Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27454 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ LINEE LAURO SPA, in personale del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRO FARNESE n.

7, presso lo studio dell’avvocato COGLIATI DEZZA ALESSANDRO,

rappresentata e difesa dall’avvocato SERA GIUSEPPE, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 256/34/2008 della (Commissione Tributaria

Regionale di NAPOLI del 20.10.08, depositata il 18/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CENICCOLA

Raffaele.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, a sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza del 18 novembre 2008, la CTR-Campania rigetta l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di Linee Lauro S.pA. e, in fattispecie di condono rateale L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis per gli esercizi 2002 e 2003, conferma l’annullamento dell’avviso di diniego del beneficio (prot. 21114/06).

Afferma che, avendo la contribuente pagato la prima rata, l’amministrazione non può dichiarare l’inefficacia del condono e vanno iscritte a ruolo le rate insolute con gli accessori previsti dalla normativa in vigore.

Il 30 dicembre 2009 propone ricorso per cassazione, affidato a unico motivo per violazione di legge (L. n. 289, art. 9 bis), l’Agenzia delle entrate; la contribuente resiste con controricorso.

Con unico motivo, autosufficiente e corredato da idoneo quesito, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 9-bis cit., per avere i giudici d’appello esteso al condono specificamente previsto da tale disposizione, la diversa disciplina dettata per il condono ordinario.

Il rilievo coglie nel segno e consente la delibazione della questione sul c.d. “condono demenziale”, dando continuità ai principi enunciati da questa Sezione nelle pronunzie del 6 ottobre 2010, n. 20745 (Giust. civ. Mass. 2010, 10) e dell’11 ottobre 2010, n. 20966 (Il civilista 2010, 12, 20). Con la prima pronuncia si è affermato:

Il condono previsto alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono demenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16 le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis in ordine alla determinazione del quantum, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono e condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive.

Con la seconda pronunzia si è ribadito:

In ragione del carattere eccezionale del condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, ed in assenza di clausole esplicitamente riferibili a tale istituto, non può sussistere un principio generale destinato a valere in caso di silenzio del legislatore diretto a riconoscere effetti al pagamento tardivo; tale forma di condono, infatti, è perfezionabile solo mediante il pagamento dell’intera imposta dovuta entro le scadente stabilite dalla norma.

Si tratta di principi di diritto che trovano fondamento nella strutturale distinzione tra condono premiale e condono demenziale, come già delineata da questa Sezione nella decisione del 31 agosto 2007, n. 18353, secondo cui la sanatoria ex art. 9-bis costituisce un condono tributario del secondo tipo, che – basandosi sul presupposto di un illecito fiscale – elimina o riduce le sanzioni, ma a condizione di rispettare la stessa procedura. La sentenza d’appello si è discostata da tali principi e va, dunque, cassata con rigetto nel merito del ricorso introduttivo ex art. 384 c.p.c..

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;

osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione stessa;

considerato che da ciò consegue la cassazione della sentenza d’appello senza rinvio, stante la manifesta infondatezza del ricorso introduttivo della parte contribuente che consente la pronuncia immediata nel merito ex art. 384 c.p.c.; che nell’evoluzione della vicenda processuale si ravvisano giusti motivi per compensare le spese delle fasi di merito, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; condanna la contribuente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 8.000,00 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito;

compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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