Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27453 del 30/10/2018

Cassazione civile sez. III, 30/10/2018, (ud. 25/06/2018, dep. 30/10/2018), n.27453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

P.M., M.E., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DELLA LUCCHINA 23/25, presso lo studio dell’avvocato BELLUCCI

MILENA, rappresentati e difesi dall’avvocato ALFANO ELIODORO giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ITAS MUTUA in persona del Resp. divisione sinistri Dott.

G.C., quale successore della ROYAL & SUN ALLIANCE ASSICURAZIONI,

considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIELLO

GIUSEPPE giusta procura in calce al controricorso;

GENERALI ITALIA SPA, già INA ASSITALIA SPA, in persona dei

procuratori speciali Dott. C.P. e Dott.

PA.VI., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62,

presso lo studio dell’avvocato FEDELI VALENTINO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GRECO GIAMPAOLO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

A.T.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 125/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 14/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/06/2018 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO che ha concluso

chiedendo il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 14/3/2016, la Corte d’appello di Salerno, in accoglimento dell’appello proposto dalla Generali Business Solutions s.c.p.a., in qualità di procuratrice speciale della Alleanza Toro s.p.a., e in riforma della decisione di primo grado, per quanto ancora rileva in questa sede, ha rigettato le domande proposte da P.M. ed M.E. nei confronti della Toro Assicurazioni s.p.a. per il risarcimento dei danni subiti dagli attori a seguito del sinistro dedotto in giudizio;

che, con la medesima decisione, la corte territoriale, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla Royal & Sun Insurance Office Limited, ha dato atto che nessuna domanda era stata proposta nei relativi confronti dagli attori;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come il M. difettasse di legittimazione attiva nei confronti della Toro Assicurazioni s.p.a. (quale impresa assicuratrice del veicolo di proprietà della P. nell’occasione condotta dal M.), atteso che la domanda diretta del conducente del veicolo assicurato nei confronti della compagnia assicuratrice del medesimo veicolo non fosse nella specie proponibile, trattandosi di sinistro verificatosi in data anteriore al 1/2/2007, epoca di entrata in vigore della disciplina che tale azione diretta ha consentito;

che, sotto altro profilo, la corte territoriale ha evidenziato come la domanda proposta da P.M., in qualità di terza trasportata sul veicolo condotto dal M., non fosse fondata, avendo la compagnia assicuratrice convenuta utilmente dichiarato di profittare, ex art. 1304 c.c., della transazione integralmente satisfattiva conclusa dalla P. con la compagnia assicuratrice del veicolo antagonista condotto dal responsabile del sinistro;

che, avverso la sentenza d’appello, P.M. ed M.E. propongono ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione;

che la Generali Italia s.p.a. (già Toro Assicurazioni s.p.a.) e la Itas Mutua (già Royal & Sun Insurance Office Limited) resistono con controricorso;

che nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;

che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando il rigetto del ricorso;

che P.M. ed M.E., la Generali Italia s.p.a. e la Itas Mutua hanno depositato memoria;

considerato che, con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 420 c.p.c. e art. 182 c.p.c., comma 2, nonchè per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disatteso l’eccezione sollevata dagli odierni ricorrenti in sede d’appello in ordine al difetto di procura della Generali Business Solutions s.c.p.a. che aveva agito in appello in rappresentanza della Toro Assicurazioni s.p.a., avendo i giudici d’appello illegittimamente ritenuto che la contestazione degli odierni ricorrenti fosse limitata alla sola mancata produzione di detta procura, anzichè, come in effetti avvenuto, alla sua stessa esistenza;

che il motivo è infondato;

che, al riguardo, osserva il Collegio come la corte territoriale abbia correttamente disatteso l’eccezione sollevata dagli odierni ricorrenti, in sede d’appello (in ordine al difetto di procura della Generali Business Solutions s.c.p.a.), rilevandone la tardiva proposizione soltanto all’udienza di discussione, nell’imminenza della decisione della controversia (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata);

che, sul punto, converrà sottolineare come la contestazione della rappresentanza sostanziale esercitata dalla controparte (sotto il profilo della contestazione dell’effettiva esistenza o del rilascio della corrispondente procura in suo favore) sia soggetta ai comuni termini di preclusione imposti alle parti per l’esercizio degli ordinari poteri di contestazione;

che tali termini devono ritenersi coincidenti, in relazione al rito ordinario, con il momento finale delle attività di cui al all’art. 183 c.p.c., comma 6 e, in relazione al rito del lavoro (come nel caso di specie, in sede d’appello), in corrispondenza del momento previsto per il deposito della memoria di costituzione degli appellati, a norma dell’art. 416, comma 3 richiamato dall’art. 437 c.p.c.;

che, al riguardo, varrà richiamare l’orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale la rilevabilità del difetto di legittimazione processuale, pur rientrando tra le questioni rilevabili anche d’ufficio dal giudice, deve essere coordinata con il sistema processuale vigente, introdotto dalla novella n. 353 del 1990 con le modifiche di cui alla L. n. 354 del 1995, e con le preclusioni da esso introdotte, per cui esso dovrebbe poter essere rilevato in primo grado non oltre l’udienza di trattazione, e in appello l’assenza di poteri rappresentativi può essere inserita nei motivi di appello, da ciò conseguendo che, in difetto di una tempestiva contestazione all’interno dei due momenti processuali sopra indicati, e qualora il giudice di merito non abbia ritenuto di chiedere d’ufficio, ad una delle parti, la giustificazione dei poteri rappresentativi in capo alla persona che ha rilasciato la procura ad litem, la questione non è proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione (Sez. 3, Sentenza n. 5328 del 04/04/2003, Rv. 561901 – 01; conf. Sez. 3, Sentenza n. 22984 del 07/12/2004, Rv. 580877 – 01);

che, pertanto, nel caso di specie, l’avvenuta contestazione del difetto di procura in capo alla Generali Business Solutions s.c.p.a. (che aveva agito in appello in rappresentanza della Toro Assicurazioni s.p.a.) solo all’udienza di discussione della causa di appello (nell’imminenza della decisione della controversia), deve ritenersi inammissibile (siccome tardiva), trattandosi di questione che – una volta spirati i richiamati termini di preclusione imposti alle parti per l’esercizio dell’ordinario potere di contestazione – doveva ritenersi non più proponibile; resta a questo punto l’ulteriore motivazione con cui la corte territoriale ha sostenuto che nemmeno vi era stata contestazione dalla procura.

che, con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 342 e 100 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto ammissibile l’appello proposto dalla Generali Business Solutions s.c.p.a., tenuto conto dell’inidoneità dell’impugnazione proposta da quest’ultima a soddisfare i requisiti di sostanza e di forma imposti dall’art. 342 c.p.c., oltre al difetto di interesse all’impugnazione in assenza di censure specifiche nei confronti dei passaggi essenziali del percorso argomentativo seguito della sentenza impugnata;

che il motivo è infondato, quando non inammissibile;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, secondo l’insegnamento della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 – 01);

che, nel caso di specie, la corte territoriale ha evidenziato tutti i punti specifici toccati dall’appello proposto dalla compagnia assicuratrice appellante principale, rendendo in tal modo riconoscibile la ritenuta oggettiva specificità dell’impugnazione;

che l’interpretazione dell’atto di appello – fatta propria dalla corte territoriale secondo canoni di coerenza logica e correttezza giuridica non risulta adeguatamente censurata dagli odierni ricorrenti, le cui doglianze devono altresì ritenersi irrispettose del principio di puntuale e completa allegazione del ricorso, imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6, avendo i ricorrenti trascurato di allegare in questa sede il contenuto dell’avverso atto d’appello, unitamente alla sentenza di primo grado, al fine di consentire al giudice di legittimità la verifica dell’effettiva concludenza delle censure sollevate;

che, con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione della L. n. 209 del 2005, artt. 141, 149 e 150, nonchè della L. n. 39 del 1977, nonchè per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato come l’azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo danneggiato non fosse proponibile nel caso di specie, avendo le parti rivendicato il risarcimento dei danni subiti dalla terza trasportata in via diretta e dal M. in via riflessa, e per avere altresì la corte territoriale erroneamente affermato la mancata proposizione di alcuna domanda nei confronti della Royal & Sun Insurance Office Limited in contrasto con la documentazione sostanziale e processuale richiamata in ricorso;

che, sotto altro profilo, la corte territoriale avrebbe erroneamente trascurato di rilevare come l’eccezione relativa all’avvenuto risarcimento dei danni sofferti dalla P. fosse stata sollevata tardivamente in grado di appello, oltre che proposta senza fondamento, attesa la mancata riparazione di tutti danni effettivamente sofferti dalla P.;

che, con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1304 c.c., in combinato disposto con l’art. 100 c.p.c., nonchè per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la tardività con la quale la Toro Assicurazioni s.p.a. ha esercitato il diritto potestativo previsto dall’art. 1304 c.c. al fine di paralizzare le ragioni risarcitorie della P., in tal modo trascurando di rilevare il difetto di interesse all’impugnazione della controparte in ragione della irretrattabilità della questione per l’intervenuto giudicato sul punto;

che il terzo e il quarto motivo – congiuntamente esaminabili, in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono in parte infondati, in parte inammissibili;

che, preliminarmente, deve ritenersi priva di fondamento la censura sollevata in relazione al tema della pretesa proponibilità dell’azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo danneggiato (per avere gli attori rivendicato il risarcimento dei danni subiti dalla terza trasportata in via diretta e dal M. in via riflessa), essendosi la corte d’appello correttamente limitata a dedurre l’improponibilità (ratione temporis) della domanda unicamente in relazione ai danni rivendicati iure proprio dal conducente (a nulla rilevando la circostanza che taluni danni sofferti in proprio dal conducente fossero derivati, di riflesso, da pregiudizi direttamente risentiti dal terzo trasportato), per il resto rilevando l’infondatezza di ogni altra pretesa della P. siccome già soddisfatta in via transattiva;

che, sotto gli altri profili, le censure sollevate dai ricorrenti devono ritenersi inammissibili per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente che agendo in sede di legittimità denunci una violazione di legge riscontrabile attraverso i termini incontestati della fattispecie concreta, ovvero l’omesso esame di fatti decisivi o il vizio di motivazione ancora rilevante in relazione al rispetto dell’art. 132 c.p.c., ha l’onere di indicare specificamente le circostanze di fatto e i relativi elementi di riscontro processuale o probatorio acquisiti nel corso del giudizio, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo dell’effettivo carattere incontroverso dei fatti su cui incide l’errata interpretazione della norma denunciata, ovvero dell’effettività dell’omissione rilevata; un controllo che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione (nella sua consacrazione normativa di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6), la Suprema Corte dev’essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto d’impugnazione, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 17915 del 30/07/2010, Rv. 614538 e successive conformi);

che, sul punto, è appena il caso di sottolineare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, hanno ribadito la necessità dell’assolvimento di oneri di specifica e completa allegazione, ad opera della parte interessata, al fine di consentire al giudice di legittimità di procedere al controllo demandatogli dalla legge (cfr. per tutte, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831);

che nella violazione di tali principi devono ritenersi incorsi gli odierni ricorrenti con i motivi d’impugnazione in esame, atteso che gli stessi – nel dolersi che la corte d’appello avrebbe: 1) erroneamente affermato la mancata proposizione di alcuna domanda nei confronti della Royal & Sun Insurance Office Limited (in contrasto con la documentazione sostanziale e processuale richiamata in ricorso); 2) erroneamente trascurato di rilevare come l’eccezione relativa all’avvenuto risarcimento dei danni sofferti dalla P. fosse stata sollevata tardivamente in grado di appello, oltre che proposta senza fondamento (attesa la mancata riparazione di tutti danni effettivamente sofferti dalla P.); e, infine, 3) erroneamente omesso di rilevare la tardività con la quale la Toro Assicurazioni s.p.a. avrebbe esercitato il diritto potestativo previsto dall’art. 1304 c.c. al fine di paralizzare le ragioni risarcitorie della P. (in tal modo trascurando di rilevare il difetto di interesse all’impugnazione della controparte in ragione della irretrattabilità della questione per l’intervenuto giudicato sul punto) hanno tuttavia omesso di fornire alcuna indicazione circa i documenti (e il relativo contenuto) suscettibili di attestare l’effettivo ricorso di detti errori ed omissioni del giudice a quo, con particolare riguardo alla documentazione attestante; 1) l’eventuale proposizione di una rivendicazione risarcitoria nei confronti della Royal & Sun Insurance Office Limited; 2) l’effettiva mancata tempestiva sollevazione dell’eccezione relativa all’avvenuta soddisfazione delle ragioni risarcitorie della P. ad opera della controparte; 3) la tardività con la quale la Toro Assicurazioni s.p.a. avrebbe esercitato il diritto potestativo previsto dall’art. 1304 c.c., con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza dei motivi d’impugnazione proposti;

che, con il quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione del D.P.R. n. 254 del 2016, art. 9, comma 2, in combinato disposto con l’art. 1223 c.c., nonchè per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disposto l’integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio;

che il motivo è inammissibile per difetto di specificità e per carente rispetto del principio di allegazione ex art. 366 c.p.c., n. 6;

che, infatti, osserva il Collegio come, in relazione al punto indicato, gli odierni ricorrenti abbiano del tutto trascurato di specificare in modo adeguato – e di confortare sul piano dell’allegazione documentale – i termini dell’avvenuta evocazione in giudizio della Royal & Sun Insurance Office Limited, per altro verso sollecitando una rilettura nel merito della discrezionalità sul punto esercitata dal giudice d’appello, secondo i termini di un’impostazione critica inammissibilmente avanzata in questa sede di legittimità;

che, pertanto, sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate, rilevata la complessiva infondatezza delle censure illustrate dai ricorrenti, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuna parte, in complessivi Euro 4.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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