Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27454 del 09/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27454 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 10604-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 6363391001) in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
BELLINI CLAUDIO FRANCESCO;

– intimato avverso la sentenza n. 33/36/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO dell’I. /02/2010,
depositata il 02/03/2010;

Data pubblicazione: 09/12/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/11/2013 dal Consigliere Relato re Dott. SALVATORE
BOGNANNI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE.

Ric. 2011 n. 10604 sez. MT – ud. 27-11-2013
-2-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 10604/11

Ricorrente: agenzia entrate
Intimato: Claudio Francesco Bellini

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 33/36/10, depositata il 2 marzo
2010, con la quale, rigettato l’appello della medesima contro la
decisione di quella provinciale, l’opposizione di Claudio Francesco Bellini, inerente alla cartella di pagamento, relativa
all’Irpef, Irap ed Iva per gli anni 2002 e 2003, veniva accolta.
In particolare il giudice di secondo grado osservava che l’atto
esecutivo non poteva essere emesso, atteso che il contribuente aveva acceduto alla procedura del condono, per la cui efficacia solo la prima rata era sufficiente, né il ritardo e l’insufficienza
nel pagamento delle successive potevano comportare l’inefficacia
del beneficio. Si trattava di atto esecutivo emesso a seguito di
mero controllo cartolare della dichiarazione del reddito, nonché
dell’irregolare pagamento suindicato. Bellini non si è co
Motivi della decisione

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violaz
di legge, in quanto la CTR non considerava che si trat ava soltanto di condono c.d. clemenziale e non premiale, posto che la richiesta di esso si basava unicamente sulla dichiarazione del reddito presentata dal contribuente, atteso che il beneficio in argomento è strutturato in maniera differente rispetto alle altre fattispecie, nel senso che il relativo procedimento si perfeziona solamente allorché tutte le rate vengano pagate, e non soltanto alcune di esse, e per di più unicamente entro e non oltre i vari
termini previsti, mentre invece Bellini aveva provveduto al paga-

Oggetto: opposizione a cartella pagamento,

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‘ mento della prima, come pure delle altre, non solo con notevole
ritardo, ma anche in modo più ridotto del dovuto. Di conseguenza
il beneficio in argomento non poteva essere riconosciuto, riguardando esso unicamente l’esclusione della sanzione, però previa
l’osservanza dei vari presupposti, che tuttavia era mancata nella

Il motivo è fondato, posto che l’art. 9 bis L. n. 289/02 disciplina l’ipotesi di iscrizione a ruolo di imposte risultanti da dichiarazioni e non versate, per le quali il condono si perfeziona
solamente col pagamento di tutte le rate, con la conseguenza che
soltanto in tale ipotesi la sanzione non viene applicata, mentre
invece il pagamento della prima rata non rende efficace il relativo procedimento amministrativo. Al riguardo più volte questa Corte
ha statuito che “in tema di condono fiscale, in assenza di disposizioni quali quelle di cui agli artt. 8, 9, 15 e 16 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 – che considerano efficaci le ipotesi di
condono ivi regolate anche senza adempimento integrale insuscettibili di applicazione analogica, perché connesse a norme di tipo
eccezionale, nell’ipotesi prevista dall’art. 9 bis della legge citata la non applicazione delle sanzioni si verifica solo se si
provvede al pagamento (in un’unica soluzione o in modo rateale)
delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l’istanza di definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizio e
anticipata (Cfr. anche Ordinanza n. 8027 del 2l/05/2I, A Sente za
n. 19546 del 23/09/2011).
Dunque sul punto la sentenza impu.., a non rV motivata in
modo giuridicamente corretto.
3. Il secondo motivo, attinente a contraddittoria motivazione,
circa altra decisione pronunciata dalla stessa CTR, diversa sezione, e precisamente la n. 147/28/09, con la quale le ragioni del
contribuente invece erano rimaste disattese, rimane assorbito dal
primo.
2

specie.

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4. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa
può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori
accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc., e rigetto del
ricorso in opposizione del contribuente avverso la cartella di pa-

5. Quanto alle spese del doppio grado, sussistono giusti motivi per compensarle, avuto riguardo alla natura della controversia
e della questione giuridica trattata, mentre le altre di questo
giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impug e, decidendo
nel merito, rigetta quello introduttivo; compensa le spese del
doppio grado, e condanna l’intimato al rimborso delle altre di
questo giudizio, che liquida in euro 1.700,00(millesettecento/00)
per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2013.

gamento.

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