Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27454 del 20/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 27454 Anno 2017
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: MIGLIO FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso 1212-7012 propu

LOCCI SABRINA C.F. LCCSRN73854D969F, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 17, presso
lo studio dell’avvocato ROBERTO SANTUCCI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZA
ROSSO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
2962

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN MARTINO DI
GENOVA IRCCS, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DI S. COSTANZA 46, presso lo studio dell’avvocato
LUIGI

MANCINI,

che

la

rappresenta

e

difende

Data pubblicazione: 20/11/2017

nitamente all’avvocato MASSIMILIANO ALOI, giusta
delega in atti;
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE SEZIONE
REGIONALE LIGURE ANPAS, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

dell’avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ANTONIO PUGLIESE,
giusta delega in atti;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 871/2011 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 09/11/2011 R.G.N. 469/2010.

in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio

Camera di consiglio del 27 giugno 2017 – n.38 del ruolo
RG n. 12126/12
Presidente: Macioce – Relatore: Miglio

RG. 12126/2012

che con sentenza in data 9 novembre 2011, la Corte di Appello di Genova ha

parzialmente riformato la sentenza del Tribunale della medesima città n. 1251
del 2009, dichiarando il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda proposta
da Sabrina Lacci nei confronti dell’ Azienda Ospedaliera S. Martino per il
periodo del rapporto di lavoro anteriore al 1.7.1998 ed, in riforma della
sentenza n. 685 del 2010 del medesimo tribunale, ha respinto la domanda
formulata dalla Lacci contro ANPAS, nei cui confronti il primo giudice aveva
ritenuto la sussistenza tra le parti di un rapporto di volontariato dal 4.8.1995 al
15.2.1996 e di un rapporto di lavoro subordinato dal 19.2.1996 al 30.9.2001;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso Sabrina Lacci affidato a cinque

motivi, al quale hanno opposto difese l’ANPAS e l’Azienda Ospedaliera S.
Martino con controricorso;
che sono state depositate memorie ex art. 380 bis c.p.c da Sabrina Lacci,

dall’ANPAS e dall’Ospedale Policlinico San Martino;
CONSIDERATO CHE
1.

con il primo motivo di ricorso, la Lacci deduce la violazione e falsa

applicazione dell’ art. 2 della legge 22 agosto 1991, n. 266, ex art. 360,
comma 1, n. 3 del c.p.c. e l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360, comma 1, n. 5
c.p.c., censurando la decisione impugnata sotto il profilo della non corretta
applicazione della normativa in tema di volontariato e della esclusione della

1

RILEVATO

— sussistenza di elementi di subordinazione con riferimento al periodo del
rapporto intercorso tra le parti dal 4.8.1995 al 19.2.1996;
2. Con il secondo motivo di ricorso la Lacci censura la sentenza per violazione
e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: il
motivo riguarda il periodo dal 16 febbraio 1996, in cui la Corte territoriale ha

quale la ricorrente ritiene che la sentenza impugnata abbia erroneamente
valorizzato, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, il “nomen iuris”
utilizzato dalle parti, omettendo di rilevare il contrasto tra qualificazione
formale e concrete modalità di svolgimento del rapporto stesso; con il
medesimo motivo è dedotta altresì l’omessa, insufficiente, contraddittoria
motivazione circa un fatto decisivo della controversia;
3. con il terzo motivo, concernente il periodo in cui la Lacci operò presso
l’Ospedale San Martino, con il quale la Corte territoriale ha ritenuto che sia
intercorso un rapporto di lavoro subordinato, la ricorrente deduce la violazione
e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della
,
controversia;
eiZt
4. e 5. con il quarto motivo e il quinto motivo di ricorso, relativi anche
alle statuizioni nei confronti dell’Ospedale San Martino, si deduce la violazione
e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 1369 del 1960 e/o dell’art.1676
c.c., ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., nonché omessa insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio
ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Ad avviso della ricorrente, la Corte d’Appello,
avrebbe dovuto ritenere sussistente un’obbligazione solidale tra l’Azienda
Ospedaliera S.Martino e l’ ANPAS, ex art. 3 della legge n. 1369 del 1960;

1.1.

sul primo motivo la Corte territoriale ha, con ampia e corretta

motivazione, accertato che per tutto il periodo dal 4.8.1995 al 19.2.1996 non è
emersa alcuna prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la
ricorrente e l’ANPAS, ravvisando nel caso in esame gli elementi di una
2

accertato la sussistenza di un rapporto di collaborazione, con riferimento al

co

orazione libera, in buona parte autoorganizzata, senza corrispettivo e con

un ente morale di pubblica assistenza, con il quale il rapporto non poteva che
avere carattere di volontariato. Sul punto la censura è inammissibile, sia
perché, in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, deduce
solo apparentemente una violazione di norme di legge, mirando, in realtà, alla
rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una

consentito, terzo grado di merito (Cfr. ex plurimis Cass. Sez. 6-3 n. 8758 del
2017) lì dove si chiede di valutare diversamente le dichiarazioni del teste
Carrubba, sia perché carente sotto il profilo dell’autosufficienza, lì dove fa
riferimento a documenti che proverebbero il pagamento di compensi, che non
vengono trascritti in ricorso;
2.1. anche il secondo motivo è inammissibile, traducendosi in una richiesta di
rivalutazione e riesame delle prove assunte: è vero che la qualificazione
formale data dalle parti non è vincolante per il giudice, ma tale rilievo non
comporta né violazione dell’art. 1362 c.c., né insufficienza di motivazione
qualora, come nel caso in esame, la “ratio decidendi” si basi sulla valutazione
nel merito delle prove e sull’accertamento della assenza di prova della
subordinazione;
3.1. il terzo motivo è inammissibile, concernendo anch’esso l’accertamento in
fatto operato dalla Corte territoriale circa la insussistenza della subordinazione
in capo all’ANPAS per il periodo in cui la Locci operò presso l’Ospedale S.
Martino. Anche in relazione a tale motivo il collegio osserva che la Corte
territoriale, con compiuta motivazione, ha ritenuto che il rapporto di lavoro
subordinato fosse intercorso non con l’ANPAS, ma con l’Ospedale S. Martino. Si
richiama sul punto la motivazione di inammissibilità di cui al precedente punto
2.1.;
4.1 e 5.1. sia il quarto che il quinto motivo sono infondati, pur dovendo essere
corretta la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384, ultimo
comma c.p.c.. Come già affermato da questa Corte (Cass. n. 14248 del 2015),
l’art. 3 della legge n. 1369 del 1960, pur disciplinando le conseguenze
3

surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non

ramente patrimoniali e non costitutive del rapporto di lavoro, presuppone
chiaramente e sostanzialmente (e non solo nominalisticamente, quale
equivalente della espressione”datore di lavoro”) la natura di imprenditore del
soggetto appaltante (come è fatto palese dal riferimento contenuto nello stesso
articolo, ad “aziende” ed ” impianti”) con esclusione di enti pubblici che non
esercitino attività di impresa. Nel caso di specie la ricorrente non ha neppure

San Martino, con la conseguenza che anche gli ultimi due motivi non sono
meritevoli di accoglimentoì
che per le esposte motivazioni il ricorso deve essere rigettato;
che le spese vengono regolate come da dispositivo;
che non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115
del 2002

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida per ciascun controricorrente in euro 2.000,00 per compensi
professionali ed in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15%
dei compensi professionali ed accessori di legge.

Così deciso nella Adunanza camerale del 27 giugno 2017
Il Presi ente
IL CAN
Maria

GiaCCia

Luig Macioce

-ancelleda
2 O NOV, 20 7
IL

ct.r, ELLIERE
-:cla

4

allegato la natura imprenditoriale del servizio gestito dall’ Ospedale Policlinico

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA