Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27454 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 02/12/2020), n.27454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6456-2019 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GOLAMETTO

2, presso lo studio dell’avvocato FAUSTO MARIA GIACHI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VELLETRI, depositato il

22/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il tribunale di Velletri in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva omologato l’assenza del requisito sanitario relativo alla indennità di accompagnamento in capo a C.A. ed aveva condannato quest’ultimo al pagamento delle spese processuali in favore dell’Inps liquidate in complessivi E.900,00. Il tribunale non aveva ritenuto applicabile l’art. 152 disp att. c.p.c..

Avverso tale ultimo capo della statuizione in punto di spese proponeva ricorso C.A. affidandolo a un motivo. L’Inps rimaneva intimato.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Il C. depositava successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con unico motivo è dedotta violazione ed errata interpretazione ed applicazione dell’art. 152 bis disp. att. c.p.c. in riferimento all’art. 152 disp. att. c.p.c., art. 417 bis c.p.c., in riferimento alla norma speciale del D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6 ed all’art. 445 bis c.p.c. per aver, il tribunale, condannato parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Inps pur se quest’ultimo era difeso da propri funzionari. Sosteneva a riguardo che nei giudizi, quale quello in oggetto, in cui l’Inps sia difesa da propri funzionari, se pur non ritenuta applicabile l’esenzione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., non sia possibile la condanna ai sensi dell’art. 152 bis disp. att. c.p.c..

Il motivo è infondato. Questa Corte ha sul punto chiarito che “L’art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dalla L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 42, nella parte in cui prevede la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del venti per cento, si applica non soltanto alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art. 417-bis c.p.c., ma anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l’Inps si avvalga della difesa diretta D.L. n. 203 del 2005, ex art. 10, comma 6, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2005, in quanto le due disposizioni sono accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l’attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti (Cass. n. 9878/2019; conf. Cass. n. 19034/2019).

Il principio espresso, a cui si intende dare seguito, rende pertanto infondato il ricorso. Nulla per le spese, non avendo, l’Inps, svolto attività processuale.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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