di veridicità delle dichiarazioni rese dalla società nella procedura di appalto; pertanto la censura in esame, nel prospettare una diversa interpretazione della predetta clausola, trascura di considerare i limiti entro i quali è possibile sindacare in sede di legittimità l’interpretazione del contratto da parte del giudice di merito, essendo a tal fine necessario non un mero richiamo astratto alle regole di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., ma la specificazione dei canoni in concreto inosservati, e le modalità con cui il giudice di merito si sia da essi discostato, mentre nella, fattispecie tali oneri non sono stati osservati; del pari anche il denunciato vizio motivazionale è infondato, avendo il giudice di appello offerto adeguate e logiche argomentazioni a sostegno del convincimento espresso.

In definitiva anche il ricorso incidentale deve essere rigettato.

Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla reciproca soccombenza, per compensare interamente le spese di giudizio tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale.

L’A.S.I.A. soccombente nei confronti della Coface – che ha chiesto il rigetto del ricorso principale – deve essere condannata al rimborso delle spese di giudizio in favore di quest’ultima, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE

Rigetta entrambi i ricorsi, compensa interamente le spese di giudizio tra l’A.S.I.A. e la Curatela del fallimento della s.r.L. (OMISSIS), e condanna l’A.S.I.A. al rimborso in favore della s.p.a. Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni delle spese di giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 7.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 dciembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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